Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
AULA A 023 / 0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CANCELLERIA studioRichiesta P ETORE REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. per diritti L. 1500 In nome del popolo italiano " 19 FEB 2001 IL CARCELTIENE LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 12220/1998 Dott. EN Trezza Presidente 66 Guglielmo Sciarelli Consigliere 66 66Alberto Spanò Rep. 66 Pasquale Picone Relatore 66 Cron. 4953 66 Bruno Balletti 66 Ud.
5.12.2000 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON EN, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 95, presso l'avv. Pancrazio Cutellè, rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo 5197 Faro con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Mario Passaro, Manlio Nardi e Mario Poti, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso;
-costituito mediante deposito della procura- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 594 in data 11 giugno 1997 (R.G. 1579/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.12.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo EN AN domanda sulla base di un unico motivo di ricorso la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Agrigento ha respinto l'appello e confermato la decisione del Pretore della stessa sede, di rigetto della domanda proposta nei confronti dell'Inps per l'accertamento del diritto alla conservazione (nell'assunto the della prestazione previdenziale revocatagli dall'Istituto, persiste la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo Il Tribunale ha ritenuto che la consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado aveva accertato le condizioni fisiche dell'AN in modo esauriente, 3 tenendo conto anche dei profili dedotti in grado di appello, ed appariva corretta la conclusione circa l'inesistenza del requisito sanitario richiesto per il diritto alla prestazione. L'Inps si è costituito mediante deposito della procura al difensore. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, denunziando difetto, insufficienza e incongruità logica della motivazione, EN AN deduce che le due consulenze tecniche poste a base della decisione impugnata non hanno considerato adeguatamente gli esami specialistici, nella parte in cui rilevavano la gravità del quadro artrosico, l'esistenza di un ernia, di una sindrome depressiva, della broncopatia cronica ostruttiva, nonché delle patologie a carico dell'apparato cardiovascolare, giungendo, in contrasto con i predetti accertamenti, al giudizio di insussistenza dell'invalidità senza adeguata motivazione. Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha esaminato tutti gli aspetti delle questioni di fatto indicate dal ricorrente: in ordine all'apparato osteo-articolare, ha ritenuto la sussistenza di un iniziale quadro artrosico in sede cervicale e di un modesto quadro degenerativo in sede lombare e comunque l'assenza di significative limitazioni funzionali;
ha giudicato non grave la nevrosi d'ansia in quanto agevolmente controllabile con opportune terapie;
ha rilevato la scarsa incidenza delle patologie segnalate a carico del sistema cardiovascolare. Ha aggiunto, inoltre, che l'appellante aveva prodotto in appello certificazioni che ribadivano circostanze già esaminate dal consulente in primo grado e valutate adeguatamente, anche in relazione all'età e all'attività di lavoro non subordinato svolta dal soggetto. Il tutto da considerare alla stregua della circostanza che nel giudizio di primo grado erano state espletate due consulenze, delle quali la seconda disposta proprio al fine di verificare la fondatezza delle critiche mosse dall'assicurato alle conclusioni del primo consulente tecnico. 3 Pertanto, non sono presenti i denunziati vizi della motivazione e le critiche del ricorrente si risolvono, inammissibilmente, nel contrapporre il proprio giudizio a quello formulato dal giudice del merito. In sede di giudizio di legittimità, infatti, non si può ottenere una rivalutazione del fatto e un giudizio diverso da quello contenuto nella sentenza impugnata, ma soltanto una pronunzia che cassi la decisione a causa della non conformità a legge del procedimento di formazione del giudizio stesso. Nella specie, come si è detto, il giudizio è sorretto da motivazione sufficiente e logicamente plausibile, sicché non ricorrono le condizioni per la cassazione della sentenza impugnata. Nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione perché l'Inps, costituito mediante deposito della procura ai difensori, non ha svolto attività di difesa.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000. Il Consigliere estensore EN Eresse Il Presidente Тарши ті сни Selle IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 3 3 0 1 5 19 FEB. 2001 A . I . S T S D oggi, N R A , A T ' O 3 , IL COLLABORATORE L L 7 L A - L S E O 6 E D CANCELLERIA - B D P 1 I S I 1 I S D N N D A G E T I S O S O I A O A P D L O M E I , T A T O A I L R L R D T I E S E D I D T G O N E E R S E