Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2004, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI NI - rel. Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RAFFAELE SASSANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NUOVA TIRRENA SPA, con sede in Roma, in persona del Procuratore Speciale Avv. Beniamino Tortora, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIO FASCETTI 58, presso lo studio dell'avvocato NICOLA NUCARO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
IA OM;
- intimata -
avverso la sentenza n. 13601/99 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 04/06/99 e depositata il 07/06/99 (R.G. 46304/98);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/10/03 dal Consigliere Dott. NI LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 30/9/1998 CH NI, premesso che il 29/5/1998, mentre procedeva alla guida di un ciclomotore, era stato investito da un'autovettura condotta da AR Filomena ed assicurata dalla UO IR s.p.a. ed aveva subito lesioni personali e danni al motomezzo, ha convenuto dinanzi al Giudice di pace di Napoli la AR e la società assicuratrice per esserne risarcito. Contumace la AR, la UO IR ha resistito alla domanda, che il Giudice di pace ha rigettato. Ricorre il NI con due motivi. Resiste la UO IR con controricorso. L'intimata AR non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la citazione introduttiva del giudizio dinanzi al Giudice di pace il NI ha chiesto la condanna dei convenuti AR e UO IR al risarcimento dei danni in misura di L. 2.000.000, oltre interessi e rivalutazione, "nei limiti della competenza adita". Il valore della causa eccedeva, quindi, i limiti del giudizio di equità, sia per il chiesto cumulo di interessi e rivalutazione alla somma di L. 2.000.000, che costituisce il valore massimo del giudizio di equità (art. 113 Co. 2^ C.P.C.), sia perché il richiamo alla "competenza adita" senza riferimento al giudizio di equità ha comportato il contenimento della domanda nei limiti della competenza massima per valore del Giudice di pace, la quale nelle cause inerenti - come quella di specie - alla circolazione stradale è pari a L. 30.000.000 art. 7 Co. 2^ C.P.C.). Ne consegue che la sentenza impugnata, dovendosi considerare pronunziata secondo diritto e non secondo equità, avrebbe potuto essere impugnata soltanto con appello e non con ricorso per Cassazione.
Il proposto ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, in favore della controricorrente UO IR, al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate complessivamente in euro 600,00 di cui 100,00 per spese, in favore della parte controricorrente.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004