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Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2023, n. 31746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31746 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO dì MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, KATE TASSONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. FRANCESCO ROMUALDI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Q Penale Sent. Sez. 5 Num. 31746 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione di condanna di primo grado nei confronti della ricorrente per il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico, pluriaggravato ex art. 61 n. 5 e 11 cod.pen. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Milano l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. ES OM, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., errata applicazione dell'art. 586 del medesimo codice, in quanto la Corte territoriale avrebbe disatteso, nel ritenere insussistente la connessione tra il reato per cui è processo e quello oggetto del giudizio penale 538/16 R.G. definito dal Tribunale di Sondrio, le differenti conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado con l'ordinanza del 19 settembre 2018, sebbene la stessa non fosse stata oggetto di rituale impugnazione in parte qua. 2.2. Con il secondo motivo l'imputata lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione apparente con riferimento agli artt. 12 e 464-bis cod.proc. pen. ed agli artt. 81, 615-ter e 624 cod. pen., poiché la Corte territoriale, per un verso, non aveva riconosciuto, pur in presenza della contiguità temporale tra i due episodi criminosi, il medesimo scopo funzionale degli stessi e, per un altro, aveva motivato tale conclusione in modo apodittico ed erroneo asserendo, contrariamente al vero, che la difesa non aveva prospettato gli elementi concreti dai quali poter evincere che sin dal momento nel quale la ricorrente aveva commesso il reato di furto aveva ideato la commissione anche del reato di accesso abusivo al sistema informatico del centro estetico. 2.3. La RI deduce infine violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per immotivata applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. in ordine alla disposta audizione del teste BR EO, nonostante la presentazione tardiva della lista nella quale era stato indicato detto teste da parte della Procura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché l'ordinanza del Tribunale di Sondrio del 19 settembre 2018 aveva ad oggetto il diniego da parte del giudice di primo grado della richiesta di messa alla prova dell'imputata 2 a e, solo incidentalmente, aveva fatto riferimento, senza alcuna valenza decisoria, ad un'ipotetica connessione tra i due fatti di reato ascritti alla stessa. 2.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili nei quali esso è articolato. Premesso che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Rv. 254006), va osservato che, nella specie, la decisione della Corte territoriale è, in parte qua, immune da censure di sorta. L'imputata è stata infatti condannata, oltre che per l'accesso abusivo al sistema informatico riservato dove si trovava la contabilità del centro estetico, anche, in un altro giudizio, per aver rubato denaro dalle casse di tale centro alterando la parte del software afferente la gestione della clientela. La sentenza impugnata ha posto in rilievo l'impossibilità di ritenere che l'imputata, quando si era determinata a commettere il furto secondo le indicate modalità, avesse già deciso di accedere, facendo uso delle password illegittimamente carpite, al software protetto (software distinto da quello relativo alla gestione della clientela del centro estetico) per ritrarne la documentazione volta a dimostrare alle autorità la tenuta della contabilità era "in nero". Ciò in quanto la seconda condotta era stata posta in essere dalla ricorrente solo dopo che, una volta scoperta l'azione furtiva, era stata licenziata dal titolare del centro estetico, circostanza che ella non avrebbe potuto rappresentarsi in un momento precedente. Tale decisione appare corretta atteso che, come ripetutamente affermato da questa Corte, ai fini dell'unicità del disegno criminoso, è necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (cfr. Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 258862- 01). Talché, già esaustive le motivazioni fornite dalla Corte d'Appello, quest'ultima ha ulteriormente osservato, solo ad abundantiam, che la difesa non aveva comunque fornito elementi specifici per superare tale conclusione, logicamente ritraibile dalla ricostruzione della complessiva vicenda che ha interessato la ricorrente. 3. Anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché esso, innanzi tutto, trascura il costante orientamento giurisprudenziale per il quale il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in 3 e liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione, ciò che è necessariamente correlato all'indisponibilità dell'azione penale, stante la natura pubblicistica degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Rv. 277591 - 01; Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Rv. 273643 - 01; Sez. 3, n. 38222 del 25/05/2017, Rv. 270802 - 01). A quanto osservato si correla l'ulteriore principio in forza del quale il giudice ha il potere-dovere di acquisire ex art. 507 cod. proc. pen. i mezzi di prova che ritenga indispensabili per la decisione senza che a tal fine sia necessaria una specifica motivazione che, di contro, deve essere fornita quando detto potere- dovere non venga esercitato (cfr. Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Rv. 266492 - 01; Sez. 2, n. 51740 del 03/12/2013, Rv. 258115 - 01). Peraltro, incidentalmente, va anche ricordato che, a fronte dell'esercizio del potere di integrazione probatoria da parte del giudice penale, è riconosciuto alle parti, in omaggio al fondamentale diritto al contraddittorio che si esplica anche rispetto ai poteri officiosi dell'autorità giudiziaria, il diritto alla prova contraria (ex plurimis, Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016, Rv. 268858 - 01; Sez. 6, n. 5401 del 06/04/2000, Rv. 216144 - 01), diritto che la parte ricorrente avrebbe potuto esercitare. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 giugno 2023 Il Consigliere Estensore Il Presiden e
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, KATE TASSONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. FRANCESCO ROMUALDI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Q Penale Sent. Sez. 5 Num. 31746 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione di condanna di primo grado nei confronti della ricorrente per il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico, pluriaggravato ex art. 61 n. 5 e 11 cod.pen. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Milano l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. ES OM, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., errata applicazione dell'art. 586 del medesimo codice, in quanto la Corte territoriale avrebbe disatteso, nel ritenere insussistente la connessione tra il reato per cui è processo e quello oggetto del giudizio penale 538/16 R.G. definito dal Tribunale di Sondrio, le differenti conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado con l'ordinanza del 19 settembre 2018, sebbene la stessa non fosse stata oggetto di rituale impugnazione in parte qua. 2.2. Con il secondo motivo l'imputata lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione apparente con riferimento agli artt. 12 e 464-bis cod.proc. pen. ed agli artt. 81, 615-ter e 624 cod. pen., poiché la Corte territoriale, per un verso, non aveva riconosciuto, pur in presenza della contiguità temporale tra i due episodi criminosi, il medesimo scopo funzionale degli stessi e, per un altro, aveva motivato tale conclusione in modo apodittico ed erroneo asserendo, contrariamente al vero, che la difesa non aveva prospettato gli elementi concreti dai quali poter evincere che sin dal momento nel quale la ricorrente aveva commesso il reato di furto aveva ideato la commissione anche del reato di accesso abusivo al sistema informatico del centro estetico. 2.3. La RI deduce infine violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per immotivata applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. in ordine alla disposta audizione del teste BR EO, nonostante la presentazione tardiva della lista nella quale era stato indicato detto teste da parte della Procura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché l'ordinanza del Tribunale di Sondrio del 19 settembre 2018 aveva ad oggetto il diniego da parte del giudice di primo grado della richiesta di messa alla prova dell'imputata 2 a e, solo incidentalmente, aveva fatto riferimento, senza alcuna valenza decisoria, ad un'ipotetica connessione tra i due fatti di reato ascritti alla stessa. 2.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili nei quali esso è articolato. Premesso che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Rv. 254006), va osservato che, nella specie, la decisione della Corte territoriale è, in parte qua, immune da censure di sorta. L'imputata è stata infatti condannata, oltre che per l'accesso abusivo al sistema informatico riservato dove si trovava la contabilità del centro estetico, anche, in un altro giudizio, per aver rubato denaro dalle casse di tale centro alterando la parte del software afferente la gestione della clientela. La sentenza impugnata ha posto in rilievo l'impossibilità di ritenere che l'imputata, quando si era determinata a commettere il furto secondo le indicate modalità, avesse già deciso di accedere, facendo uso delle password illegittimamente carpite, al software protetto (software distinto da quello relativo alla gestione della clientela del centro estetico) per ritrarne la documentazione volta a dimostrare alle autorità la tenuta della contabilità era "in nero". Ciò in quanto la seconda condotta era stata posta in essere dalla ricorrente solo dopo che, una volta scoperta l'azione furtiva, era stata licenziata dal titolare del centro estetico, circostanza che ella non avrebbe potuto rappresentarsi in un momento precedente. Tale decisione appare corretta atteso che, come ripetutamente affermato da questa Corte, ai fini dell'unicità del disegno criminoso, è necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (cfr. Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 258862- 01). Talché, già esaustive le motivazioni fornite dalla Corte d'Appello, quest'ultima ha ulteriormente osservato, solo ad abundantiam, che la difesa non aveva comunque fornito elementi specifici per superare tale conclusione, logicamente ritraibile dalla ricostruzione della complessiva vicenda che ha interessato la ricorrente. 3. Anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché esso, innanzi tutto, trascura il costante orientamento giurisprudenziale per il quale il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in 3 e liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione, ciò che è necessariamente correlato all'indisponibilità dell'azione penale, stante la natura pubblicistica degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Rv. 277591 - 01; Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, Rv. 273643 - 01; Sez. 3, n. 38222 del 25/05/2017, Rv. 270802 - 01). A quanto osservato si correla l'ulteriore principio in forza del quale il giudice ha il potere-dovere di acquisire ex art. 507 cod. proc. pen. i mezzi di prova che ritenga indispensabili per la decisione senza che a tal fine sia necessaria una specifica motivazione che, di contro, deve essere fornita quando detto potere- dovere non venga esercitato (cfr. Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Rv. 266492 - 01; Sez. 2, n. 51740 del 03/12/2013, Rv. 258115 - 01). Peraltro, incidentalmente, va anche ricordato che, a fronte dell'esercizio del potere di integrazione probatoria da parte del giudice penale, è riconosciuto alle parti, in omaggio al fondamentale diritto al contraddittorio che si esplica anche rispetto ai poteri officiosi dell'autorità giudiziaria, il diritto alla prova contraria (ex plurimis, Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016, Rv. 268858 - 01; Sez. 6, n. 5401 del 06/04/2000, Rv. 216144 - 01), diritto che la parte ricorrente avrebbe potuto esercitare. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 giugno 2023 Il Consigliere Estensore Il Presiden e