Sentenza 6 dicembre 2016
Massime • 1
È configurabile il tentativo di favoreggiamento personale quando si compiono atti idonei ed univocamente volti ad aiutare qualcuno ad eludere le investigazioni, ma l'azione non viene portata a termine per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. (Fattispecie in cui un detenuto consegnava all'imputato un messaggio da recapitare ad un terzo, già a conoscenza del comune programma criminoso, nel quale venivano indicati i dati necessari per individuare i testimoni che egli avrebbe dovuto indurre a ritrattare, non riuscendo nell'intento a seguito del rinvenimento dello scritto da parte della polizia penitenziaria).
Commentari • 3
- 1. Favoreggiamento: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 378 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 luglio 2022
Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti [418], è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di …
Leggi di più… - 2. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
Leggi di più… - 3. Rivela indagine in corso: viola segreto di ufficio (Cass. 11358/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2016, n. 6662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6662 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2016 |
Testo completo
06662-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1942/2016 Presidente GIACOMO PAOLONI REGISTRO GENERALE MAURIZIO GIANESINI N.37032/2015 ANNA PETRUZZELLIS Rel. Consigliere - ANGELO COSTANZO GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL DD nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/06/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO Udito il Procuratore Generale in persona del ANTONIO BALSAMO che ha concluso per il rigetto . RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 2518/2015, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Trapani a MA OR ex artt. 56 e 378 cod. pen. per avere tentato di aiutare ES OM a eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria portando, fuori dal carcere in cui egli era detenuto, messaggi da recapitare a soggetti che dovevano indurre alla ritrattazione alcun testi nel processo penale a carico di OM, ma venendo arrestata prima di completare la sua azione.
2. Nel ricorso della OR si chiede l'annullamento della sentenza deducendo l'insussistenza del tentativo di favoreggiamento persona, perché la ricorrente fu arrestata prima di tramettere i messaggi a lei affidati, e non potendo escludersi che non avrebbe dato corso alla richiesta di OM. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello ha correttamente ritenuto che non si configura nella fattispecie un reato impossibile ex art. 49, comma 2, cod. pen. perché l'arresto della OR non ha eliminato l'originaria efficienza causale dell'azione, neanche considerando che al termine del colloquio fra OM e OR la Polizia penitenziaria (che non conosceva le indagini nei confronti di OM) aveva fotocopiato le carte in possesso di OR e le aveva a lei subito restituite. Inoltre, nella sentenza impugnata viene precisato che dalla intercettazione di una conversazione con OM si ricava che OR chiese al suo compagno se avesse "scritto tutto" e, non implausibilmente, si argomenta che questa circostanza sta "a riprova della consapevolezza e della volontà di farsi portatrice dei pizzini".
2. Il reato di favoreggiamento personale è reato di pericolo, per cui a realizzarlo basta un'azione per aiutare qualcuno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche delle autorità, mentre non è necessario che l'azione abbia realmente raggiunto l'effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche. La frazionabilità dell'iter esecutivo consente di configurare il tentativo di favoreggiamento quando sono stati compiuti atti idonei e univocamente volti ad aiutare qualcuno a eludere le investigazioni, ma l'azione non si è conclusa per cause indipendenti dalla volontà dell'agente (Sez. 2, n. 18103 del 10/01/2003, 2 Rv. 224396; Sez. 6, n. 4062 del 7/01/1999, Rv. 214145; Sez. 6, n. 4062 del 07/01/1999, Rv. 214145).
3. Nel caso in esame, l'azione è stata bloccata in una fase prodromica alla illustrazione della condotta favoreggiatrice a chi (TO GI) avrebbe dovuto parlare con i testimoni (IN ST e sua moglie) per indurli a ritrattare rendendo una dichiarazione falsa (favorevole a OM) in occasione della loro prossima testimonianza. Nel ricorso si deduce che, mentre è possibile ravvisare il concorso nel reato anche quando la condotta tipica si sia arrestata al tentativo (è punibile il concorso nel delitto tentato), non è invece punibile il tentativo di concorso, costituito dall'attività preparatoria compiuta da uno solo dei concorrenti, se la successiva fase esecutiva non sia stata neppure concordata con il partecipe necessario (Sez. 6, n. 18239 del 04/04/2013, Rv. 256474; Sez. 5, n. 27629 del 08/06/2010, Rv. 248318). In questa prospettiva, si osserva che nel caso in esame l'azione di OR non sarebbe stata comunque sufficiente a realizzare il reato dovendo concorrervi necessariamente le condotte di altri soggetti (i destinatari del messaggio e poi i testimoni). In altri termini, l'esecuzione dell'azione idonea non era rimessa solo alla volontà della OR, perché il concorrente necessario dell'azione nel suo programmato sviluppo doveva ancora essere consultato e rimaneva possibile che la mancanza del suo essenziale consenso precludesse ab initio la realizzazione del programma.
4. La prospettazione del ricorrente è condivisibile generaliter ma non secundum quid, perché nel caso concreto emerge un contesto di rapporti in cui il concorrente necessario (il pregiudicato GI) era soggetto già edotto della vicenda e, in quanto tale, contattato per dare seguito al piano delittuoso, come si ricava dal preambolo del biglietto a lui indirizzato ("come già saprai il processo mi è stato rinviato la primo ottobre, quello che ti chiedo e di andare a parlare con NO LE e a sua moglie...."). In questo contesto, la condotta della OR non si profila come l'esordio di una attività esplorativa ma come l'avvio di un comune programma, già almeno implicitamente definito, nell'ambito del quale la OR non doveva istigare GI all'azione ma soltanto fornirgli i dati per svilupparla, senza che l'eventuale diniego da parte dei testimoni contattati potesse privare l'azione della sua idoneità, perché si configura il tentativo di favoreggiamento personale nel caso in cui qualcuno si adoperi per procurare alla persona indagata la prova dell'estraneità al delitto ascrittole, inducendo un terzo a testimoniare il falso, senza riuscire nell'intento per il rifiuto oppostogli dal 3 soggetto richiesto (Sez. 6, n. 5330 del 20/01/2011, Rv. 249465; Sez. 6, n. 38516 del 5/04/2007, Rv. 238034). Su queste basi il ricorso risulta infondato.
P.Q.M.
Rigetta i ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Angela a c i l A DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GRODIZIARIO Piere Esposito E O N L