Sentenza 1 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di prescrizione dei reati è consentita la simultanea applicazione della disciplina del termine di prescrizione anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251, se più favorevole all'imputato, e della disciplina relativa alla durata massima della sospensione del medesimo termine dettata dall'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen., come modificato dalla legge indicata, qualora all'entrata in vigore di quest'ultima il procedimento non risulti pendente in grado di appello non essendo stata pronunciata la sentenza di condanna di primo grado. (In motivazione la S.C. ha affermato che dal secondo e dal terzo comma dell'art. 10 L. n. 251 del 2005 deve trarsi l'implicazione che il criterio ispiratore della disciplina dell'istituto è quello del "favor rei", come è reso evidente dall'espresso richiamo all'art. 2 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Corte d'app. Torino, 23 dicembre 2013 (c.c. 11 dicembre 2013), R.S., con osservazioni a prima lettura di N. Madìahttps://archiviopenale.it/
Fonte immagine: www.mole24.it La Corte d'Appello di Torino con la pronuncia evidenziata ha ritenuto che occorre "verificare se, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione dei reati, si sia o meno compiuto il termine prescrizionale; operazione che richiede la preliminare individuazione della legge più favorevole applicabile. Nella specie, ai sensi dell'art. 2 cp e del secondo comma dell'art.10 L 5.12.2005 n.251, per determinare il tempo di prescrizione dei reati contestati all'imputata va applicata la disciplina attualmente in vigore, atteso che – ove si facesse applicazione della disciplina previgente – dovrebbe considerarsi che il reato oggettivamente più grave in quanto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2009, n. 48042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48042 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 01/10/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE IO - Consigliere - N. 1712
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 15768/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ME NT N. IL 27/01/1956;
2) ME MI N. IL 02/01/1978;
avverso la sentenza n. 1479/2008 CORTE APPELLO di BARI, depositata il 14/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. DI CASOLA Carlo, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1.- ME IO e EL ricorrono con unico atto d'impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 14.11.2008, che aveva riformato solo quoad poenam, che aveva ridotto, la sentenza del Tribunale di Trani del 2 febbraio 2008, con cui era stata affermata la loro penale responsabilità per il delitto di lesioni volontarie pluriaggravate ed ingiurie in danno di RO CE.
La Corte Territoriale aveva confermato in punto di responsabilità la sentenza di primo grado, osservando che la stessa aveva fondato l'affermazione della penale responsabilità in base alla testimonianza di congiunti del leso e di astanti, che avevano assistito all'aggressione perpetrata dagli imputati nei confronti del RO.
Deducono i ricorrenti - violazione dell'art. 157 c.p., avendo la Corte territoriale rigettato l'eccezione di prescrizione calcolando in modo erroneo il termine prescrizionale e la durata complessiva delle sospensioni effettivamente disposte;
- illogicità della motivazione per travisamento dei fatti;
- carenza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti. 2.- Il primo motivo di ricorso è fondato, ancorché siano necessarie delle puntualizzazione rispetto a quanto è stato dedotto con l'impugnazione.
Nella specie infatti, ai sensi dell'art. 2 c.p. e della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 2, per determinare il tempo di prescrizione dei reati contestati ai ricorrenti va applicata la disciplina previgente l'entrata in vigore della stessa legge, atteso che ove si facesse applicazione della nuova disciplina, dovrebbe considerarsi che il reato di lesioni volontarie è circostanziato dall'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 583 c.p., n. 2 (l'aggressione aveva cagionato "l'avulsione parziale" di dieci denti, e l'aggravante è stata ritenuta sussistente, ancorché bilanciata quoad poenam dalle circostanze attenuanti generiche), che ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 157 c.p. come modificato dalla L. n. 251 del 2005, non è suscettibile di comparazione con le attenuanti generiche;
di esse pertanto deve tenersi conto per determinare il tempo di prescrizione, che andrebbe perciò quantificato in anni sette, da aumentare di un quarto ai sensi dell'art. 161, comma 2, nuovo dettato.
È pertanto di gran lunga più favorevole la normativa anteriore, in virtù della quale il tempo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei (anni cinque aumentati della metà).
Quanto invece alla durata delle sospensioni, ai sensi della cit. L., art. 10, comma 3 - come rimodellato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 393 del 23 novembre 2006 -, essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado il 2 febbraio 2008, va fatta applicazione del nuovo dettato dell'art. 159 c.p., comma 3, in virtù del quale, in caso di impedimento delle parti o dei difensori la durata della sospensione non può essere maggiore di sessanta giorni. Ritiene infatti la Corte di non condividere l'orientamento espresso nella sentenza n. 2126 del 15 gennaio 2008 (Sez. 1^ - Della Valle), secondo la quale in tema di prescrizione non potrebbero ammettersi commistioni tra la disciplina dettata dalla L. n. 251 del 2005 e quella previgente, dovendo applicarsi integralmente l'una o l'altra. Infatti altro è stabilire in base a quale normativa debba essere determinato "il termine necessario a prescrivere" art. 157 c.p.), e cioè il termine base di prescrizione, ed altro identificare la regola da applicare in concreto per il computo della durata delle sospensioni del corso della prescrizione.
Va infatti considerato che se la L. n. 251 del 2005, art. 10 comma 2, richiamando espressamente l'art. 2 c.p., detta che "le disposizioni dell'art. 6 non si applicano ai procedimenti ed ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti"; al comma 3 detta invece che se "per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti ed ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello...".
Da quanto precede deve trarsi l'implicazione che il criterio ispiratore della disciplina dell'istituto è quello del favor rei, come è reso evidente dall'espresso richiamo all'art. 2 c.p.. Tale ispirazione di fondo deve guidare anche l'applicazione in concreto della normativa, pena antinomie insuperabili: basti pensare che se, come nel caso di specie, il termine prescrizionale deve essere identificato in base al preesistente dettato dell'art. 157 c.p., perché più favorevole all'imputato, la possibilità di differimenti del dibattimento per durata non predeterminata nel massimo, consentirebbe contraddittoriamente la vanificazione dello scopo di fondo della riforma, atteso che il termine più breve potrebbe essere di fatto allungato al di fuori di ogni regola "per ragioni organizzative connesse al carico di lavoro" dell'ufficio giudiziario che fosse chiamato a giudicare.
Del resto è ovvio che le richieste di differimento del dibattimento per impedimento a comparire del difensore o dell'imputato, intervengono quando il processo è già iniziato, e cioè quando la norma regolatrice della prescrizione applicabile è già cristallizzata, e si incorrerebbe in ulteriore antinomia se la durata della sospensione della prescrizione dovesse essere determinata, in violazione del principio "tempus regit actum", facendo applicazione di una norma non più in vigore. In altre parole, e conclusivamente, la prescrizione è evento estintivo che dipende strettamente dalla struttura ontologica del reato, e cioè dalla sua gravità e dall'allarme sociale che suscita anche per effetto del tempo trascorso dalla sua consumazione, e richiede perciò una norma di carattere generale che, secondo il principio di legalità, ne determini preventivamente il termine;
il dipanarsi in concreto dello spazio temporale legislativamente predeterminato per la celebrazione del processo e l'applicazione della sanzione, che deve essere necessariamente limitato perché possano esplicarsi al meglio gli effetti precipui di prevenzione generale e speciale che sono propri della pena, può essere invece regolato in modo del tutto indipendente, dovendo applicarsi la regola, diversa e distinta, che disciplina la possibilità di dilazioni del processo e di corrispondente dilatazione del termine prescrizionale. Pertanto, computati nel rispetto dei suddetti criteri i periodi di sospensione collegati ad impedimento a comparire delle parti o del difensore (esclusi quindi i rinvii disposti per l'adesione dei difensori alle manifestazioni nazionali di astensione dalla partecipazione alle udienze, cui non è applicabile la norma per costante orientamento di questa Corte - Cfr. fra le ultime Sez. 5^ n. 44924 del 14.11.2007;
Sez. 1^ n. 44609 del 14.10.2008; Sez. 1^ n. 5956 del 4.2.2009), si giunge alla conclusione che il reato alla data della pronuncia della sentenza impugnata non era ancora prescritto, ma s'è prescritto subito dopo, il 29 novembre 2008.
Sul punto pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. Quanto invece agli effetti civili, il ricorso è destituito di fondamento. Non è dato infatti rinvenire nella motivazione della sentenza impugnata i vizi di illogicità o i difetti di motivazione che il ricorrente deduce, perché anzi la Corte territoriale ha fatto ampia e ragionevole disamina dei fatti e delle prove, dando conto anche del perché nella fattispecie non era ravvisabile l'esimente della legittima difesa invocata dagli imputati, osservando che era stato provato come la vicenda avesse contemplato un confronto tra parti contrapposte in cui ciascuno dei contendenti aveva intenti offensivi nei confronti del contraddittore.
Del resto ove i ricorrenti intendessero proporre il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso, i ricorsi sarebbero inammissibili.
I ricorsi vanno pertanto rigettati agli effetti civili.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2009