Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 1
Non sussiste la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera nell'ipotesi di appropriazione indebita di un bene detenuto in locazione finanziaria in quanto il relativo contratto non prevede alcun obbligo di "facere". (La Corte ha precisato che l'oggetto del negozio è infatti l'utilizzazione del bene concesso verso un canone, e l'obbligo dell'"accipiens" di conservarlo in buono stato in vista della futura restituzione costituisce una prestazione del tutto accessoria che non può caratterizzare o modificare l'essenza del contratto).
Commentario • 1
- 1. Appropriazione indebitaAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2008, n. 28145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28145 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MONASTERO Francesco - est. Presidente - del 04/06/2008
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 742
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 36922/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO IO;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli pronunciata in data 17 marzo 2006;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza pubblica del 4 giugno 2008, la relazione del Presidente, Dott. MONASTERO Francesco;
udito il Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla pena. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata in data 17 marzo 2006, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza con la quale, in data 22 marzo 2004, il Tribunale monocratico di Napoli aveva condannato SO IO alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 400,00, (quattrocento/00) di multa per il delitto di cui agli art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11. In merito alla configurabilità del reato, rilevava la Corte territoriale che gli clementi fattuali del mancato pagamento dei canoni mensili e della mancata riconsegna dell'autovettura entro il termine fissato nell'atto di diffida integravano sia l'elemento oggettivo che soggettivo del delitto di appropriazione indebita, poiché dimostrativi della volontà dell'imputato di disporre del bene uti dominus.
Quanto, poi, alla richiesta insussistenza della aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, il Collegio partenopeo riportava due pronunce di questo Supremo Collegio che, viceversa, avevano ritenuto sussistente l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera anche in presenza di un semplice rapporto di natura fattuale, che abbia rappresentato l'occasione del possesso da parte dell'imputato e che abbia consentito di commettere con più facilità il reato, approfittando della particolare fiducia riposta nell'agente. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato RU IO deducendo, con due distinti motivi, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 646 c.p., art. 125 c.p.p., punto 3, artt. 546 e 605 c.p.p.. Con il primo motivo, il ricorrente afferma l'insussistenza, nella specie, dell'elemento della interversione del possesso e, dunque, della stessa configurabilità della fattispecie contestata;
a parere dell'istante, infatti, la circostanza che sia contrattualmente convenuto che la vettura, sino al pagamento dell'intero prezzo, non possa essere trasferita al locatario e che, quindi, fino a tale momento, il locatario del bene non ne possa diventare giuridicamente proprietario, e l'ulteriore circostanza che l'imputato non abbia mai compiuto sul bene atti riservati specificamente al proprietario, precluderebbero di ritenere configurato il reato in esame. Con il secondo motivo, il ricorrente riproponeva censura concernente l'art. 61 c.p., n. 11, sostenendo che nel caso di specie non può ritenersi sussistente l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera poiché nel caso specifico di appropriazione indebita di un bene detenuto in locazione finanziaria, non sarebbe ravvisabile l'esistenza di un obbligo di facere implicante un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, essendo l'obbligo dell'accipiens di conservarlo in buono stato in vista della futura restituzione, una prestazione del tutto accessoria che non caratterizzerebbe o modificherebbe l'essenza del contratto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come questa Corte ha più volte avuto modo di ribadire, il reato di appropriazione indebita rimane integrato dalla mera interversione del possesso e che il possesso, agli effetti penali, è integrato anche da una mera detenzione qualificata, consistente nell'esercizio sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare.
Ne consegue che, nel caso di specie, la condotta appropriativa è consistita nella ritenzione del veicolo nonostante la risoluzione del contratto di leasing e la richiesta di restituzione del bene. Solo la semplice ritenzione precaria, attuata, ad es., a garanzia di un preteso diritto di credito, e conservando la cosa a disposizione del proprietario, può non costituire appropriazione perché non modifica la natura del rapporto giuridico fra il bene e la cosa. Viceversa, nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, non vi era alcun credito (certo, liquido ed esigibile) che veniva fatto valere per una eventuale compensazione, di talché la omessa restituzione della cosa, nonostante la risoluzione del contratto e la richiesta di restituzione, non può ritenersi semplice "ritenzione precaria", ma condotta che ha sicuramente modificato il rapporto tra il detentore e il bene, con conseguente interversione del titolo del possesso e configurabilità del reato contestato (cfr., ex plurimis, Cass. sez. 2^, sent. n. 38604 del 2007). Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.
È vero che questa Corte, con la richiamata giurisprudenza, ha più volte affermato che ai fini della ricorrenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 11, è sufficiente qualsiasi rapporto - anche di mero fatto - da cui sia derivato il possesso della cosa e che ne abbia consentito una più facile appropriazione da parte dell'imputato, in virtù della particolare fiducia in lui riposta (Cass. 23.9.1999, riv. 214484; Cass. Sez. 5^, sent. n. 11655 del 23/09/1999, Rv. 214486; Cass. 24.6.1999, riv. 214465): ma in tutti i casi esaminati in occasione delle citate decisioni, il rapporto fiduciario era costituito da un quid pluris, ulteriore e diverso, rispetto al mero rapporto contrattuale instaurato tra le parti.
In un caso si trattava, infatti, di un Presidente di una associazione che, per tale qualità, aveva ricevuto un preciso incarico circa l'impiego dei fondi associativi, per il funzionamento del sodalizio e per lo svolgimento delle attività di esso;
in altro caso, di un rapporto di intermediazione finanziaria che, analogamente al precedente, aveva consentito di ritenere sussistente la aggravante della "prestazione d'opera" trattandosi di rapporti - anche di ordine fattuale - che avevano rappresentato occasione (se non anche ragione giuridica) del "possesso" da parte dell'imputato, e conseguentemente dato causa all'approfittamento della particolare fiducia in lui riposta per commettere con maggiore facilità il reato. Nulla di tutto ciò compare nel caso di specie non essendosi instaurato, neppure "di fatto", quel rapporto di "particolare fiducia" che, rendendo più agevole la commissione del reato, giustifica la contestazione dell'aggravante de qua. Ne consegue che l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, non può ritenersi sussistente nell'ipotesi di appropriazione indebita di un bene detenuto in locazione finanziaria, in quanto il relativo contratto non prevede alcun obbligo di facere: oggetto del negozio è, infatti, l'utilizzazione del bene concesso dietro il pagamento di un canone e l'obbligo dell'accipiens di conservarlo in buono stato in vista della futura (eventuale) restituzione, costituisce una prestazione del tutto accessoria che non può caratterizzare o modificare l'essenza del contratto medesimo.
Dovrebbe, per l'effetto, disporsi l'eliminazione dell'aumento di pena in relazione alla citata aggravante, riduzione, nella specie, del tutto priva di effetti concreti avendo il giudice di primo grado ritenuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante dell'art. 61 c.p., n. 11, che elimina;
dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2008