Sentenza 23 settembre 1999
Massime • 2
In tema di reato continuato, in sede di legittimità, e sempre che non sia passato in giudicato il capo relativo al trattamento sanzionatorio, può essere rilevata ex officio l'applicabilità dell'art 129 cod.proc.pen. per reato diverso da quello per il quale era stata dedotta dal ricorrente, stante la unicità del disegno criminoso tra i due reati. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva erroneamente dedotto la improcedibilità del delitto di appropriazione indebita in conseguenza della ritenuta insussistenza dell'aggravante della prestazione d'opera, mentre la Corte ha rilevato la improcedibilità per mancanza di querela del delitto ex artt. 485-491-61 n. 2 cp, per il quale -in continuazione con il primo- il ricorrente era stato condannato nella fase di merito).
In tema di appropriazione indebita, ai fini della ricorrenza dell'aggravante della prestazione d'opera, è sufficiente la esistenza di un rapporto, anche di natura meramente fattuale, che abbia rappresentato, quantomeno, occasione (se non anche ragione giuridica)del possesso da parte dell'imputato e che abbia quindi consentito a quest'ultimo di commettere con maggiore facilità il reato, approfittando della particolare fiducia in lui riposta. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva rappresentato che impropriamente gli era stato attribuito dal giudice di merito il ruolo di agente finanziario, mentre egli era un semplice intermediario finanziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/1999, n. 11655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11655 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 23.09.1999
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " Carlo Cognetti " N.1576
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di Popolo " N.20809/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IA DO nato a [...] il [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Catanzaro del 06.04.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito, per la parte civile, l'avv. Alberto Castagna
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Frasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza riduceva a mesi 9 di reclusione la pena inflitta, per i reati di appropriazione indebita aggravata ex art. 11 c.p. e falso in titolo di credito, a IA DO dal pretore di Catanzaro con sentenza in data 16.05.1997. Il ricorso, inerente alla sola prima imputazione, denunziava violazione dell'art. 61 n. 11 c.p. poiché il IA rivestiva la qualità di intermediatore finanziaria e non quella di agente finanziario. Invocava, in conseguenza del venir meno dell'aggravante, la pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.
La trattazione era stata fissata in Camera di consiglio ex art.611 cpv. c.p.p., ma questa corte rinvi6 la decisione alla pubblica udienza, ritenendo sussistente una causa di improcedibilità in relazione al reato sub c) di falso in assegno bancario (artt. 485, 491 e 61 n. 2 c.p.), laddove l'impugnata sentenza aveva ritenuto la procedibilità ex officio ma l'imputato non aveva - sul punto - proposto impugnazione.
Anzitutto va rilevato che esattamente questa corte ha ritenuto che sede propria per la decisione sull'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. ex officio, in relazione a reato diverso da quello oggetto di ricorso da parte dell'imputato, fosse la pubblica udienza, dato che la scelta del rito camerale era conseguita alla richiesta di inammissibilità del ricorso.
Orbene, la differenza sottolineata dal ricorrente quanto al tipo di contratto (intermediazione e non agenzia finanziaria) non comporta l'esclusione dell'aggravante.
Ai fini della ricorrenza della "prestazione d'opera" nell'aggravante ex art. 61 n. 11 c.p., basta un rapporto - anche di ordine fattuale - che abbia rappresentato occasione (se non anche ragione giuridica) del "possesso" da parte dell'imputato, e conseguentemente dato causa all'approfittamento della particolare fiducia in lui riposta per commettere con maggiore facilità il reato.
È indifferente, pertanto, che da un punto di vista civilistico il rapporto fiduciario, che abbia dato luogo al possesso, sia nato da "intermediazione finaziaria" o agenzia finanziaria. L'aggravante, che ex art. 646 co. 3 c.p. rende procedibile d'ufficio l'appropriazione indebita, sussiste in ogni caso. Sotto tale profilo il ricorso va rigettato.
Sussiste, tuttavia, un presupposto per l'applicabilità dell'art. 129 co. 1 c.p.p., in relazione al reato di falso in assegno (unito con nesso ex art. 81 cpv. c.p. all'appropriazione indebita) erroneamente ritenuto procedibile d'ufficio, nonostante la chiara dizione dell'art. 493 bis c.p. e la natura di scrittura privata attribuita all'assegno bancario.
Deve ritenersi, poi, che questa corte possa rilevare "ex officio" l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., anche se il ricorso abbia invocato tale norma solo per differente ipotesi delittuosa, quando, comunque, non sia passata in giudicato il capo relativo al trattamento sanzionatorio, stante il nesso dell'unicità di disegno criminoso (art. 81 cpv. c.p.) tra i due reati. Pertanto, l'impugnata sentenza va annullata in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 485, 491 e 61 n. 2 c.p., una ipotesi - mancanza condizione di procedibilità - ricompresa nell'art. 129 co. 1 c.p.p. Si impone il rinvio, ad altra sezione della medesima corte di Catanzaro, per la determinazione della pena quanto al reato ex. art. 646 e 61 n. 11 c.p., poiché - esclusa l'ipotesi criminosa più grave e rimasto un solo reato - viene meno la pena base ma anche lo stesso nesso della continuazione, sicché la sanzione per l'appropriazione indebita (reato meno grave già punito col solo aumento sulla pena base) va rifissata ex novo.
Quanto alla statuizione sulle spese di parte civile, ritiene questa corte di dover dichiarare la compensazione tra le parti, considerata la particolarità della pronuncia, che - pur rigettando il ricorso dell'imputato - contiene altro capo a lui favorevole.
P. T. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 485 c.p. (capo c) perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Catanzaro per la determinazione in ordine al reato di cui agli artt. 646 e 61 n.11 c.p. Dichiara compensate le spese di costituzione di parte civile. Così deciso in Roma, il 23 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 1999