Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/1999, n. 11655
CASS
Sentenza 23 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di reato continuato, in sede di legittimità, e sempre che non sia passato in giudicato il capo relativo al trattamento sanzionatorio, può essere rilevata ex officio l'applicabilità dell'art 129 cod.proc.pen. per reato diverso da quello per il quale era stata dedotta dal ricorrente, stante la unicità del disegno criminoso tra i due reati. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva erroneamente dedotto la improcedibilità del delitto di appropriazione indebita in conseguenza della ritenuta insussistenza dell'aggravante della prestazione d'opera, mentre la Corte ha rilevato la improcedibilità per mancanza di querela del delitto ex artt. 485-491-61 n. 2 cp, per il quale -in continuazione con il primo- il ricorrente era stato condannato nella fase di merito).

In tema di appropriazione indebita, ai fini della ricorrenza dell'aggravante della prestazione d'opera, è sufficiente la esistenza di un rapporto, anche di natura meramente fattuale, che abbia rappresentato, quantomeno, occasione (se non anche ragione giuridica)del possesso da parte dell'imputato e che abbia quindi consentito a quest'ultimo di commettere con maggiore facilità il reato, approfittando della particolare fiducia in lui riposta. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva rappresentato che impropriamente gli era stato attribuito dal giudice di merito il ruolo di agente finanziario, mentre egli era un semplice intermediario finanziario).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/1999, n. 11655
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11655
    Data del deposito : 23 settembre 1999

    Testo completo