Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2001, n. 316
CASS
Sentenza 5 novembre 2001

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Il rifiuto del servizio militare per ragioni di coscienza espresse solo dopo averlo assunto - che integra reato rientrante nella cognizione del giudice ordinario e determina, dopo la condanna, l'estinzione degli obblighi di leva - consiste in una motivata manifestazione di volontà percepibile all'esterno e, in particolare, dall'Amministrazione militare alla quale è diretta. Ne consegue che, finché manca tale manifestazione - pur se vi sia una riserva mentale o un intento non dichiarato - non ha luogo alcuna modificazione dello "status" militare già acquisito e dei relativi obblighi, la cui violazione, ove penalmente sanzionata, ricade nell'ambito della giurisdizione militare, che la tardiva obiezione di coscienza non può far venir meno per i fatti antecedenti a quella manifestazione, determinandone l'assorbimento nell'illecito previsto dalla legge penale comune. (Fattispecie relativa a diserzione, seguita da rifiuto del servizio motivata con ragioni di coscienza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2001, n. 316
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 316
    Data del deposito : 5 novembre 2001

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