Sentenza 5 novembre 2001
Massime • 1
Il rifiuto del servizio militare per ragioni di coscienza espresse solo dopo averlo assunto - che integra reato rientrante nella cognizione del giudice ordinario e determina, dopo la condanna, l'estinzione degli obblighi di leva - consiste in una motivata manifestazione di volontà percepibile all'esterno e, in particolare, dall'Amministrazione militare alla quale è diretta. Ne consegue che, finché manca tale manifestazione - pur se vi sia una riserva mentale o un intento non dichiarato - non ha luogo alcuna modificazione dello "status" militare già acquisito e dei relativi obblighi, la cui violazione, ove penalmente sanzionata, ricade nell'ambito della giurisdizione militare, che la tardiva obiezione di coscienza non può far venir meno per i fatti antecedenti a quella manifestazione, determinandone l'assorbimento nell'illecito previsto dalla legge penale comune. (Fattispecie relativa a diserzione, seguita da rifiuto del servizio motivata con ragioni di coscienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2001, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 05/11/2001
1. Dott. SEVERO CHIEFFI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - N. 1135
3. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - N. 21875/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT AN., n. 22.12.1980 a Palermo,
avverso la sentenza in data 8.3.2001 del Tribunale Militare di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio GARINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Non comparso il difensore
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe NT AN fu ritenuto responsabile di diserzione "perché il 18.4.2000, trasferito dal Distretto militare di Palermo al 60^ Battaglione di Fanteria... in Trapani, ometteva, senza giusto motivo, di presentarvisi, rimanendo assente nei cinque giorni successivi e fino al 17.10.2000, quando rifiutava il servizio di leva".
Preliminarmente il Tribunale Militare ribadiva la propria giurisdizione sul fatto contestato, già affermata "in limine" con ordinanza del 30.11.2000, in quanto l'imputato era stato incorporato ed era soggetto agli obblighi inerenti alla condizione militare fino al momento in cui - essendosi dichiarato obbiettore totale - la sua assenza cessava di integrare reato militare e ricadeva ad altro titolo sotto la giurisdizione ordinaria. La pena veniva determinata - in aumento ex art. 81 C.P. su quella di mesi due e giorni 20 applicata il 21.4.2000 dallo stesso Tribunale per altro episodio di diserzione, conclusosi il 17.3.2000 - in ulteriori dieci giorni di reclusione militare.
L'imputato ha proposto ricorso immediato per cassazione, deducendo la carenza di giurisdizione del giudice militare, poiché l'art. 14 L.
8.7.1998 n. 230, nel prevedere il rifiuto totale anche dopo l'assunzione del servizio alle armi e nel sottoporre al giudice ordinario la cognizione dei reati conseguenti, sottraeva alla giurisdizione militare condotte - come quella in questione - consistenti in una astensione dal servizio ininterrotta e qualificata dall'obiezione di coscienza, anche se non immediatamente espressa;
con un secondo motivo la questione viene prospettata sotto altro profilo, poiché la condotta di diserzione era stata già sanzionata con la precedente sentenza del 21.4.2000 e non sarebbe condivisibile l'orientamento giurisprudenziale per cui la permanenza del reato è interrotta dalla prima condanna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato. Il rifiuto del servizio militare per ragioni di coscienza espresse solo dopo averlo assunto - che in forza delle previsioni dell'art. 14, co. 2, 3 e 4, L. n.230/1998 integra reato di competenza del giudice ordinario e determina, non immediatamente ma dopo la condanna, la cessazione degli obblighi di leva (anche se in via amministrativa è stata adottata la prassi dell'immediato congedo) - consiste in una motivata manifestazione di volontà percepibile all'esterno e, in particolare, dall'amministrazione militare cui è diretta;
ne segue che, finché manca tale espressa manifestazione - pur se vi sia una riserva mentale o un intento non dichiarato - non si verifica alcuna modifica dello "status" militare già assunto e dei relativi obblighi, la cui violazione, ove penalmente sanzionata, ricade nell'ambito della giurisdizione militare a norma dell'art. 103, co. 3, della Costituzione. La tesi sostenuta dal ricorrente - secondo cui l'obiezione tardiva farebbe venir meno la giurisdizione militare sui fatti pregressi, determinandone l'assorbimento nell'illecito previsto dalla legge penale comune - è chiaramente insostenibile, anzitutto perché si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale della precostituzione per legge del giudice naturale (art. 25, co. 1, della Costituzione); infatti, la scelta del giudice (ordinario o militare)
dipenderebbe in tal caso da un comportamento volontario dell'imputato successivo alla condotta incriminata (cfr., per l'irrilevanza dell'obiezione tardiva sull'esecuzione di condanne per assenza dal servizio, Cass. Sez. 1^, 6.11.2000/29.1.2001, Capuano, inedita). Quanto al secondo motivo., a prescindere dalla incompatibilità con un consolidato insegnamento giurisprudenziale e dall'irrilevanza ai fini della Questione di giurisdizione (l'unica formalmente sollevata) esso è in ogni caso ininfluente, poiché non si tratta (come riconosciuto anche a pag. 4 dell'atto di impugnazione) di un unico episodio di diserzione interrotto dalla prima condanna, ma di due diverse ed autonome condotte di assenza arbitraria, l'una cessata il 17.3.2000 e sanzionata con la sentenza 21.4.2000, l'altra - contestata soltanto nel presente giudizio - iniziata il 18.4.2000. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e - non emergendo ipotesi di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2002