Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2003, n. 10267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10267 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 03 IN NOME DEL POPOLO ALIA DICASSAZIONELA CORTE SU RE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10184/01 Dott. Ettore MERCURIO n.22857 Consigliere Cro Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO - Rep. - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI - Ud. 07/03/03 Consigliere- Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente - S ENTENZA sul ricorso proposto da: UR RI ET, già elettivamente domiciliata inin ROMA VIA ARCHIMEDE 39, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CRISTALLINI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI NAVACH, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro こ tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2003 rappresenta e difende ope legis;
1406 -1- ------ -
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 826/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 27/12/00 R.G.N. 1304/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Trani depositato in data 18 febbraio 1998 CI MA ET, sostenendo di averne i requisiti di legge, chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno all'erogazione della pensione e della indennità speciale spettantele quale cieca parziale ai sensi della legge n.382/70. Il giudice adito accoglieva la domanda, ma con decorrenza soltanto dal 1° gennaio 2000, avendo accertato che la ricorrente era divenuta invalida in corso di causa, e condannava il Ministero al pagamento delle spese processuali (distratte). Su ricorso dello stesso Ministero, la Corte d'appello di Bari, con sentenza depositata il 27 dicembre 2000, riformava le statuizioni del primo giudice in punto di spese, delle quali disponeva la compensazione, osservando che la parte privata era risultata parzialmente soccombente, per l'accertata sopravvenienza del requisito sanitario soltanto in corso di causa. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la parte privata, per un unico motivo, variamente articolato, cui resiste il Ministero con controricorso. Motivi della decisione La ricorrente denuncia, in una con vizi di motivazione, la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 149, disp. att., stesso codice, nonché dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la difesa dei diritti. Osserva che il combinato disposto delle prime due norme interpretato alla stregua dei principi di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., del rilievo che il giudizio in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie non ha natura impugnatoria di provvedimenti amministrativi di diniego della prestazione, ma di accertamento del rapporto e, infine, del principio di gratuità, per la parte privata, di tale giudizio, emergente dall'art. 152, disp. att., cod. proc. civ. - induce a ritenere irrilevante, ai fini della valutazione della soccombenza, il momento della decorrenza della prestazione 3 stessa, una volta stabilita l'effettiva sussistenza del relativo diritto, incoerente essendo con questo accertamento la previsione dell'impossibilità, per la parte vittoriosa, di riversare l'onere economico del processo sulla controparte, la cui resistenza ha reso necessario il ricorso al giudice. Aggiunge, poi, la ricorrente che una siffatta impossibilità arrecherebbe un vulnus al diritto, garantito alla parte vittoriosa dalla sopra citata normativa convenzionale, al godimento sereno dei suoi beni>>, nella dimensione al medesimo conferita dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale ogni entrata futura, legittimamente rivendicabile, integra gli estremi di un possesso tutelabile alla stregua della normativa stessa. Le esposte censure sono prive di fondamento. La parte che agisca in giudizio per far valere il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale, assumendo che i relativi fatti costitutivi esistono fin dal momento della presentazione della domanda giudiziale o da epoca ad essa anteriore, rimane, rispetto a tale assunto, sicuramente soccombente, quante volte sia accertato che l'esistenza stessa si è perfezionata soltanto in un momento successivo. Non rileva in contrario che le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria si caratterizzino, anche quando richiedono lo svolgimento di un preventivo procedimento amministrativo, per la loro strumentalità ad un finale giudizio sul rapporto e non sull'atto. E' vero, infatti, che l'esclusione della funzione meramente impugnatoria impedisce che il giudice si limiti allo scrutino di legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, con riguardo alla situazione esistente al momento dell'atto diniego della prestazione, con riguardo alla situazione esistente al momento dell'atto stesso, e gli impone, invece, di tenere conto anche dei fatti costitutivi verificatisi in epoca successiva e perfino nel corso del giudizio;
ma è ugualmente vero che la 4 postulazione giudiziale di illegittimità del diniego della prestazione é espressione di un petitum avente ad oggetto un rapporto di durata maggiore (perché implicitamente ne è allegato l'insorgere già al momento suddetto) di quello poi accertato dal giudice per effetto di tali sopravvenienze, ragion per cui è innegabile che il bene della vita effettivamente ottenuto si caratterizza in termini diversi e ridotti rispetto a quello postulato. La situazione che ne segue è già stata esaminata dalla giurisprudenza della Corte, che l'ha, in quest'ordine di idee, ricondotta ad un tipico fenomeno di soccombenza reciproca. Invero, con sentenza 27 novembre 1997, n. 11997, si è stabilito che è censurabile in sede di legittimità il diniego di compensazione delle spese processuali, nel caso in cui la pronuncia di merito abbia pretermesso di valutare la reciproca parziale soccombenza, implicita ogni qualvolta l'aggravamento di cui all'art. 149, disp. att. cod. proc. civ., per il diritto alla prestazione previdenziale, sia insorto nel corso del procedimento Reputa il Collegio di dovere dare continuità a questo orientamento che affida le sue ragioni ultime ad una corretta nozione della soccombenza>>, nella quale ravvisa non una stereotipa ripetizione dell'obsoleto principio victus victori, ma un'applicazione di quello di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo. Non è inopportuno ricordare che la stessa teoria tradizionale - secondo cui il giudizio come mezzo di attuazione della volontà della legge che garantisce ad alcuno un bene, non può che condurre al riconoscimento di questo bene nella maggiore possibile integrità>> - non si struttura affatto come dogma della gratuità del processo per chi vi consegue un risultato utile, ma viene temperata dall'affermazione che per S aversi condanna nelle spese occorre che si sia resa necessaria la lite per parte del vinto>>, con un implicito, ma non per questo meno evidente, richiamo al profilo della causalità. Orbene, al lume di queste considerazioni, non è contestabile che non è priva di responsabilità, rilevanti sul piano causale, la parte privata la quale si determini a pretendere dal competente organismo erogatore una provvidenza assistenziale allorché non sia ancora in possesso dei requisiti di legge e ad intraprendere, dopo essersi visto opporre un legittimo rifiuto nella sede amministrativa, la via giudiziale il cui inizio si caratterizzi, a sua volta, per la persistente mancanza dei requisiti stessi, sì da giustificare 의 la resistenza almeno iniziale della controparte. Ne consegue che codesta responsabilità, non meno di quella gravante sulla controparte che abbia infondatamente perseverato nella sua resistenza, pur dopo l'utile (per l'attore) sopravvenienza dei requisiti originariamente carenti, non esime da onere di spese giudiziali e determina la condizioni di reciprocità della soccombenza. Posta la questione nei termini così sintetizzati, appare del tutto inconferente qualsiasi richiamo all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., che fa eccezione al principio della causalità nel limitato senso di impedire la condanna in favore dell'ente erogatore della provvidenza, non in quello di dovere sempre recuperare da questo le spese processuali, ossia anche in caso di corresponsabilità dell'assicurato nell'avvio del processo. Così come è fuori luogo il riferimento alla protezione che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo accorda al patrimonio, anche nella dimensione potenziale, poiché si tratta di una tutela che nulla toglie all'estensione del principio per cui non si può pretendere la piena gratuità del processo quando se ne sia corresponsabili. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 6 La peculiarità delle questioni prospettate le sottrae all'area della manifesta infondatezza e della temerarietà, ossia di operatività delle condizioni che, attesa la natura della controversia, potrebbero giustificare ala condanna della parte privata al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 7 marzo 2003 cu rio - IL PRESIDENTE слеE the per IL CONSIGLIERE - ESTENSORE boldttel ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI ACE все O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 09.2.7.G.I.U. 2003 IL CANCELLIERE fice 7 - -