Sentenza 10 luglio 2015
Massime • 1
In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la condotta del soggetto estraneo all'associazione è punibile se la condivisione da parte dello stesso delle finalità perseguite dal gruppo, si sia tradotta in un concreto ausilio alla realizzazione di uno o più degli scopi tipici del programma criminoso del sodalizio.
Commentario • 1
- 1. Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2015, n. 49067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49067 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2015 |
Testo completo
49 0 6 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 744/2015- Dott. UMBERTO GIORDANO - Presidente - N. Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 37822/2014 Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT ND N. IL 19/01/1948 avverso la sentenza n. 4019/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 14/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI RM Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Machines Galli, che ha concluso per la declaratoria di impermissibilité ari ricorsi Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. C. propre e M. Krogle, che benes l'accophiemento dei ricorsi;
chiesto l'a -1- RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 20 marzo 2013 il GUP del Tribunale di PA, in sede di giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di PA ND, classe 1948, in rapporto al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416 bis cod.pen.), così qualificata l'originaria imputazione di partecipazione alla associazione mafiosa denominata 'Cosa nostra', con le circostanze aggravanti di cui al co.4 e al co.6 dell'art. 416 bis cod.pen. . Quanto al trattamento sanzionatorio, il GUP riconosciuta la continuazione tra il fatto oggetto di giudizio (reputato il più grave) e quello già giudicato con sentenza emessa dalla Corte di Appello di PA in data 8 giugno 2005 (definitiva il 17.1.2007) e calcolata la diminuente correlata alla scelta del rito condannava PA ND alla pena complessiva di anni otto e mesi quattro di reclusione, pene accessorie come per legge nonchè misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre (nella decisione già irrevocabile la condanna per concorso esterno sino al 14 ottobre 2002 era stata inflitta per anni quattro di reclusione, mentre nel reato continuato, degradata a reato satellite, incide nella misura di mesi quattro, nde). La contestazione elevata nei confronti di PA ND risulta così descritta in fatto < in particolare, per avere gestito affari e imprese nell'interesse degli RM esponenti di vertice della associazione mafiosa, tra i quali RO AR e Lo PI TO, ottenendo in tal modo il sostegno per l'inserimento delle proprie società operanti nel settore della produzione e della vendita del calcestruzzo - in alcuni tra i più importanti lavori pubblici svolti nelle zone della provincia di PA controllate dai predetti esponenti mafiosi, tra i quali i lavori per il porto di Balestrate e quello per il cd. raddoppio ferroviario;
in PA, Cinisi, RI e altre parti del territorio nazionale a decorrere dal 13 dicembre del 2003».
2. La Corte di Appello di PA, con sentenza emessa in data 14 marzo 2014 in parziale riforma della decisione di primo grado riduceva la pena complessiva - inflitta per il reato continuato ad anni cinque e mesi otto di reclusione, per le condotte poste in essere fino al dicembre dell'anno 2007, con assoluzione dell'imputato dalla contestazione per il periodo successivo perchè il fatto non sussiste.
2.1 Quanto alle valutazioni espresse nella decisione di secondo grado, le stesse muovono da una ricostruzione complessiva degli elementi di fatto acquisiti durante le indagini e durante la celebrazione del rito abbreviato - con integrazione probatoria - in primo grado. 2 La corte di merito sintetizza il percorso decisionale del GUP ed espone il contenuto degli atti di appello, alle pagine 2-6, per poi procedere alla complessiva rielaborazione del materiale dimostrativo. Va precisato che la Corte palermitana ha accolto solo in parte una richiesta di rinnovazione istruttoria in secondo grado, ammettendo solo una produzione documentale e non accogliendo le richieste di escussione del col. ER, dell'amministratore giudiziario Benanti, del collaboratore di giustizia Ferrante e del figlio dell'imputato PA IA. Veniva altresì respinta la richiesta di dichiararsi nulla la decisione di primo grado per omessa motivazione sulla rilevanza delle prove a discarico.
2.2 In riferimento agli elementi di fatto la Corte analizza gli apporti istruttori nel modo che segue. - -Di indubbio rilievo dimostrativo è per quanto esposto in decisione il ritrovamento di un «pizzino» in occasione della cattura di AR RO, capo storico della associazione mafiosa Cosa Nostra, in data 11 aprile 2006. Tale comunicazione scritta viene attribuita alla mano del boss TO Lo PI, all'epoca latitante e tratto in arresto nel novembre dell'anno successivo (il 2007) e reca la data del 25 febbraio 2006. siccome in breve (forse inIl contenuto viene così riportato in sentenza aprile) dovrebbe iniziare la metropolitana, che è un grosso lavoro, e quindi le volevo chiedere se le interessa a qualche calcestruzzi di farla lavorare me lo RM faccia sapere che la inserisco nel consorziato che sto facendo con ND PA. In merito attendo sue notizie>>. La rilevanza probatoria di tale documento viene anzitutto correlata ai ruoli rispettivamente ricoperti da AR RO e da TO Lo PI, entrambi all'epoca latitanti, all'interno della associazione mafiosa. Notorio quello di RO, il Lo PI viene descritto come il reggente del mandamento mafioso di San Lorenzo, con tendenza ad espandere la propria influenza anche su altri territori. In secondo luogo viene collegata alla precisione dei contenuti, trattandosi di informazione che si dimostra corretta, essendo nel mese di aprile del 2006 iniziati realmente i lavori per la realizzazione del cd. 'raddoppio ferroviario' tra la stazione di PA e quella di RI, opera pubblica dal rilevante impatto economico (dal valore complessivo di circa un miliardo di euro), che aveva determinato l'ovvio interesse degli esponenti di vertice della consorteria mafiosa. In terzo luogo viene correlata alla inequivoca espressione di familiarità e comunanza di interessi che lega i due soggetti - Lo PI e RO - ad PA ND, con indicazione espressa della possibilità di inserire, tramite PA, nei lavori, qualche altra impresa 'gradita' al RO. 3 : Secondo la Corte di merito < il tenore del messaggio non lascia residuare alcun dubbio sulla circostanza che sia già intervenuto un preciso accordo tra Lo PI b e PA, grazie al quale il primo può comunicare al RO di aver già . trovato la strada per inserirsi in questo appalto ed è in grado di offrire al capo di Cosa Nostra la disponibilità ad agevolare altre imprese». L'analisi dei contenuti del «pizzino» è dunque il punto da cui muove l'intera ricostruzione dei fatti di concorso esterno attribuiti ad PA ND. Le successive verifiche investigative, secondo la Corte di merito, hanno pienamente confermato la veridicità dei contenuti della comunicazione, il forte interesse di cosa nostra all'appalto e l'effettivo inserimento delle ditte riconducibili ad PA nonostante la vicenda giudiziaria che lo aveva interessato, già espressiva della particolare vicinanza di tale imprenditore a AR RO nelle forniture di calcestruzzo per uno dei cantieri del - raddoppio ferroviario. In particolare la decisione indica come fatti rilevanti sul piano dimostrativo : a) dati derivanti da intercettazioni che dimostrano la competizione interna a cosa nostra per la indicazione delle ditte da inserire nelle forniture e la disponibilità dei vertici della SIS s.pa. (aggiudicataria dell'appalto dalla RFI) ad ottenere indicazioni da soggetti mediatori per conto della organizzazione mafiosa (pag. 8-10); RIT b) dati derivanti da una intercettazione del febbraio 2006 che dimostra come le indicazioni della famiglia mafiosa di RI, ricevute dai vertici tecnici della SIS fossero in favore degli impenditori PA e RO;
c) le risultanze della pregressa indagine approdata alla condanna definitiva che dimostrano la costante disponibilità proprio di PA per le necessità relazionali di AR RO. fronte delle contestazioni difensive, in particolare relative al fatto che l'ipotesi di 'consorziato' cui allude il Lo PI non si sarebbe in concreto realizzata in virtù dell'arresto per residuo pena di PA ND nel mese di novembre dell'anno 2006, la Corte replica con le seguenti considerazioni : - la sola comunicazione, per quanto sinora detto, è sintomatica di un preciso accordo grazie al quale la associazione mafiosa può ampliare la propria capacità di infiltrazione nel tessuto economico;
- in ogni caso vi è la prova della particolare 'benevolenza' dei vertici della SIS nei confronti delle imprese ricollegabili ad PA, tanto che le stesse fornirono effettivamente il calcestruzzo per la sistemazione di uno dei cantieri già aperti tra aprile e settembre del 2006 (quelli di Brancaccio e di Isola delle Femmine), fermo restando che per problemi amministrativi le opere vere e proprie ebbero poi inizio solo nel febbraio del 2008, quando le società riferibili ad PA erano gestite dall'amministratore giudiziario. Circa il secondo aspetto, si rievocano gli assetti societari e si rammenta che nonostante la esclusione disposta dalla Prefettura di PA per la ditta Prime Iniziative srl le forniture di cui sopra vennero realizzate attraverso la Medi Tour avente come rappresentante legale il suocero dell'imputato e come soci i figli, circostanza ben nota ai vertici tecnici della SIS. Da ciò la Corte desume la effettività del condizionamento mafioso sui vertici tecnici della SIS, e ciò anche in rapporto alla smentita circa la 'buona qualità' del prodotto come elemento dirimente per l'aggiudicazione, desumibile dal contenuto di intercettazioni telefoniche evocate a pag. 16. 2.3 Viene inoltre esaminato il contenuto dell'interrogatorio reso da PA ND in chiave difensiva. Costui ha affermato che nel settembre del 2005 ricevette effettivamente la visita di un uomo del Lo PI, GA Di GG, reggente della famiglia mafiosa di RI, e di MA NT, titolare di altro impianto di calcestruzzo, società AT. I due introdussero l'argomento dei lavori per la 'metropolitana' invitando PA a concordare con la AT le offerte. PA avrebbe preso tempo, RM affermando che era prematuro parlare di prezzi perchè la data di inizio dei lavori era lontana. In realtà aveva già inoltrato la sua offerta e non voleva scendere a patti. -evidentemente - stata fraintesaTuttavia questa sua generica disponibilità era dal Lo PI, informato del colloquio dal Di GG, e da qui il contenuto del famoso 'pizzino'. La Corte ritiene inverosimile la versione difensiva. L'incontro viene 'anticipato' di circa sei mesi rispetto al 'pizzino' ed è scarsamente verosimile che - vista l'importanza dell'affare - non ve ne siano stati altri. Il contenuto del pizzino, prima rievocato, impone di ritenere che il Lo PI era del tutto certo della disponibilità di PA. Inoltre le prime forniture del materiale, quelle effettuate sino a settembre del 2006, sono state realizzate proprio da PA e dalla ditta AT. Ciò viene ritenuto non casuale, ma espressivo della realtà di un 'accordo' intervenuto tra le due ditte come sarebbe dimostrato dal fatto che l'offerta prezzi di PA venne trasmessa solo il 4 settembre del 2006 e risultano chiari contatti (esplicati a pag. 21) tra gli PA (figli) e i MA della AT (nel periodo in cui PA ND era detenuto) tesi a creare reciproca 5 i collaborazione e dunque - afferma la Corte - proprio quel 'consorziato' evocato dal Lo PI nel pizzino. Da tali dati la Corte deduce che effettuvamente PA è stato agevolato dalla organizzazione mafiosa nell'affidamento delle prime forniture e che gli accordi presi con la AT erano verosimilmente destinati a tenere alto il prezzo, per garantire benefici alla organizzazione mafiosa, con continuità della condotta di concorso esterno.
2.4 Altro punto rilevante della decisione è quello ove si esamina la condotta tenuta da PA dopo la sua scarcerazione del dicembre 2008, con denunzie di estorsioni subite in tale periodo. La Corte territoriale evidenzia i fatti, consistenti nella denunzia di tentate estorsioni avvenute nel dicembre del 2008 da parte di LL IT e nel luglio del 2009 da parte di IO SA, cui si unisce la denunzia di IG e IA PA per fatti avvenuti nel 2012. Tuttavia di tali accadimenti la Corte fornisce una lettura tale - sulla base di alcuni dati probatori - da escludere di poter trarre una distanza tra l'imputato e il gruppo mafioso estensibile al periodo antecedente alla fine del 2007. In particolare si afferma che dopo l'arresto del Lo PI, avvenuto nel novembre del 2007, erano mutati gli equilibri mafiosi del territorio di RI e Cinisi, con emersione di nuovi soggetti, il che comportava l'abbandono da parte ря dell'PA di quella particolare condizione da lui vissuta (sino ad allora) in ragione degli stretti rapporti intrattenuti con il RO e con il Lo PI. A conferma di tale considerazione venivano riportate le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia circa i rapporti intrattenuti da PA con alcuni esponenti mafiosi. Tra questi, ZZ AN ha riferito circa la vicinanza di PA ND alla organizzazione mafiosa nei primi anni '90; RU AN, sempre in riferimento ad avvenimenti dei primi anni '90 ha confermato l'esistenza di uno stretto legame tra PA ND e RO, tanto che costui intervenne personalmente per una riduzione dell'importo di una tangente che PA doveva versare per l'acquisto di un capannone. IT HE ha riferito circa un episodio avvenuto nel 1999 e relativo all'inserimento per volontà di TO Lo PI, della ditta di PA nell'appalto relativo alla costruzione del porto di Balestrate. Inoltre circa i rapporti tra PA e Lo PI hanno riferito LI GA e IG RA, anche su episodi avvenuti tra il 2006 e il 2007. Secondo LI, PA versava annualmente alla famiglia di RI una somma di denaro per la 'messa a posto' dell'impianto di produzione del calcestruzzo. IG, uomo di fiducia di GA Di GG, ha inoltre 6 affermato che il Lo PI si era interessato per fare aggiudicare ad PA parte delle forniture di calcestruzzo per i lavori della metropolitana. Si era anche stabilito che a Di GG spettava una percentuale su detti lavori. Lo stesso IG ha affermato che PA si faceva forte della protezione che derivava dai suoi diretti rapporti con il RO e non sempre rispettava le regole, tanto che in una occasione lui stesso aveva effettuato, nel 2006, nei suoi confronti un atto intimidatorio. Ad avviso della Corte di merito vi è pertanto una sostanziale convergenza dei contributi narrativi che indicano sino al 2007 PA ND come soggetto strettamente legato ai vertici della organizzazione mafiosa, e da cui si desume una relazione sinallagmatica di scambio reciproco e non un assoggettamento di tipo estorsivo. Si indica altresì come dato rilevante il fatto che due nipoti del RO, LF AN e LF IU risultano dipendenti dell'PA come autisti di automezzi. In particolare da alcuni dati risulta che il ruolo svolto all'interno dell'azienda da LF IU può essere ritenuto diverso da quello del formale inquadramento, fungendo da collegamento con esponenti mafiosi del luogo. Vi è pertanto, sul finire del 2008 - anche in virtù dell'intervenuto sequestro delle aziende un mutamento di condotta da parte dell'PA che, tuttavia, non RM spiega effetti probatori a favore sul periodo antecedente. La condotta delittuosa viene pertanto ritenuta sussistente sino al dicembre del 2007 ed anche in epoca posteriore all'arresto avvenuto nel novembre del 2006 posto che nei numerosi colloqui intercettati presso il luogo di detenzione ed - intercorsi tra PA ND e i figli emerge che l'imputato forniva indicazioni sulla prosecuzione della gestione delle imprese.
3. Avverso detta sentenza sono stati proposti due atti di ricorso in data 22 luglio 2014, entrambi a firma congiunta dell'avv. Fabio Bognanni e dell'avv. Nino Caleca. In data 19 giugno 2015 sono stati altresì depositati motivi aggiunti a firma dell'avv. Massimo Krogh e dell'avv. Carmelo Carrara.
3.1 Il primo ricorso (Bognanni-Caleca). Vengono proposti distinti motivi. Con il primo si deduce l'erronea applicazione della disciplina regolatrice di diritto sostanziale ed il vizio di motivazione della sentenza, sia in riferimento alla ricorrenza dell'elemento materiale che a quella dell'elemento psicologico del reato. 7 Il ricorrente espone un' ampia sintesi dei recenti orientamenti emersi in seno a questa Corte di legittimità sul tema del concorso esterno nel reato di associazione di stampo mafioso, affermando che la decisione della Corte palermitana non ne avrebbe fatto corretta applicazione. La decisione, in particolare, finisce con il fondare l'affermazione di penale responsabilità sul rinvenimento e sui contenuti suggestivi del «pizzino» senza una concreta analisi della condotta tenuta dall'PA e senza apprezzare la sua concreta rilevanza causale ai fini del rafforzamento della compagine associativa. Il ricorrente afferma che il contenuto del «pizzino» non è di per sè idoneo a rendere sussistente la prova del concorso esterno. Era noto che l'impresa di PA poteva aggiudicarsi, data l'ubicazione degli impianti, le forniture di calcestruzzo e le offerte (se ne allega copia) erano state inoltrate alla SIS già nel giugno del 2004. Da ciò il tentativo di avvicinare l'PA da parte del Lo PI, il che non equivale alla realizzazione di un accordo. Non vi è prova, inoltre, dell'effettivo condizionamento mafioso sui vertici della SIS per l'aggiudicazione, nè possono trarsi elementi a carico dell'PA dalla precedente decisione di condanna che inquadrava condotte del tutto diverse e RT realizzate ad esclusivo vantaggio del RO. In ciò si afferma che la decisione di secondo grado realizza ampia sottovalutazione di elementi di prova favorevoli al ricorrente e consistenti nelle deposizioni rese dai vertici tecnici e amministrativi della SIS. Costoro hanno confermato che la scelta venne operata in ragione della vicinanza degli impianti e della qualità del prodotto. Quanto alla posizione dell'PA nei confronti della consorteria mafiosa la stessa andava inquadrata nella figura della vittima e non in quella del soggetto avvantaggiato, come è dimostrato dalle denunzie degli anni 2008 e 2009. Al secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza in riferimento al diniego di rinnovazione istruttoria con mancata assunzione di prove decisive. Si denunzia la assenza di motivazione circa il dinego della richiesta istruttoria, richiamato in parte narrativa. Allo scopo di evidenziare la fondatezza delle richieste di escussione si rievocano taluni accadimenti processuali e si indica la rilevanza delle prove oggetto di richiesta. La deposizione del col. ER avrebbe evidenziato la natura estorsiva delle richieste formulate da esponenti mafiosi nell'anno 2008, convalidando l'impostazione difensiva. Ciò sarebbe stato oggetto anche della deposizione dell'amministratore giudiziario. Vi è pertanto piena illogicità della motivazione con cui è stato sostenuto il diniego. Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Si tratta di dichiarazioni per lo più indirette e non riferibili ai fatti contestati. Al quarto motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione in tema di affermazione di responsabilità. La distinzione operata tra partecipazione e concorso esterno, a vantaggio del secondo, imponeva la motivazione circa la condotta agevolatrice concreta e circa la sua rilevanza causale. Tale fondamentale verifica non risulta, ad avviso del ricorrente, realizzata dalla Corte di merito.
3.2 Il secondo ricorso (Bognanni - Caleca). Con tale atto al primo motivo si ripropongono le censure in tema di erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione circa la ricorrenza del concorso esterno. Rit Le linee argomentative ricalcano quelle del primo motivo del ricorso già illustrato in precedenza. Si afferma in particolare che non vi è prova di alcuna condotta concreta e di alcun contributo cosciente e volontario da parte dell'PA finalizzato al rafforzamento delle capacità operative del sodalizio. Anche l'ipotesi di prova logica desunta dal contenuto del 'pizzino', che viene sostanzialmente argomentata in sentenza, viene contestata sotto il profilo della possibile esistenza di spiegazioni alternative, in modo conforme a quanto già illustrato. Già dal 2004 era noto che l'impresa di PA avrebbe fornito il calcestruzzo sul tratto interessato ai lavori del raddoppio ferroviario. Da qui l'avvicinamento mafioso che non dava luogo tuttavia ad alcun accordo. In ogni caso si tratta, al più, di un intendimento del Lo PI, da cui non vi è prova che sia derivato un accordo teso ad inserire ditte gradite a cosa nostra nei lavori. Si lamenta l'omessa valutazione delle dichiarazioni a discarico rese dal collaborante NT AN e si ribadisce la sostanziale irrilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori citati in sentenza, che riferiscono su fatti per lo più antecedenti ed estranei all'oggetto del processo. 9 Si contesta inoltre la considerazione operata dalla Corte di merito sui fatti del 2008 e del 2009, interpretati come un 'mutamento di condotta' dell'PA. Tale affermazione è apodittica e contrasta con la comune esperienza per cui vi è continuità di azione da parte di 'cosa nostra' su un dato territorio. La condotta dell' PA, pertanto, è segnale di chiara distanza dalle prassi h mafiose e doveva essere valutata come indicativa anche dell'atteggiamento antecedente. Al secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis co.4 e co.
6. La motivazione - ad avviso del ricorrente - è carente in punto di consapevolezza della disponibilità di armi e di abituale reinvestimento dei profitti. Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il richiamo alla gravità della condotta non è tale da soddisfare i canoni motivazionali, in presenza di dati positivi sulla personalità dell'imputato.
3.3 I motivi aggiunti. L'atto depositato il 19 giugno 2015 si richiama ai precedenti ricorsi in punto di erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza. Lo sviluppo delle argomentazioni proposte, al primo motivo, si fonda - in un contesto di ampia rievocazione della vicenda sull'assenza di prova della effettività del contributo causale in ipotesi arrecato dall'PA al rafforzamento della organizzazione mafiosa, con violazione degli approdi t giurisprudenziali in tema di fisionomia del concorso esterno punibile. La decisione impugnata finisce con il valorizzare il contenuto letterale del pizzino>> sottovalutando il dato che lo stesso espone una mera progettualità - peraltro del Lo PI - e non contiene una comunicazione di risultati. E' emerso, di contro, che la individuazione delle ditte fornitrici era stata operata già dall'ano 2004 (periodo cui risalgono le proposte contrattuali inoltrate dalle aziende dell'PA alla SIS) e pertanto non vi è dimostrazione alcuna della influenza mafiosa sulla aggiudicazione delle forniture. Il progetto del Lo PI, seppure sussistente, non sarebbe mai stato realizzato. Peraltro la realizzazione dell'opera è avvenuta nel 2008 quando le società dell'PA erano sotto il controllo dell'amministratore giudiziario. Dunque la valorizzazione del contenuto del pizzino risulta illogica in chiave di dimostrazione del concorso esterno. Il riferimento, nel pizzino, del Lo PI ad PA ben può spiegarsi con il fatto che l'imprenditore era notoriamente sottoposto a prelievo estorsivo e del 10 resto lì dove fosse stato un soggetto 'vicino' alla organizzazione il suo nome, nella missiva, sarebbe stato espresso in codice per evitarne la identificazione. In ogni caso non può ipotizzarsi, sul piano logico, una vicinanza tra PA e RO perchè altrimenti non vi sarebbe stata ragione di chiedere a RO l'indicazione di ditte a lui vicine. Non può ipotizzarsi, inoltre, alcun collegamento tra le vicende del passante ferroviario e i fatti già giudicati nel cui ambito PA inizialmente - inquadrato come vittima - aveva materialmente versato denaro al Lipari nonchè mediato per un pagamento imposto ad altro imprenditore. Poco chiaro è il riferimento ad ipotetici accordi tra esponenti della società aggiudicataria e intermediari vicini a Cosa Nostra, operato sulla base di una intercettazione senza escutere i testi di riferimento. Al secondo motivo si espongono ulteriori ragioni in punto di ritenuta violazione dei canoni normativi di valutazione della prova. Si assume la sottivalutazione di elementi a discarico, rappresentati dalle dichiarazioni dello stesso imputato e dalla deposizione del ER. Si ribadisce l'assenza di verifica ex post dell'effettivo contributo causale che sarebbe ricollegabile alla condotta dell'PA. Si evidenzia, in particolare, che le forniture vere e proprie dei materiali da RM costruzione vennero realizzate solo nell'anno 2008, quando PA era detenuto e le aziende erano controllate dall'amministratore giudiziario, il che esclude che possa esservi stato un beneficio per l'organizzazione mafiosa. Si censura, sul punto, la mancata escussione dell'amministratore giudiziario, soggetto che realizzò la parte finale della contrattazione con l'aggiudicataria dell'appalto. La Corte peraltro omette di valutare la pregressa conoscenza commerciale tra PA e il direttore tecnico della SIS - per altri lavori che poteva fornire - doversa lettura dei contenuti delle conversazioni telefoniche indicate in sentenza come confermative del condizionamento mafioso sulla aggiudicazione. Anche il dato dell'impiego in azienda dei nipoti del RO viene ritenuto del tutto privo di portata indiziante, trattandosi di regolare rapporto di lavoro proseguito in costanza di amministrazione giudiziaria. La conversazione indicata in motivazione tra PA ed i figli concerne vicenda non correlata e vi è peraltro dubbio sulla identificazione del dipendente evocato. Al terzo motivo si riprendono le argomentazioni in punto di violazione delle regole valutative in caso di prova dichiarativa proveniente da collaboratori di giustizia. Si esaminano i singoli contributi allo scopo di evidenziare la assenza di valenza dimostrativa in relazione al fatto per cui si procede. 11 F Si tratta per lo più di dichiarazioni datate e riferite a fatti diversi, non espressivi di una continuità di rapporto e in parte coperti dal precedente giudicato. Le stesse dichiarazioni rese da LI GA e dal IG finiscono con il confermare che l'imputato era sottoposto a regolare prelievo estorsivo, : circostanza non valorizzata nella sua portata reale dalla Corte. Si censura inoltre la mancata rinnovazione istruttoria anche in riferimento all'importanza delle verifiche compiute dal col. ER. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per le ragioni che seguono.
2. I singoli atti in cui si articola il ricorso valutati unitariamente - pongono una - molteplicità di argomenti di critica che - per una più ordinata trattazione - appare opportuno dividere, in primis tra: a) critiche alla motivazione in fatto e b) critiche in diritto alla configurabilità, nel caso in esame, del concorso esterno nel - reato di associazione mafiosa. Seguono questioni strettamente processuali e in : . tema di commisurazione della pena. I due piani indicati in via prioritaria vanno tenuti distinti perchè le valutazioni che questa Corte, nell'ambito dei suoi poteri, è legittimata ad operare risultano di . ben differente spessore, nei due diversi ambiti, non essendo il giudizio di legittimità luogo idoneo a «rielaborazioni» del materiale dimostrativo, quanto luogo di verifica della tenuta logica «complessiva» della motivazione in fatto e RM della rispondenza» della motivazione in diritto alle coordinate interpretative che investono le norme regolatrici di diritto sostanziale. Ciò posto, appare necessario esaminare con priorità le critiche alla motivazione in fatto, posto che ciò consente di comprendere quale sia stata la condotta • dell'imputato che la Corte palermitana ha ritenuto «provata» e se tale : . affermazione resiste o meno alle plurime doglianze articolate dalle difese. Solo in un secondo momento andranno esaminate le critiche espresse in diritto che concernono il rapporto tra il contenuto storico» della decisione (una volta delimitato) e le norme incriminatrici di cui agli articoli 110 e 416 bis cod.pen.. 3. Le doglianze relative ai punti rilevanti della ricostruzione in fatto (espresse in più punti dei ricorsi, cui si farà specifico riferimento in seguito) sono tutte infondate, per le ragioni che seguono. In via di analisi complessiva, va infatti affermato che il tema dimostrativo che la Corte di secondo grado persegue non è correlato in via esclusiva all'analisi dei contenuti del descritto pizzino, ma · per la verità si spinge ben oltre ed investe ww - accadimenti antecedenti e successivi che risultano trattati in modo ampio ed 12 adeguato, senza evidenti illogicità e con rispetto dei contenuti delle fonti esaminate, il che ne comporta la insindacabilità nella presente sede di legittimità, posto che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica ( non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile un vizio tale da comportare l'annullamento, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). -E' evidente infatti che il contenuto del pizzino riveste come è stato evidenziato nella decisione impugnata un significato in termini di prova indiretta di una - serie di accadimenti antecedenti, così riassumibili : a) i lavori della cd. metropolitana interessano cosa nostra in tema di fornitura del calcestruzzo, tanto che il suo reggente massimo (AR RO) viene sollecitato da uno dei capi-zona del territorio interessato (Lo PI) a segnalare eventuali fornitori;
RM b) la segnalazione è finalizzata all'inserimento del fornitore 'gradito' al RO in un consorziato che il Lo PI afferma essere in corso di realizzazione con ND PA, il che evoca l'esistenza di un 'accordo di massima' tra il Lo PI e tale imprenditore (appunto, l' PA). L'indicazione nominativa dell'PA evoca, inoltre, come correttamente argomentato in sede di merito, la pregressa conoscenza del soggetto in : questione da parte del destinatario della missiva (RO) e una indubbia fiducia» riposta dal vertice di cosa nostra nella concreta disponibilità dell'imprenditore ad assecondare le richieste che eventualmente gli sarebbero state rivolte (ciò è alla base dell'originaria formulazione della contestazione in diritto nel senso della partecipazione, con riqualificazione in concorso esterno operata nel corso del processo). Ora, non è esatto affermare che la Corte di merito si sia limitata ad interpretare i (peraltro chiari) contenuti del pizzino senza realizzare una analisi della effettiva condotta tenuta dal ricorrente e dagli altri soggetti coinvolti nella vicenda, posto che vi è stata puntuale rievocazione di accadimenti antecedenti e successivi (rispetto alla ricezione del pizzino da parte del RO) che hanno consentito di ritenere raggiunta la prova di una attività materiale posta in essere dall'PA, successiva a tale ipotetico accordo e tale da attribuire ai fatti la necessaria concretezza, nella prospettiva coltivata.
3.1 Nessuna reale critica è stata infatti formulata dalle difese su un dato oggettivo che può dirsi, pertanto, incontestato: una delle ditte controllate di fatto 13 : da PA ND (la Medi Tour srl) ha realizzato delle forniture di calcestruzzo nella fase iniziale delle opere in questione (la sistemazione dei cantieri di Brancaccio e di Isola delle Femmine) tra aprile e settembre dell'anno 2006 (in epoca, dunque, successiva alla cattura di AR RO e antecedente rispetto all'arresto di TO Lo PI) . Le critiche sollevate nella presente sede alla ricostruzione in fatto non concernono, sul tema, il «dato storico» delle avvenute forniture (di certo parziali : rispetto alla più vasta opera pubblica, ma non per questo irrilevanti) ma il quomodo delle medesime, nel senso che la selezione da parte della società aggiudicataria dell'appalto si sarebbe basata su dati 'trasparenti' (prossimità degli impianti ai cantieri, qualità del prodotto). Ora, tali critiche risultano del tutto infondate (ai limiti della ammissibilità), posto che la Corte di merito indica e sviluppa in modo del tutto congruo i contenuti delle fonti informative che hanno sostenuto l'affermazione probatoria della esistenza di un «condizionamento» in tali scelte. I dati rilevanti - indicati alle pagine 14/16 della decisione impugnata - sono stati tratti da intercettazioni telefoniche ed ambientali realizzate nei confronti dell'ing. LU, responsabile del consorzio facente capo alla SIS e la lettura operata RM dalla Corte di merito non appare illogica, posto che effettivamente la 'priorità' assegnata alle imprese dell'PA risulta ispirata a concetti del tutto diversi da quello della convenienza economica (ben espressi proprio dal LU in una conversazione citata a pagina 15 nel corso della quale, parlando con il cugino afferma, a proposito di PA RA, suocero dell'PA e amministratore della Medi Tour lo sai in che situazione sono io e quindi sai, " appunto, con chi abbiamo a che fare punto ! ..). Le forniture di tale periodo avvengono peraltro, come evidenziato nella decisione impugnata, in aperto aggiramento della interdittiva prefettizia che aveva riguardato la Prime Iniziative srl dell'PA, facendo ricorso allo 'schermo' rappresentato dalla Medi Tour, circostanza ben nota ai vertici della SIS (come emerge sempre dalle citate captazioni). Va dunque affermato che i motivi con cui si contesta la congruità della motivazione in punto di ricostruzione della esistenza del 'condizionamento' sui vertici della SIS - sempre in rapporto alle forniture avvenute nella seconda metà del 2006 - sono ai limiti della ammissibilità, posto che per costante orientamento espresso nella presente sede di legittimità (di recente ribadito da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715) è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova (indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e 14 irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. II n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190). Dette circostanze neutralizzanti, per quanto sinora detto, non sussistono. Può dunque ritenersi del tutto congrua l'affermazione probatoria riportata in sentenza per cui l'PA, di fatto, effettuò una prima serie di forniture di calcestruzzo per ragioni non correlate alle particolari caratteristiche del prodotto o alla vicinanza degli impianti al luogo del cantiere, ma per influenza mafiosa in suo vantaggio. La Corte di merito esamina i dati potenzialmente antagonisti (dichiarazioni processuali rese dai vertici della SIS) e li ritiene poco attendibili in rapporto al contrasto rilevato con i contenuti delle captazioni. Trattasi di argomentazione del tutto logica che non si espone ad alcun rilievo nella presente sede di legittimità e che consente di ritenere infondati i motivi di ricorso proposti sul tema (in particolare si tratta del primo motivo sia del primo che del secondo atto di ricorso e del primo dei motivi aggiunti, nella articolazione in fatto) .
3.2 Tale dato dimostrativo si salda - nella economia della decisione impugnata - non già agli esiti dei precedenti processi che hanno riguardato PA (che pure hanno evidenziato una sua disponibilità a soddisfare richieste provenienti in RM via diretta dal RO) ma ai contenuti delle fonti dimostrative (collaboranti LI GA e IG RA) che hanno (in modo ritenuto convergente) indicato come anche in tempi recenti vi fosse un «ritorno economico>> per- - l'organizzazione mafiosa dalle aggiudicazioni di appalti ottenute dall'PA. Pur nella impossibilità di stabilire sul piano dimostrativo l'entità di tale - - beneficio, la circostanza è di indubbio rilievo e risulta affermata in modo logico e coerente rispetto al contenuto dei dati informativi, con corretta applicazione dei parametri interpretativi relativi all'art. 192 co.3 cod. proc.pen.. Vi è infatti convergenza di due fonti «autonome», sul piano della esperienza percettiva, sul nucleo essenziale della narrazione - peraltro del tutto coerente, sul piano logico, con i contenuti dimostrativi del pizzino, prima rievocati - il che consente di ritenere il contributo economico proveniente dall'PA verso cosa nostra una forma di restituzione di una quota dei vantaggi assicurati dal rapporto intrattenuto con l'organizzazione mafiosa, con rigetto delle doglianze riproposte, sul tema, negli atti di ricorso qui in valutazione (in particolare al terzo motivo del primo atto di ricorso nonchè al terzo dei motivi aggiunti) .
3.3 Inoltre, quanto alle valutazioni in fatto compiute - in sede di merito - in tema di attribuzione di valore alle spiegazioni fornite dall'imputato sui contenuti del pizzino, nonchè in tema di rilievo dei fatti accaduti nel periodo 2008-2009, va parimenti esclusa la fondatezza delle doglianze proposte. 15 Quanto alla versione difensiva, gli spunti di sua irragionevolezza sono stati coerentemente evidenziati dalla Corte di Appello, con argomenti tipicamente di merito, non sindacabili in questa sede data la assenza di vizi logici o di evidente contrasto con specifiche circostanze di fatto. La prospettazione (secondo l'opzione difensiva) di un «fraintendimento>> della reale volontà di PA da parte dei suoi interlocutori è un dato che non solo contrasta con i contenuti (diretti e indiretti) del pizzino (che evidenziano una particolare sicurezza del Lo PI circa la disponibilità dell'PA) ma con la logica comune, data la particolare «qualità soggettiva» degli interlocutori stessi, circostanza ben nota all'imprenditore (per sua stessa ammissione) e che avrebbe determinato rischi di incolumità personale di non scarso rilievo. Inoltre, corretta risulta essere la ricostruzione logica della 'serie' di eventi, così . . come descritta dalla Corte di merito, posto che effettivamente le forniture per la installazione dei cantieri vennero in fatto realizzate proprio da PA e - - dalla ditta AT e le captazioni di comunicazioni indicano l'esistenza di contatti tra i figli di PA ND e i potenziali concorrenti, nel periodo di interesse. Ciò realizza - in via logica - quella saldatura tra la proposta ricevuta inizialmente dall'PA e gli eventi successivi, coerentemente ritenuta un riscontro della Ry adesione di PA alla proposta che gli esponenti di cosa nostra avevano formulato. Quanto agli accadimenti dell'anno 2008 e successivi, le doglianze difensive (anche di tipo processuale) paiono muovere dalla inconsapevolezza dei reali : contenuti della decisione, nel senso che non si confrontano in modo adeguato * con la sua parte favorevole. PA ND è stato infatti ritenuto responsabile di concorso esterno sino al dicembre del 2007, ed assolto per il periodo successivo. La Corte di merito ha dunque accolto la prospettazione difensiva circa la rottura» dei rapporti intrattenuti tra l'imprenditore e l'organizzazione mafiosa, collocandola temporalmente nel dicembre dell'anno 2007 e fornendo una chiave esplicativa delle sue ragioni (l'arresto del Lo PI del novembre 2007 e il mutamento di equilibri interni alla articolazione territoriale mafiosa, nonchè l'intervenuto sequestro delle aziende e la loro gestione da parte dell'amministratore giudiziario). A fronte di tale «assetto» risultano del tutto infondate le doglianze di carattere processuale (in particolare la mancata rinnovazione istruttoria, posto che i contenuti asseverativi delle prospettate fonti riguardano il periodo storico su cui è stata pronunziata sentenza di assoluzione) così come quelle tese a contestare l'irrilevanza di tale elemento di novità rispetto al periodo antecedente (su cui è intervenuta la condanna). 16 La Corte di merito, come si è detto, non si è limitata a registrare i dati storici attestanti il mutamento di «condizione» dell'PA ma ne ha fornito una chiave esplicativa che, a differenza di come prospettato nei ricorsi, non appare illogica e risulta frutto di una massima di esperienza di «settore» del tutto condivisibile. Se infatti i mutamenti di vertice o di assetto organizzativo «interni>> alle organizzazioni di stampo mafioso sono tali da poter determinare, come la comune esperienza insegna, vere e proprie «guerre» tra gli appartenenti al sodalizio, è evidente che anche la rete di rapporti esterni allo stetto circolo degli affiliati risente (in via fisiologica) di tali mutamenti. Ben può pertanto verificarsi - in caso di ascesa di soggetti diversi a ruoli di comando un riassetto delle - alleanze imprenditoriali, con mutata condizione del singolo imprenditore rispetto al passato, il che non comporta la «neutralizzazione» del diverso tipo di rapporto intrattenuto in precedenza. Nel caso in esame, peraltro, l'affermazione di responsabilità - per il periodo che la copre è sostenuta «in positivo» da informazioni probatorie altamente - indicative di un particolare ruolo fiduciario intrattenuto dall'PA con due soggetti (RO e Lo PI) entrambi tratti in arresto tra il 2006 e il 2007 RY e pertanto la sua impostazione logica trae alimento da dati cognitivi idonei a sostenerla. Va pertanto affermata l'infondatezza dei motivi proposti in relazione ai temi qui evidenziati (in particolare il secondo del primo ricorso, il primo del secondo ricorso, il secondo dei motivi aggiunti).
4. Passando alla verifica delle doglianze sul tema giuridico, va dunque rilevato che la Corte di merito afferma la ricorrenza dei tratti di punibilità del concorso esterno in associazione mafiosa sino al dicembre dell'anno 2007. La delimitazione temporale risulta - anche in tal caso - un dato trascurato negli atti di ricorso, ove si prospetta un dubbio di inquadramento giuridico correlato alla mancata verifica degli «effetti» della condotta attribuita all'PA, che si sarebbe al più risolta in una mera manifestazione di disponibilità» ad assecondare le esigenze di cosa nostra, di inserimento di imprese 'amiche' nelle forniture di materiale per la realizzazione del collegamento ferroviario. -Il fatto anche qui incontestato - che la vera e propria 'realizzazione' dell'opera ha avuto inizio nel febbraio del 2008 alimenta la convinzione delle difese circa l'errore in diritto che sarebbe stato commesso dalla Corte di Appello, dato che è pacifico che le imprese dell'PA erano in quel periodo sottoposte ad amministrazione giudiziaria e nessun beneficio poteva esserci per l'organizzazione mafiosa dalla esecuzione del contratto, così come la cattura di 17 RO esclude che costui abbia potuto fornire indicazioni sulle 'altre' imprese da affiancare a quelle dell'PA. Tuttavia, pur dovendosi in parte rettificare alcune delle affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata, è del tutto evidente come venga trascurato negli atti di impugnazione il rilievo del «fatto storico» rappresentato da quel 'segmento di forniture' che proprio la ditta riferibile all'PA realizza nella seconda metà dell'anno 2006 (tra aprile e settembre, per quanto risulta dalla decisione impugnata). La decisione di merito, infatti, valorizza in modo chiaro tale circostanza di fatto, pur affermando che lo stesso «accordo» intervenuto tra PA e Lo PI, comunicato al RO, sarebbe indicativo di un evento rappresentato dall'ampliamento delle capacità di infiltrazione di cosa nostra nel tessuto economico del territorio. Ora, pur se tale ultima affermazione va rettificata (nei limiti consentiti dalla previsione normativa di cui all'art. 619 co.1 cod.proc.pen., norma che consente di realizzare interventi correttivi sulla parte motivazionale in diritto, secondo la linea interpretativa seguita, tra le altre, da Sez. I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302) non può dirsi che la affermazione di penale responsabilità non sia in - RM ogni caso correttamente motivata in rapporto alla avvenuta esplicazione di un fatto>> tale da rispettare la connotazione giuridica del concorso esterno in associazione mafiosa. Vi è, infatti, una ricostruzione - compiuta in modo coerente in sede di merito che, come si è detto, non si limita a valorizzare il 'fatto' dell'intervenuto accordo (indicativo di una generica disponibilità) ma ne esamina alcune ricadute concrete, che consentono di ritenere, nei modi che si diranno, integrata la condotta punibile.
4.1 Occorre, sul tema, realizzare alcune precisazioni. Le pronunzie intervenute nel corso del tempo da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (negli anni 1994, 2002 e 2005) hanno ormai radicato, sia pure con differenti accentuazioni di alcuni profili, il dato culturale della ammissibilità del concorso ex art.110 c.p. anche in riferimento alla fattispecie plurisoggettiva di associazione, nel senso che assume la qualità di concorrente 'esterno' nel reato di associazione di stampo mafioso la persona che - priva dell'affectio societatis e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa " fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purchè questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U. n. 22327 del 30.10.2002, rv 224181). 18 A ben vedere, la rilevanza e la stessa verificabilità processuale delle condotte di concorso 'esterno' è da sempre strettamente correlata - tanto sul piano teorico : che su quello ricostruttivo alla esatta perimetrazione delle condotte di t partecipazione, nel senso che lì dove l'elemento di prova si risolva in un rassicurante indicatore» dell'avvenuto inserimento del soggetto, con carattere di tendenziale stabilità e assunzione di un ruolo, nella compagine associativa si avrà partecipazione, lì dove il concorso esterno è necessariamente ancorato ad un modello causalmente orientato» e presuppone da un lato la presa d'atto del non/inserimento del soggetto nel gruppo, dall'altro la ricostruzione di una condotta capace di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione (le modalità alternative di ricostruzione delle due diverse ipotesi delittuose sono state di recente evidenziate con particolare chiarezza da Sez. VI n. 16958 del 8.1.2014, rv 261475, nonchè da Sez. VI n. 8674 del 24.1.2014, rv 258807). Condotta, quella del concorrente, che per essere punibile deve essere alimentata dal dolo (diretto ma generico) inteso come previa rappresentazione e accettazione del nesso funzionale tra la propria azione e il raggiungimento RM (anche parziale) degli scopi della associazione (tra le molte, di recente, Sez. V n. 15727 del 9.3.2012, rv 252330, ove si è precisato che il rafforzamento del sodalizio può non essere l'unico o il primario obiettivo perseguito dall'agente, potendo concorrere con uno scopo individuale, ma deve essere previsto, accettato e perseguito come risultato quantomeno 'altamente probabile' della propria condotta ) . Se, infatti, l'evento (in senso giuridico e materiale) che la norma incriminatrice di cui all'art.416 bis tende a reprimere è l'esistenza ed operatività concreta di un 'consorzio umano organizzato' (l'associazione mafiosa) avente determinate } : caratteristiche tipiche (sul piano degli scopi e delle modalità utilizzate per conseguirli), è del tutto pacifico che rispetto a tale 'dato' fenomenico debbano assumere rilievo penalistico non soltanto le condotte direttamente espressive di 'intraneità' (in quanto dimostrative della connaturale ripartizione di compiti, attribuiti agli associati in senso stretto) ma altresì tutte quelle condotte che, pur poste in essere da soggetti esterni', contribuiscano in modo oggettivamente rilevante (e soggettivamente consapevole) alla realizzazione o al permanere dell'evento in questione. Il tratto di maggiore problematicità teorica e ricostruttiva - nelle decisioni che hanno affrontato il tema consiste nel criterio di apprezzamento della idoneità - causale (della condotta posta in essere dal preteso concorrente esterno) in rapporto alla integrazione o meno dell'evento. 19 La connotazione 'innovativa' della decisione emessa dalle Sezioni Unite in data 12.7.2005 (ricorrente Mannino, rv 231671) sta infatti, come è noto, nella necessità di un apprezzamento concreto di tale aspetto (ovviamente anche sulla base di un rassicurante ragionamento indiziario) con verifica processuale che tende a spostarsi dalla 'prospettazione dell'agente' ( valutazione ex ante) alla constatazione ex post della «efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente» (parla espressamente di accertamento postumo di ogni inferenza o incidenza della condotta nella vita e nella operatività del sodalizio criminoso Sez. VI n.542 del 10.5.2007, rv 238242, relativa al noto caso Contrada). Ora, tale sottolineatura è figlia di una condivisibile impostazione teorica realizzata nella decisione Mannino del 2005 - tesa a far rifluire nella costruzione dell'istituto i principi essenziali del concorso di persone nel reato, tra cui assume un indubbio rilievo la previsione normativa di cui all'art. 115 cod.pen. secondo cui non risulta punibile il mero «tentativo di concorso» ossia il semplice accordo per commettere un reato o l'istigazione accolta ma non seguita dalla commissione del reato. Da qui la ricerca di un criterio oggettivo idoneo al recupero della tipicità (l'efficacia causale del contributo per la realizzazione del 'medesimo reato', sì da poter affasciare la condotta del concorrente esterno con quella degli associati in RY rapporto al permanere della lesione del bene protetto, sub specie integrità dell'ordine pubblico) e la richiesta ampiezza del dolo, correlata alla funzionalità della condotta rispetto al perseguimento (in una con il fine individuale, che sempre muove i comportamenti umani) di almeno una delle finalità descritte dalla norma incriminatrice. Se dunque l'evento del reato di associazione mafiosa è identificabile nella conservazione o nel rafforzamento dell'organismo criminoso e se l'adesione al modello causalmente orientato impone di individuare, nei casi in rilievo, un effettivo 'raggiungimento dello scopo' è evidente che la percezione processuale dell'evento deve porsi in stretta correlazione con il perseguimento delle finalità tipiche del reato associativo di cui si discute e pertanto con il catalogo offerto dal comma 3 dell'art. 416 bis (commettere delitti che siano espressivi del metodo mafioso, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, appalti o servizi pubblici, realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sè od altri etc..). Con ciò si vuole evidenziare che la condotta del concorrente esterno per essere punibile non deve tendere ad un incremento della semplice - potenzialità operativa dell'organismo criminoso (altrimenti si rientra nel paradigma di punibilità del mero accordo, con ricadute percepibili solo in ambito psicologico, non sufficiente a realizzare l'evento descritto nella decisione da ultimo citata) ma deve porsi come 'frammento' (la realizzazione dello scopo è 20 necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vita dell'organismo criminale. -Vi sono infatti compiti che per le loro caratteristiche - richiedono, in realtà, il loro affidamento (anche continuativo) proprio a soggetti 'non associati', posto che per il raggiungimento degli scopi tipici del sodalizio mafioso - così come per garantirne la stessa esistenza è necessaria una costante «interazione>> tra il gruppo crimininoso e persone disposte a realizzare per finalità personali concorrenti - attività strumentali che vanno dalla realizzazione di lavori pubblici in modo solo apparentemente lecito (ma in realtà strumentale anche agli interessi del sodalizio, cui viene restituita una parte dell'utile di impresa) alla protezione della latitanza degli esponenti di rilievo del sodalizio, al reinvestimento in attività ad oggetto lecito delle risorse accumulate, tanto per fare qualche esempio, in ciò accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto. La verifica della effettiva efficacia causale della condotta con giudizio ex post, una volta esclusa per citare ancora la decisione Mannino -una impostazione di - tipo meramente soggettivistico (..che, operando una sorta di conversione concettuale autorizzi il surrettizio e indiretto impiego della causalità psichica c.d. da "rafforzamento" dell'organizzazione criminale, per dissimulare in realtà l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato..) richiede pertanto l'esame e la ricostruzione- in sede di merito delle ricadute fattuali della condotta oggetto di analisi, sì da poter - i affermare che la condivisione, da parte del concorrente, delle finalità perseguite dal gruppo abbia comportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche, e sì da poter affermare - con la dovuta cetezza processuale che 'quella' - condotta sia stata un ingrediente effettivo per la realizzazione di uno degli scopi tipici e dunque per il permanere dell'offesa.
4.2 Nel caso in esame, posta tale premessa, occorre pertanto procedere a rettifica, fermi restando i limiti del fatto accertato, di una delle affermazioni . contenute nella decisione impugnata, contestata con successo dal ricorrente. Non può dirsi, infatti, che la punibilità della condotta dell'PA sia da correlarsi alla avvenuta manifestazione di «disponibilità» ad assecondare le richieste del Lo PI e del RO, posto che l'evento indicato come rilevante dalla Corte palermitana (l'ampliamento della capacità di infiltrazione di cosa nostra nel tessuto economico) risulta essere una mera descrizione di una realtà di tipo psicologico, priva di quel connotato di materialità in rapporto - all'effettivo perseguimento degli scopi che le Sezioni Unite di questa Corte- F 21 -come si è detto in aderenza ai principi generali che hanno più volte richiesto - regolamentano normativamente il concorso di persone nel reato. Si tratta, in altre parole, di un aspetto del fatto che avrebbe potuto al più se unito a verifica probatoria di condotte antecedenti nel senso della intraneità alimentare una tesi di permanenza di una condotta di tipo partecipativo, ma che contrasta con la ricostruzione concettuale del concorso esterno, prima ricordata. Da ciò tuttavia non deriva come conseguenza l'accoglimento dei ricorsi. Si è detto, infatti, che le difese trascurano il dato «essenziale» rappresentato dalla ricostruzione in sentenza - di una concreta attività di realizzazione, sia pure parziale, di quell'accordo, con avvenuta fornitura di materiali per la installazione dei cantieri, nel periodo aprile-settembre 2006 e con dimostrazione probatoria del condizionamento mafioso sui dirigenti della SIS. Si è detto anche che non vi sono vizi logici nella ricostruzione complessiva del rapporto intrattenuto tra PA ND e cosa nostra sino al 2007 e ciò consente di ritenere che - come affermato nella decisione di merito il fine - complessivo della condotta tenuta dall'imprenditore era anche quello di recare vantaggio alla organizzazione, cui venivano restituiti (in quota) i benefici economici correlati alla realizzazione delle opere. Tale parte della motivazione, dunque, sopravvive alle critiche contenute nei Ri ricorsi perchè inquadra in modo giuridicamente corretto la fattispecie ritenuta, alfine, sussistente. L'evento è infatti ricostruito in modo adeguato ed è rappresentato dall'avvenuto inserimento della ditta riconducibile all'PA nel primo step di forniture, posto che ciò realizzava concretamente e in via congiunta sia l'interesse - - dell'imprenditore che quello della organizzazione mafiosa. L'avvenuta esecuzione di tale 'frazione' di opere consente, pertanto, di riconoscere come avvenuto il perfezionamento della fattispecie incriminatrice. Vanno pertanto rigettati i motivi di ricorso sul tema (in particolare si tratta del primo motivo di entrambi i ricorsi originari, del quarto motivo del primo atto di ricorso, del primo dei motivi aggiunti).
5. Le residue censure, formulate al secondo e terzo motivo del primo atto di ricorso sono inammissibili. Per quanto riguarda il regime delle circostanze è infatti del tutto logico affermare come realizzato in sentenza l'estensione di aggravanti coessenziali alle - caratteristiche operative della organizzazione criminale cui si 'accede'. Nel caso di cosa nostra l'utilizzo di armi e il costante reinvestimento dei profitti rappresentano aspetti di comune cognizione, il che consente di ritenere manifestamente infondata la critica. 22 Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche lo stesso è congruamente motivato in rapporto alla esistenza di precedente condanna (peraltro riunita in continuazione) per fatto analogo. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 luglio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Umberto Giordano M inden prof. DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 DIC 2015 IL CANCELLIERE TE IE 2 23 3