Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale monocratico, dopo avere ammesso l'imputato all'oblazione, revochi il provvedimento ammissivo, rilevando che in relazione al reato sussistente (nella specie: contravvenzione punita con le pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda) l'oblazione non è ammissibile. (Fattispecie nella quale la somma non era ancora stata versata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2009, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
1553/10 53 M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UDIENZA CAMERA DI QUARTA SEZIONE PENALE CONSIGLIO
DEL 03/12/2009
SENTENZA
N1694/04 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ALDO SEBASTIANO RIZZO Dott.
++Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE SILVANA GIOVANNA IACOPINO Dott. N. 17319/2009
Dott. CARLO LICARI
- Consigliere -
Dott. RUGGERO GALBIATI Rel. Consigliere -
-
Dott. LUISA BIANCHI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZ sul ricorso proposto da:
1) SG TR N. IL 11/04/1969
avverso l'ordinanza n. 165/2008 TRIB.SEZ.DIST. di CIVIDALE DEL FRIULI, del 07/04/2009 he ha lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vincense GALBIATI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO dolmaransi l'in stilte del ricorso. cluests
Udit i difensor Avv.;
1. Il Tribunale di Udine- Sezione distaccata di Cividale del Friuli- ammetteva l'imputato TR GN all'oblazione ex art. 162 C.P. in riferimento al reato contestato ex art. 186 Cod. Strad., rinviando all'udienza successiva per la determinazione delle spese del procedimento ai fini della fissazione della somma complessiva da versare da parte dell'imputato. Alla successiva udienza, il Giudice monocratico revocava il precedente provvedimento rilevando che il tasso alcolemico accertato allo GN configurava un'ipotesi contravvenzionale per la quale era prevista l'irrogazione congiunta delle pene dell'arresto e dell'ammenda e quindi non era ammissibile l'oblazione ex artt. 162 e 162 bis C.P.
2. L'imputato proponeva ricorso per cassazione rilevando che l'ordinanza di revoca appariva abnorme e ne chiedeva l'annullamento.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione chiedeva dichiararsi
W. l'inammissibilità del ricorso.
3. Il ricorso si palesa inammissibile.
Giova osservare che il provvedimento di revoca di una statuizione già adottata dal
Giudice non è in principio impugnabile, in base al canone generale di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 C.P.P.). D'altro canto, si ritiene che, a sua volta, un provvedimento non impugnabile sia comunque revocabile dal medesimo Giudice che lo ha emesso, e ciò sulla base della regola che a ciascun Giudice è preclusa in via generale, salvo e nei limiti in cui gli sia espressamente attribuita, la facoltà di ritornare autonomamente sui propri provvedimenti a carattere definitorio nei casi in cui, peraltro, sia positivamente prevista l'azionabilità di un apposito ed efficace rimedio caducatorio. (v. così, Cass.S.U. 14-7-2004-Pangallo-). Del resto, il provvedimento che decide sulla domanda di oblazione non è impugnabile in mancanza di un'esplicita previsione al riguardo, mentre non ricorrono elementi impeditivi alla sua riproposizione, secondo le indicazioni analogiche desumibili dagli artt. 162 bis comma 5 C.P. e 604 comma 7 C.P.P. (v. così, Cass.21-2-2001 n°21441; Cass. 19-11-2003 n°48622; Cass. 28-2-2006 n°7645). Ne consegue la non abnormità
di per sé del provvedimento di revoca in questione, anche tenuto conto che la somma eventualmente dovuta per l'oblazione ancora non era stata versata dall'interessato, per cui l'effetto estintivo del reato non si era verificato. (v. Cass. 18-9-2006
n°36570).
4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione IV° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3-12-2009.
Il Presidente
Il Consigliere Est. Rfallvati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CANCELLERIA IV Sezione Penale
IN DEPOSITATO
14 GEN. 2010
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