Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2006, n. 36570
CASS
Sentenza 18 settembre 2006

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Quando il giudice abbia ammesso l'imputato all'oblazione discrezionale, fissandogli un termine per il pagamento e rinviando il processo per la verifica della sua regolarità, l'adempimento dell'obbligo pecuniario è sufficiente a produrre l'effetto estintivo del reato sicché, in caso di mancata comparizione all'udienza di rinvio dell'imputato medesimo, la revoca dell'ordinanza di ammissione all'oblazione e la conseguente sentenza di condanna sono viziate da violazione di legge che va fatta valere mediante ricorso per cassazione nel quale può avere ingresso la relativa prova documentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2006, n. 36570
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36570
    Data del deposito : 18 settembre 2006

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