Sentenza 18 settembre 2006
Massime • 1
Quando il giudice abbia ammesso l'imputato all'oblazione discrezionale, fissandogli un termine per il pagamento e rinviando il processo per la verifica della sua regolarità, l'adempimento dell'obbligo pecuniario è sufficiente a produrre l'effetto estintivo del reato sicché, in caso di mancata comparizione all'udienza di rinvio dell'imputato medesimo, la revoca dell'ordinanza di ammissione all'oblazione e la conseguente sentenza di condanna sono viziate da violazione di legge che va fatta valere mediante ricorso per cassazione nel quale può avere ingresso la relativa prova documentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2006, n. 36570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36570 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 18/09/2006
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1108
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 15878/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AL, n. in Livorno il 01/02/1972;
avverso la sentenza del Giudice di pace di Pistoia in data 15/12/2003;
Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. UBALDI Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Il 15 dicembre 2003 il Giudice di pace di Pistoia condannava AL Agonigi, riconosciutegli le attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 186 C.d.S.. Dava atto il giudice che l'imputato era stato ammesso alla oblazione, ai sensi dell'art. 162 bis c.p., ed il processo era stato rinviato all'udienza del 15 dicembre 2003, "per verifica della regolarità del pagamento... e per la pronuncia di improcedibilità ai sensi dell'art. 531 c.p.p."; in tale udienza, tuttavia, non erano comparsi nè l'imputato ne' il suo difensore, sicché il giudice, revocata l'ordinanza ammissiva della procedura di oblazione, aveva proceduto alla istruzione dibattimentale e reso la sentenza.
2. Avverso questa ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando:
a) il vizio di violazione di legge. Deduce che, poiché, in effetti, era stata corrisposta la somma indicata dal giudice nel suo provvedimento ammissivo dell'oblazione, come da documentazione che indica, tale pagamento aveva estinto il reato, tale effetto conseguendo "automaticamente con il versamento della somma stabilita dal giudice...";
b) il vizio di violazione di legge: alla predetta udienza, in assenza del difensore di fiducia, il giudice aveva nominato, "ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, altro difensore che, però, non è iscritto nell'elenco di cui all'art. 97 c.p.p., comma 2".
3.0 Il secondo motivo di ricorso (che è d'uopo esaminare per primo per l'evidente carattere di pregiudizialità che l'investe) è destituito di fondamento. Invero, il giudice che nel corso del giudizio debba nominare un sostituto del difensore, regolarmente citato e non comparso, ben può avvalersi di un avvocato occasionalmente presente senza dover necessariamente attingere all'elenco di cui all'art. 97 c.p.p., comma 2, atteso che il comma 4 di tale norma fa riferimento a "un altro difensore immediatamente reperibile" (Cass., Sez. 5^, n. 35178/2005; id., Sez. 2^, n. 25718/2004; id., Sez. 2^, n. 45915/2001).
3.1 Quanto al primo profilo di doglianza, risulta dagli atti del procedimento (che si è abilitati a consultare deducendosi un vizio in procedendo) che all'udienza del 6 ottobre 2003 il giudice emise ordinanza con la quale ammetteva l'imputato all'oblazione, fissando la relativa somma in Euro 1291,14 (pari alla metà del massimo edittale) e rinviando all'udienza del 15 dicembre 2003. In tale udienza, non comparsi l'imputato ed il suo difensore di fiducia, il giudice rese la sentenza ora impugnata, non essendo stata prodotta la documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma suindicata, la quale, invece, appare essere stata, in effetti, corrisposta, alla stregua della documentazione ora prodotta dal ricorrente.
Deve, al riguardo, considerarsi che è ben vero che la fissazione da parte del giudice della somma da versare presuppone ed implica necessariamente l'ammissione del richiedente all'oblazione, e quindi l'accoglimento della relativa domanda, non residuando al giudice altra possibilità se non quella di dichiarare la estinzione del reato per tale causa (Cass., Sez. 3^, n. 2734/2000). Ed è anche vero che, perché l'effetto estintivo si realizzi, è necessario che la parte rappresenti al giudice (e comprovi) l'avvenuto adempimento di tale richiesta attività, sicché il giudice del merito possa deliberare l'avvenuto espletamento dell'adempimento dovuto e, conseguentemente, prendere atto della sussistenza delle condizioni di legge per dichiarare la estinzione del reato. Ove a tanto la parte del tutto si sottragga, il giudice per un verso non può alla stessa sostituirsi a colmare il vuoto del mancato assolvimento di tale onere di allegazione, e, per altro verso, non può dichiarare la estinzione del reato, a quel momento non rimanendo comprovata la sussistenza delle condizioni di legge medesime.
Ma, ove l'effetto estintivo si sia realmente verificato, per il comprovato pagamento della somma indicata, la circostanza, ove sia documentalmente comprovata senza necessità di indagini di merito (come nella specie), può esser fatta valere nel giudizio di cassazione, risolvendosi pur sempre essa in un vizio di violazione di legge, ancorché non imputabile al giudice nel momento in cui rese la relativa decisione, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, in ogni stato e grado del processo il giudice è tenuto alla immediata declaratoria di ravvisate cause di non punibilità. Diversamente, peraltro, la situazione così determinatasi, in effetti, darebbe luogo alla possibilità di un giudizio di revisione, ai sensi dell'art. 629 c.p.p., e ss., segnatamente in riferimento all'art. 531 c.p.p., richiamato dall'art. 631 c.p.p.: ed obbedisce ad evidenti ragioni di economia processuale ritenere che la causa di estinzione evidentemente sussistente debba essere rilevata nel giudizio di cassazione risultando ultroneo, a tal punto, il superfetativo percorso della revisione della sentenza di condanna.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, perché estinto il reato per oblazione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per oblazione.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2006