Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 2
In tema di abusiva occupazione di area demaniale non assume rilevanza, al fine di escludere il requisito dell'arbitrarietà, la eventuale acquiescenza degli organi preposti e il conseguente consenso dell'avente diritto, configurandosi anche in tale ipotesi il reato di cui all'art. 1161 cod. nav.
In tema di tutela del demanio marittimo ed ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. (abusiva occupazione di spazio demaniale), va esclusa la possibilità di una sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, atteso che la stessa è possibile soltanto mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell'autorità amministrativa competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2005, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 30/11/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1348
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 27892/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MALATESTA ROSA, n. a Termoli il 26/05/1928;
avverso l'ordinanza 17/06/2005 del Tribunale per il riesame di Campobasso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Larino, con provvedimento del 28/05/2005, disponeva il sequestro preventivo di immobili ed opere site nella località Rio Vivo di Termoli (un'area pertinenziale, di circa mq. 110, antistante un fabbricato ed adibita ad orto e giardino;
un manufatto in legno con copertura in manto di cannucce, avente superficie di circa mq. 5; un'area adibita a passaggio verso la spiaggia, avente superficie di mq. 15), ipotizzando, nei confronti di TE Rosa, il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., in relazione al disposto dell'art. 54 cod. nav., essendo state le opere realizzate, senza autorizzazione, su terreno demaniale marittimo. Il Tribunale di Campobasso - con ordinanza del 17/06/2005 - rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagata, rilevando che:
- la sussistenza del "fumus commissi delicti" doveva ritenersi legittimamente ravvisata in relazione agli accertamenti ed alla documentazione posti a base del provvedimento di sequestro;
- il "periculum in mora", versandosi in tema di reato permanente, consisteva nell'esigenza di impedire il protrarsi degli effetti del reato medesimo, sicuramente aggravati ed aggravabili dalla disponibilità dei beni da parte dell'indagata.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la TE, la quale ha evidenziato che:
- il terreno assoggettato a sequestro non avrebbe caratteristiche naturali di demanialità marittima, in quanto sito "a notevole distanza dal mare e dalla spiaggia" e posto altresì "a livello di 2,50 mt. superiore rispetto alla spiaggia". Esso, inoltre, non sarebbe stato mai lambito, nel corso dei secoli, da mareggiate ordinane o straordinarie;
- il terreno medesimo era rimasto nel possesso, suo e dei suoi danti causa, "praticamente per tutta la durata del secolo scorso";
- suo padre era stato già prosciolto dal reato di cui all'art. 1161 cod. nav., con sentenza 11/11/1974 del Pretore di Termoli, divenuta irrevocabile;
- l'Amministrazione demaniale e la Capitaneria di Porto di Pescara - per affermare la demanialità del terreno in questione - avrebbero fatto riferimento ad una remota linea di demarcazione costituente il risultato di un atto transattivo intervenuto nel 1912 tra il Comune di Termoli e l'Amministrazione demaniale dell'epoca (in connessione al quale erano stati apposti termini lapidei non più riscontrabili sul terreno): transazione che, invece, avrebbe escluso la destinazione delle aree attualmente sequestrate ai "pubblici usi del mare". Tale atto, inoltre, non avrebbe ottenuto alcuna approvazione ministeriale e non sarebbe stato mai trascritto in catasto;
- l'Amministrazione della marina mercantile e la Capitaneria di Porto avrebbero tracciato, invece, nel 1983, una diversa linea di demarcazione del demanio marittimo, che escludeva le porzioni di terreno in oggetto;
- le medesime porzioni di terreno, in ogni caso, dovevano considerarsi "sclassificati di fatto", ai sensi dell'art. 157 del Codice della marina mercantile del 1877, poiché posseduti da privati per oltre 30 anni ed in perfetta buona fede;
- era in corso un giudizio civile, davanti il Tribunale di Campobasso, promosso nei confronti di essa TE dall'Amministrazione del demanio marittimo e rivolto a dimostrare la natura demaniale del suolo (contestata dalla convenuta) con rivendicazione del relativo possesso.
La ricorrente, quindi, alla stregua di tali premesse - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
- la insussistenza del fumus della contravvenzione ipotizzata e del periculum in mora, in una situazione di totale incertezza relativamente al "confine" tra zona privata e zona demaniale;
- la violazione del principio del ne bis in idem, in relazione alla precedente sentenza di proscioglimento del proprio genitore;
- la violazione degli artt. 3 e 479 c.p.p., poiché "l'apertura del procedimento penale" dovrebbe ritenersi "impedita" dalla pendenza attuale di un giudizio civile tendente all'accertamento della natura demaniale del suolo.
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. Alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro:
- la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass., Sez. Un., 07/11/1992, ric. Midolini);
- "l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass., Sez. Un., 29/01/1997, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi e altri).
Nel caso in esame gli elementi addotti dall'accusa - della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi (demandandosi ogni ulteriore approfondimento al prosieguo delle indagini e spettando poi al Giudice del merito la compiuta verifica) - consentono congruamente di configurare l'ipotesi contravvenzionale contestata, in una situazione in cui le contrarie prospettazioni difensive della ricorrente non valgono certo ad escludere la configurabilità del "fumus" del reato medesimo.
2. Irrilevante è anzitutto la circostanza che le opere assoggettate a sequestro non siano state realizzate dall'indagata, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
- l'utilizzazione in area del demanio marittimo, senza specifico titolo, di un'opera abusiva realizzata da terzi integra il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale quando il fruitore, pur non avendo realizzato l'opera stessa, ne abbia tuttavia l'autonoma disponibilità e la abbia finalizzata al miglior godimento di una sua proprietà (cfr. Cass., Sez. 3^, 25/05/1992, n. 6313, Guidobaldi);
- ai fini dell'art. 1161 cod. nav., costituisce "occupazione abusiva" anche il mantenimento senza titolo del possesso dello spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio di un diritto reale di godimento (cfr. Cass., Sez. 3^: 13/11/1992, n. 10960, Baldini;
25/05/1992, n. 6314).
3. L'appartenenza al demanio marittimo non può essere stabilita sulla base delle risultanze catastali mentre, nella specie, razionalmente è stata configurata l'esistenza di caratteristiche naturali di demanialità (dalla documentazione in atti si evince, ad esempio, che il c.d. "passaggio a mare" sequestrato giunge praticamente fino alla spiaggia).
- la violazione del principio del ne bis in idem, in relazione alla precedente sentenza di proscioglimento del proprio genitore;
- la violazione degli artt. 3 e 479 c.p.p., poiché "l'apertura del procedimento penale" dovrebbe ritenersi "impedita" dalla pendenza attuale di un giudizio civile tendente all'accertamento della natura demaniale del suolo.
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. Alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro:
- la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass., Sez. Un., 07/11/1992, ric. Midolini);
- "l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass., Sez. Un., 29/01/1997, n. 23, ric. P.M., in proc. Bassi e altri).
Nel caso in esame gli elementi addotti dall'accusa - della cui sufficienza in sede cautelare non può dubitarsi (demandandosi ogni ulteriore approfondimento al prosieguo delle indagini e spettando poi al Giudice del merito la compiuta verifica) - consentono congruamente di configurare l'ipotesi contravvenzionale contestata, in una situazione in cui le contrarie prospettazioni difensive della ricorrente non valgono certo ad escludere la configurabilità del "fumus" del reato medesimo.
2. Irrilevante è anzitutto la circostanza che le opere assoggettate a sequestro non siano state realizzate dall'indagata, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
- l'utilizzazione in area del demanio marittimo, senza specifico titolo, di un'opera abusiva realizzata da terzi integra il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale quando il fruitore, pur non avendo realizzato l'opera stessa, ne abbia tuttavia l'autonoma disponibilità e la abbia finalizzata al miglior godimento di una sua proprietà (cfr. Cass., Sez. 3^, 25/05/1992, n. 6313, Guidobaldi);
- ai fini dell'art. 1161 cod. nav., costituisce "occupazione abusiva" anche il mantenimento senza titolo del possesso dello spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio di un diritto reale di godimento (cfr. Cass., Sez. 3^: 13/11/1992, n. 10960, Baldini;
25/05/1992, n. 6314).
3. L'appartenenza al demanio marittimo non può essere stabilita sulla base delle risultanze catastali mentre, nella specie, razionalmente è stata configurata l'esistenza di caratteristiche naturali di demanialità (dalla documentazione in atti si evince, ad esempio, che il c.d. "passaggio a mare" sequestrato giunge praticamente fino alla spiaggia).
Nè rileva il fatto che detta spiaggia si trovi ad una quota inferiore rispetto alla costruzione della quale gli immobili sequestrati si pongono come elementi pertinenziali. Anche qualora, invero, si consideri tassativa l'elencazione dei beni indicati come facenti parte del demanio marittimo nell'art. 822 cod. civ., comma 1, e nell'art. 28 cod. nav., va condivisa l'impostazione dottrinaria secondo la quale trattasi di una "tassatività per tipi" che consente l'applicazione analogica della normativa dei beni pubblici a beni non espressamente menzionati che, tuttavia, presentino tutte le caratteristiche dei tipi menzionati, tenendo comunque presente che l'essenza del demanio marittimo, desumibile dall'art. 28 cod. nav., lett. c), è la destinazione necessaria e funzionale del bene a servire ai pubblici usi del mare (vedi Cass., Sez. 3^, 10/02/2004, Persico Musollino ed altri).
Le più recenti acquisizioni della dottrina amministrativistica considerano la categoria dei pubblici usi del mare connessa ad una concezione dinamica dei beni demaniali marittimi, tenuto conto che questi sono potenzialmente idonei a soddisfare una serie imprecisata di interessi pubblico-sociali collegati al mare, che gradualmente si evidenziano ed attualizzano con l'evolvere della realtà socio- economica, sicché, accanto agli usi tradizionali (difesa, navigazione, traffico marittimo ed attività inerenti), acquistano attualmente rilevanza, pur secondaria, anche quelli connessi al turismo, alla balneazione, alla fruizione del paesaggio e del tempo libero.
In tale prospettiva, nella specie, non può ritenersi acquisita - allo stato - la prova che la pubblica Amministrazione abbia univocamente evidenziato la volontà di sottrarre all'uso pubblico i beni assoggettati a sequestro, rinunziando definitivamente al ripristino di tale funzione.
In tema di arbitraria occupazione del demanio marittimo, inoltre, l'irrilevanza delle figure giuridiche dell'acquiescenza degli organi preposti e del conseguente preteso consenso dell'avente diritto è stata già affermata da questa Sezione con la sentenza 10/01/1996, n. 3747, che questo Collegio condivide.
4. Deve ribadirsi la costante giurisprudenza di questo Corte Suprema, secondo la quale il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 35 (Codice della navigazione) esclude ogni possibilità di sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, potendosi attuare solamente quella espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo (a differenza dell'atto dichiarativo di cui all'art. 829 cod. civ.) da parte dell'autorità amministrativa competente vedi Cass.: Sez. 3^, 20/01/1995, n. 125, ric. Paparo;
Sez. 3^, 10/11/1994, n. 11257, ric. Ammendolia;
Sez. 2^, 20/01/1989, n. 599, ric. Izzi;
Sez. 3^, 07/09/1983, n. 7384, ric. Marsilio. Nè, come si è detto, l'eventuale immemorabile possesso del suolo, da parte di privati in buona fede, in epoca anteriore all'entrata in vigore del cod. nav. del 1942 (comunque non dimostrato nel caso in esame) comporta implicitamente la perdita delle caratteristiche naturali della demanialità.
5. Il Tribunale del riesame legittimamente ha escluso l'addotta violazione del principio del ne bis in idem, in relazione alla sentenza 11/11/1974 con la quale il Pretore di Termoli ebbe ad assolvere da analoga imputazione ON TE, genitore e dante causa dell'attuale ricorrente.
Con argomentazioni logiche, infatti, il Tribunale ha posto in rilievo che:
- non era possibile verificare (per la laconicità dell'imputazione e l'inadeguatezza, al riguardo, dell'esposizione motivazionale) se le opere oggetto di quella pronunzia coincidano con quelle oggi sequestrate;
- in ogni caso, quella sentenza aveva assolto l'imputato per insussistenza dell'elemento soggettivo, sicché non era stata esclusa la materialità del reato e lo stesso, avente natura permanente, ben poteva essere nuovamente contestato nel successivo sviluppo temporale.
6. Inconferente è il riferimento difensivo alle previsioni dell'art. 479 c.p.p., riferendosi tali previsioni ad una facoltà discrezionale conferita al Giudice del dibattimento e non configurandosi, comunque, una questione pregiudiziale ai sensi di detta disposizione normativa.
7. Sussiste il ravvisato "periculum in mora", allorché si consideri che l'uso e il godimento del bene demaniale, attraverso il protrarsi della "occupazione" non autorizzata, vengono mantenuti nella disponibilità esclusiva di colui che lo utilizza e sottratti alla fruibilità collettiva in relazione alle caratteristiche sue proprie (l'illegittimità riguarda il rapporto di fatto instaurato, senza titolo, con il bene pubblico, che esclude in tutto o in parte quello del soggetto pubblico e dal quale il privato trae un qualsiasi profitto).
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con la sentenza 29/01/2003, n. 2, Innocenti, hanno affermato che il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal Giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato.
Nella fattispecie in esame, però, vi è addirittura un illecito in fieri, in quanto il concetto di protrazione del comportamento illecito (di cui all'art. 321 c.p.p.) è proprio del reato permanente.
8. Questa Sezione ha già deciso (nella Camera di consiglio del 20/10/2005) una serie di analoghi ricorsi proposti in relazione ad altre e differenti opere realizzate, da persone diverse, nella medesima zona.
Quei ricorsi sono stati definiti con pronunzie di annullamento con rinvio sul rilievo che il Tribunale del riesame non aveva esposto in modo preciso e circostanziato, per ogni singolo immobile sequestrato, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.
Nella vicenda in esame, invece, il provvedimento impugnato ha indicato adeguatamente gli elementi dai quali ha dedotto il fumus dell'appartenenza al demanio marittimo della zona in cui insistono le opere assoggettate a sequestro.
9. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2006