Sentenza 3 luglio 2007
Massime • 1
In tema di reati paesaggistici, la presentazione dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per gli abusi commessi entro il 30 settembre 2004 (art. 1, comma trentasettesimo, L. 15 dicembre 2004, n. 308) non determina la sospensione del procedimento penale in difetto di un'espressa previsione legislativa, non potendosi nemmeno estendere alla disciplina del condono paesaggistico l'effetto sospensivo previsto dalla disciplina del condono edilizio introdotta dal D.L. n. 269 del 2003 (conv. con modifiche in L. n. 326 del 2003), attesa la mancanza di qualsiasi collegamento tra le due discipline.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2007, n. 37311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37311 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 03/07/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1943
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 40217/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AN, nata a [...] il [...];
TE IS, nato a Civitella in [...] il [...]
avverso la sentenza 5.6.2006 della Corte di Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. BAGLIONE Tindari, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 5.6.2006, in parziale riforma della sentenza 8.7.2005 del Tribunale monocratico di Arezzo, ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di OR AN e TE IS in ordine ai reati di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesistico, in assenza della prescritta concessione edilizia, un manufatta in legno destinato ad uso agricolo, delle dimensioni di mt. 5,37 x 4,78, per un'altezza in gronda di mt. 2,34 e 2,93 al colmo, posizionato su una piattaforma in cemento armato;
- acc. in località Pieve a Maiano, il 5.2.2002);
- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 16, (per avere realizzato l'opera anzidetta, in area boscata e sottoposta a vincolo archeologico, senza la necessaria autorizzazione paesaggistica) e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo stati unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., determinava per ciascuno la pena complessiva in giorni 5 di arresto ed Euro 7.333,00 di ammenda, confermando la concessione dei benefici di legge e l'ordine di demolizione dell'opera abusiva. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito violazione di legge per la mancata sospensione del procedimento in seguito alla presentazione delle domande sia di condono edilizio (del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ex art. 32 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n.326) sia di sanatoria ambientale (ai sensi della L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. unico comma 37).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. Nella vicenda che ci occupa si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32 poiché si tratta:
- di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a) vedi, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass., Sez. 3^; 12.1.2007, n, 6431, Sicignano ed altra (con ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie, integralmente condivisa da questo Collegio); 5.4.2005, n. 12577, Ricci;
1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro;
24.9.2004, n. 37865, Musio). - di nuova costruzione non-residenziale (manufatto in legno destinato ad uso agricolo), realizzata in assenza del titolo abilitativo edilizio, che non si sostanzia in meri ampliamenti o addizioni e costituisce immobile integralmente abusivo (ipotesi esclusa dal condono dal comma 25).
2. Quanto poi al ed. "condono paesaggistico" - introdotto dalla L. n.308 del 2004, art. unico, comma 37 ed applicabile ai reati,
paesaggistici compiuti entro e non oltre il 30 settembre 2004 - deve rilevarsi che tale disposizione si riferisce genericamente ai "lavori compiuti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa" ma pone poi la condizione "che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico".
Ulteriore condizione è che "che i trasgressori abbiano previamente pagato":
- la sanzione pecuniaria di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 167 maggiorata da un terzo alla metà;
- una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata, dall'autorità amministrativa competente, tra un minimo di 3.000,00 Euro ed un massimo di 50.000,00 Euro.
La proceduta è legislativamente delineata in termini estremamente scarni, in quanto viene previsto soltanto che il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, devono presentare la domanda per l'accertamento della "compatibilità paesaggistica" dei lavori eseguiti all'autorità preposta alla gestione del vincolo e che tale autorità deve pronunciarsi previo parere della Soprintendenza. La pronuncia favorevole estingue il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (già D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163) e "ogni altro reato io materia paesaggistica".
Non è prevista alcuna scansione circa i tempi di svolgimento del procedimento: nulla è stabilito, in particolare, quanto ai contenuti della domanda, alla documentazione da allegare, alla dimostrazione della data effettiva di ultimazione dell'intervento, alle modalità ed ai tempi di pagamento delle sanzioni, alla natura vincolante o meno del prescritto parere della Soprintendenza, al termine entro il quale l'autorità preposta alla gestione del vincolo deve pronunciarsi.
Le nuove disposizioni non prevedono, inoltre, la sospensione del procedimento penale per il tempo correlato all'esaurimento della procedura e non hanno alcun collegamento con la normativa del condono edilizio di cui al D.L. n. 269 del 2003, che trova i limiti dianzi enunciati in relazione agli abusi commessi in zona vincolata. In tale contesto normativo, mancando un'espressa previsione legislativa (analoga a quella di cui alla L. n. 47 del 1985, art.38), la Corte territoriale non avrebbe potuto sospendere "sine die"
il procedimento, adottando una statuizione non consentita dalla disciplina edilizia ed in attesa di una pronuncia la cui emanazione è temporalmente rimessa alla discrezione dell'autorità preposta alla gestione del vincolo in una situazione che suscita ragionevoli dubbi anche sulla superabilità "per silentium" del parere della Soprintendenza (in assenza di una esplicitazione analoga a quella contenuta nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146, comma 7). La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati, scaduta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000,. n. 32, ric. De Luca).
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che le parti "abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art.616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento nonché,
per ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli arti 607,615 e 616 c.p.p.. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno di essi al versamento della somma di mille/00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2007