Sentenza 10 marzo 2009
Massime • 1
La concessione dell'estradizione, sul presupposto dell'irrogabilità di una pena detentiva temporanea, per reati astrattamente punibili con l'ergastolo da uno Stato (nella specie: la Spagna) che non ammette la detenzione perpetua, comporta che la pena detentiva eseguibile non può superare la durata indicata nella richiesta di estradizione. (Fattispecie nella quale il Ministero della Giustizia aveva trasmesso alle autorità spagnole una richiesta di estradizione che indicava, come pena massima irrogabile per due delitti di omicidio, anni 21 di reclusione, e successivamente l'estradato era stato condannato all'ergastolo; la Corte ha precisato che, pur se l'effettiva carcerazione non poteva superare gli anni 21, nondimeno la pena inflitta andava considerata ad ogni altro effetto come ergastolo, con la duplice conseguenza dell'inapplicabilità dell'indulto, e della concedibilità dei benefici premiali tenendo conto del minimo di pena detentiva da espiare previsto per i condannati alla pena dell'ergastolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2009, n. 24066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24066 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/03/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1000
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 31979/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE NO, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 30.6.2008 della Corte d'assise d'appello di Salerno;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO
1. NO HE è stato condannato con sentenza definitiva alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno e sei mesi per gli omicidi di EN AS e IZ D'EL.
Proponeva incidente d'esecuzione sostenendo (a) che era stato condannato anche per fatto diverso, e cioè per l'omicidio AS, rispetto all'omicidio D'EL per il quale, soltanto, era stato estradato dalla Spagna;
(b) che gli era stata irrogata pena superiore a quella indicata nella richiesta di estradizione (21 anni di reclusione).
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'assise d'appello, giudice dell'esecuzione, respingeva l'incidente.
1.1. Osservava, quanto al punto (a), che la richiesta di estradizione e la documentazione allegata avevano riguardo ad entrambi gli omicidi.
1.2. In relazione al punto (b) rilevava quindi che effettivamente nel foglio di informazione complementare trasmesso all'autorità spagnola al riquadro n. 034 relativo alla pena massima irrogabile risultava aggiunta a penna l'annotazione "anni 21 di reclusione", ma che si trattava di annotazione irrilevante, frutto all'evidenza di errore materiale del compilatore e agevolmente superabile, perché dalle informazioni analitiche inviate a corredo della richiesta, e in particolare nella illustrazione delle disposizioni incriminatrici cui essa si riferiva, era espressamente richiamato l'art. 577 c.p., con l'indicazione della pena prevista dell'ergastolo. La condanna a pena superiore a quella riportata o indicata nella richiesta non costituiva per altro violazione al principio di specialità. Il HE s'era inoltre sottoposto all'intero procedimento di cognizione senza nulla eccepire, sicché in ogni caso il suo comportamento costituiva consenso implicito al superamento della asserita specialità.
2. Ricorre il HE a mezzo del difensore avvocato Gaetano Pastore che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata denunziando:
2.1. con il primo motivo, violazione di legge e in particolare dell'art. 721 c.p.p. e dell'art. 66 dell'accordo di Schengen, perché:
- il HE aveva consentito alla estradizione semplificata senza rinunziare al principio di specialità, e siccome la richiesta non faceva riferimento all'omicidio del D'EL non avrebbe potuto essere per tale reato condannato e processato;
- il suo consenso alla estradizione per il solo omicidio AS era condizionato alla applicazione di pena non superiore a 21 anni di reclusione, che era d'altronde la sola applicabile non riconoscendo l'ordinamento spagnolo la pena dell'ergastolo e non potendo l'autorità giudiziaria italiana porsi in contrasto con i principi sovrannazionali;
- gli argomenti della Corte d'assise d'appello erano inoltre censurabili perché al HE poteva essere opposto solo quanto portato a sua conoscenza nella procedura giurisdizionale d'estradizione, come da documenti allegati, e in quella sede la misura cautelare non era stata mai mostrata al HE;
mentre la condizione apposta alla estradizione semplificata, che la pena non fosse superiore a 21 anni, era essenziale per l'estradizione, che altrimenti il ricorrente sarebbe rimasto in Spagna, dove la pena applicabile era appunto 21 anni;
2.2. con il secondo motivo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: la Corte d'assise d'appello aveva omesso di esaminare la documentazione allegata (verbali dell'udienza di estradizione dinnanzi all'Autorità giurisdizionale spagnola), altrimenti mai avrebbe potuto parlare di "aggiunta a penna" in relazione a quanto documentato;
ne' dagli atti oggetto del procedimento giurisdizionale erano desumibili i reati per i quali il HE sarebbe stato processato in Italia.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui assume che l'estradizione doveva ritenersi limitata ad uno solo dei due omicidi, appare infondato.
Dagli atti acquisiti emerge difatti con chiarezza che l'estradizione è stata domandata e concessa con riguardo ad entrambi gli omicidi.
2. Fondato nei termini che si diranno sono invece le doglianze che attengono alla durata della pena eseguibile.
Risulta dagli atti acquisiti in questa sede che il provvedimento spagnolo di concessione di estradizione con procedimento semplificato venne attivato su richiesta dell'interessato dopo che all'autorità spagnola era pervenuto trasmesso dal Ministero della giustizia italiano il foglio di informazioni complementari (ex "art. 95, comma 2 Convenzione Accordi Schengen") nel quale, nella sezione relativa alla "pena massima comminabile" (recte, irrogabile), era scritto "anni 21 di reclusione".
E non importa se tale annotazione (anni 21) sia frutto di una erronea iniziativa del funzionario incaricato (come sostiene il Procuratore generale) invece che di determinazione ministeriale ai sensi dell'art. 720 c.p.p., comma 4, in adesione alle richieste consuete provenienti dallo Stato spagnolo, di assicurazione che la pena da scontare non fosse l'ergastolo.
Certo è che la cadetta perpetua è ripudiata dall'ordinamento spagnolo perché ritenuta in contrasto con l'art. 25 Cost. di quel Paese e con i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione all'art. 3 della Convenzione EDU, direttamente applicabili in virtù dell'art. 15 Costituzione spagnola (Cfr. tra molte la sentenza del Tribunale Costituzionale spagnolo n. 91 del 2000, che cita Corte Edu 25 aprile 1978, Tyrer v. Regno Unito, e 16 dicembre 1999, T. e V. v. Regno Unito). Mentre la pena indicata dal Ministero corrisponde a quella prevista dall'art. 156 c.p. per l'accesso alla liberazione condizionale, detratti i periodi di liberazione anticipata.
Sicché se può condividersi l'opinione del Procuratore Generale secondo cui il Ministero ha indicato un trattamento sanzionatorio che erroneamente considerava acquisito il diritto del condannato alla liberazione condizionata alla liberazione anticipata, resta che nel caso concreto la estradizione è stata concessa sulla base di tale presupposto.
La pena detentiva eseguibile non può essere perciò, in conformità alla specificazione avanzata con la richiesta di estradizione, superiore, nella durata, a ventuno anni.
Tuttavia, anche se il periodo effettivo di detenzione in carcere non potrà superare gli anni ventuno, la pena inflitta deve considerarsi a tutti gli effetti come pena dell'ergastolo, con la conseguenza da un lato che su tale pena non potrà essere applicato l'indulto (vedi nel senso della incompatibilità tra condono parziale della pena detentiva ed ergastolo, tra molte: sez. 1, n. 149 del 11/11/2008, dep. 08/01/2009, rv. 242554, Imp. NO, sez. 1, n. 22760 del 22/05/2008, dep. 06/06/2008, rv. 239886, Imp. Parla;
sez. 1, n. 39531 del 04/10/2007. dep. 25/10/2007. rv. 237750, imp. Scuto;
sez. 1, n. 35209 del 15/06/2007, dep. 20/09/2007, rv. 237628 Imp. Andriotta) e dall'altro che i benefici premiali potranno essere concessi tenendo conto del minimo di pena detentiva da espiare previsto per i condannati alla pena dell'ergastolo.
3. L'ordinanza impugnata va di conseguenza annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena in concreto eseguibile, che va determinata in 21 anni di reclusione. Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena eseguibile che determina in 21 anni di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009