Sentenza 15 giugno 2007
Massime • 1
L'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma, per eventuale volontà del legislatore, è condonabile "in toto" ovvero convertibile in pena di altra specie; né è consentito, ai fini dell'accesso alle misure alternative alla detenzione, detrarre dalla pena dell'ergastolo inflitta al condannato la quantità di pena corrispondente all'indulto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2007, n. 35209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35209 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 15/06/2007
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2463
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 008431/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT ES, N. IL 16/06/1964;
Avverso ORDINANZA del 18/01/2007 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO ES Mauro, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. FATTO E DIRITTO
1. - La Corte d'assise d'appello di Milano, con provvedimento del 25 ottobre 2006 rigettava de plano la richiesta di applicazione dell'indulto avanzata da TT ES, condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza irrevocabile della predetta Corte territoriale del 29 aprile 2004.
2. - Contro la predetta decisione presentava opposizione il condannato, che veniva respinta dall'adito giudice dell'esecuzione con ordinanza del 18 gennaio 2007, in considerazione del rilievo che l'opponente era stato condannato alla pena dell'ergastolo alla quale, conformemente all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, non poteva applicarsi l'istituto dell'indulto, tipico delle pene temporanee.
3. - Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore di fiducia, mediante atto depositato il 15 febbraio 2007, con il quale deduce l'erronea applicazione della L. penale, in relazione alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2 e la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 27 Cost., sostenendo che il provvedimento di clemenza non esclude in modo specifico dall'applicabilità dell'indulto i condannati all'ergastolo, cosicché ben può essere applicato anche a condanne all'ergastolo, quantomeno agli effetti del computo della pena minima da espiare ai fini dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario e che l'applicazione alla fattispecie dell'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al precedente provvedimento di clemenza risulterebbe in contrasto con il principio costituzionale secondo cui tutte le pene, senza alcuna distinzione, devono tendere alla rieducazione del condannato.
4. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con requisitoria del 4 aprile 2007, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, evidenziando che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'indulto è applicabile soltanto alle pene detentive temporanee e, pertanto, non a quella dell'ergastolo.
5. Il ricorso è in effetti manifestamente infondato. Come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che la pena dell'ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, non è condonabile in parte, ma soltanto, per eventuale volontà del legislatore, in toto ovvero, sempre in forza della medesima volontà, convertibile in pena di altra specie, di guisa che ad essa non può essere applicato, in mancanza di una specifica norma, l'indulto previsto in via generale soltanto per le pene temporanee (cfr. Cass. 16.6.2000 n. 2128 e numerose altre conformi). Si tratta di orientamento consolidato, corretto e condivisibile che comporta la esclusione della applicabilità al caso in esame dell'indulto, invocato dal ricorrente.
Quanto poi alla dedotta inconciliabilità del menzionato principio giurisprudenziale dell'inapplicabilità dell'indulto alla pena dell'ergastolo con i precetti della carta costituzionale relativi alla funzione rieducativa della pena, è sufficiente ricordare che il giudice delle L. con ordinanza n. 337 del 20 luglio 1995, ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p., comma 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., comma 3, nella parte in cui non viene riconosciuto alcun effetto alla concessione dell'indulto ai fini della ammissione alla liberazione condizionale del condannato all'ergastolo.
Ed invero come la Corte costituzionale ha avuto modo di osservare, la pena dell'ergastolo, nonostante il suo inquadramento nell'attuale tessuto normativo abbia, a determinati fini, provocato il venir meno della rigorosa caratteristica di perpetuità che all'epoca dell'emanazione del codice la connotava, deve considerarsi comunque una pena perpetua, tanto da non ammettere "scomputi" che non incidano sulla natura stessa della pena.
Di conseguenza, anche se, a taluni fini, la pena dell'ergastolo può assumere i caratteri della temporaneità nel quadro di quelle misure premiali che anticipano il reinserimento come effetto del sicuro ravvedimento del condannato, da comprovarsi dal giudice sulla base non solo della buona condotta tenuta durante l'espiazione della pena, bensì, soprattutto, della sua partecipazione rieducativa, non è possibile, ai fini dell'accesso alle misure alternative alla detenutone, tra cui la semilibertà, detrarre dalla pena inflitta la misura corrispondente all'indulto, perché, altrimenti, si inciderebbe sulla natura stessa della pena quale irrogata in sede di cognizione con inevitabili riverberi non solo sulla misura ma sulla qualità della pena stessa.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato (art. 606 c.p.p., n. 3). Alla dichiarata inammissibilità del ricorso devono seguire le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2007