Sentenza 23 gennaio 2007
Massime • 1
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione - avverso l'ordinanza con cui il tribunale del riesame confermi il provvedimento del G.i.p. di rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere - qualora l'imputato, scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare nelle more del procedimento incidentale, abbia formulato - dinanzi al G.u.p. - richiesta di patteggiamento, successivamente accolta, considerato che il patteggiamento sulla pena riposa sugli esiti delle indagini preliminari i quali, salvo eccezioni, sono gli stessi posti a fondamento della misura coercitiva. Ne deriva che la richiesta della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., equiparata a quella di condanna, è significativa di una volontà incompatibile con quella di contestare la consistenza e la gravità del materiale indiziario, con la conseguenza che, in tal caso, si deve escludere che l'imputato coltivi un interesse ad esperire la procedura per la riparazione dell'ingiusta detenzione, ex art. 314 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2007, n. 6445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6445 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 23/01/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 94
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 034184/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN UR, N. IL 24/08/1974;
avverso ORDINANZA del 14/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
AN JU ha proposto, il 21 aprile 2006, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze notificatagli il 12 aprile 2006, di rigetto dell'appello avverso il provvedimento reiettivo del Gip di Lucca in data 10 febbraio 2006. Con tale ordinanza il Gip aveva rigettato una istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale, proposta per rappresentare errori di diritto.
Deduce:
la manifesta illogicità della motivazione e errata applicazione di legge sui ritenuti indizi di colpevolezza riguardanti il reato associativo, contestato ex art. 416 c.p. in relazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio.
Il legame fra gli associati sarebbe stato desunto dal vincolo di parentela ed inoltre sarebbe stata confusa l'appartenenza alla associazione con la corrività in ripetuti delitti contro il patrimonio, valorizzarle invece a titolo di concorso personale e di continuazione.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'imputato, nelle more del presente procedimento, è stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia e, dal 7 agosto 2006, non è più soggetto ad alcuna misura cautelare.
Ora, è noto che tale situazione, alla stregua della costante giurisprudenza, non sarebbe idonea, in linea di principio, ad integrare una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso, dal momento che quando oggetto di controversia è la configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento del provvedimento restrittivo della libertà personale, l'esito del procedimento incidentale potrebbe avere rilievo ai fini della procedura per la riparazione per la ingiusta detenzione ex art.314 c.p.p.. Senonché, nel caso di specie deve rilevarsi che per fatti concludenti riconducibili allo stesso ricorrente, è da escludere che questi coltivi un interesse ad esperire la procedura ex art. 314 c.p.p., interesse comunque mai dedotto al pari di eventuali altri.
Al riguardo, si osserva che il AN, alla udienza del 16 giugno 2006, dinanzi al Gup, ha formulato richiesta di patteggiamento, successivamente accolta dal giudice (ud. 10 ottobre 2006). E, ove si consideri che il patteggiamento sulla pena riposa sugli esiti delle indagini preliminari i quali, salvo eccezioni, sono anche gli stessi posti a fondamento della misura coercitiva, non potrà non concludersi che la richiesta di emissione di una sentenza equiparata a quella di condanna, in linea di principio e salva allegazione del contrario da parte dell'interessato, è significativa di una volontà incompatibile con quella di contestare la consistenza e la gravità del materiale indiziario.
Invero, sebbene non si ignori che anche al condannato è riconosciuto il diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p. ove resti dimostrata la illegittimità originaria della emissione del titolo coercitivo, è tuttavia innegabile che la sua volontà di esperire tale procedura debba essere dedotta o quantomeno chiaramente percepibile al fine di renderne apprezzabile la concretezza ed attualità. La inammissibilità del ricorso, nella specie, è dovuta a causa estranea al ricorrente che quindi - non configurandosi la relativa soccombenza - è esonerato dal pagamento delle spese e degli oneri previsti dall'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2007