Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2007, n. 6445
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Sentenza 23 gennaio 2007

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È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione - avverso l'ordinanza con cui il tribunale del riesame confermi il provvedimento del G.i.p. di rigetto dell'istanza di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere - qualora l'imputato, scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare nelle more del procedimento incidentale, abbia formulato - dinanzi al G.u.p. - richiesta di patteggiamento, successivamente accolta, considerato che il patteggiamento sulla pena riposa sugli esiti delle indagini preliminari i quali, salvo eccezioni, sono gli stessi posti a fondamento della misura coercitiva. Ne deriva che la richiesta della sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., equiparata a quella di condanna, è significativa di una volontà incompatibile con quella di contestare la consistenza e la gravità del materiale indiziario, con la conseguenza che, in tal caso, si deve escludere che l'imputato coltivi un interesse ad esperire la procedura per la riparazione dell'ingiusta detenzione, ex art. 314 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2007, n. 6445
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6445
    Data del deposito : 23 gennaio 2007

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