Sentenza 18 giugno 2010
Massime • 1
Non integra il delitto di violenza privata la minaccia di denuncia penale proveniente da un medico del servizio pubblico e diretta a far cessare irregolarità e prassi illegittime nella raccolta del sangue del Centro di immunoematologia e trasfusione di un'azienda ospedaliera del quale sia responsabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2010, n. 32326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32326 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 18/06/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1316
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 9331/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA AN N. IL 21/07/1946;
avverso la sentenza n. 335/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 28/11/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il reato di cui agli artt. 56 e 610 c.p. perché il reato è estinto per prescrizione;
annullamento con rinvio per il reato di cui all'art.368 c.p.;
uditi per la parte civile, gli avv. Businella B. e Cicchetti R., quest'ulima in sost.ne dell'avv. Guida M. V.;
Udito il difensore avv. Infelisi L..
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza in data 21 novembre 2006 del Tribunale di Padova, appellata da AN AT, riaffermava la responsabilità del predetto per i delitti di calunnia e violenza privata, commessi in Padova il 16 marzo 2001 e il 18 marzo 2001 il primo e l'altro il 30 maggio 2005.
In particolare, AN AT era dichiarato colpevole del delitto di calunnia poiché, quale medico responsabile del centro Raccolta Sangue del Servizio di immunoematologia e trasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova, con denuncia del 6 marzo 2001 al Nas carabinieri di Padova, affermando, contrariamente al vero, che "per una scelta terapeutica abituale durante il periodo 6 novembre 1999 - 2 gennaio 2001 "17 unità non erano idonee a essere trasfuse" e che per "almeno una si era eliminata la tracciabilità" e che "in almeno tre casi erano stato trascritti sulla cartella clinica del donatore dati diversi da quelli reali;
poi, con un integrazione della originaria denuncia il 18 luglio 2001, affermando contrariamente al vero, che, in presenza di una unità non idonea, la dr.SS De IL effettuò una forzatura e, consapevole di tale irregolarità, inviò il campione per un nuovo referto il cui esito non è stato inserito ne' in quella cartella clinica ne' in computer e che per altra unità i risultati non sono stati riportate nel computer e ciò a seguito di una cancellazione dell'unità del foglio di lavoro volontaria e non accidentale, poiché attuata dalla steSS d.SS De IL anche con una successiva unità da lei forzata del 28 dicembre 2008, incolpava falsamente la dr.SS De IL - responsabile ff. del servizio di immunoematologia e trasfusionale, pur sapendola innocente, del reato di falso in atto pubblico e violenza privata in danno dei pazienti di onco-ematalogia pediatrica che avrebbero subito a loro insaputa la trasfusione di unità da eliminare perché non conformi ai parametri di legge. Inoltre, la Corte d'appello dichiarò colpevole - esclusa l'aggravante dei motivi abbietti e futili contestati per essere la condotta diretta a impedire che la dr. De IL partecipasse al concorso da primario - AN AT del delitto di tentata violenza privata poiché, con la minaccia di trasmettere alla procura della Repubblica la documentazione comprovante, a suo dire, la commissione di irregolarità nella svolgimento del servizio trasfusionale, qualora la dr.SS De IL US non rassegnasse immediatamente le dimissioni dall'incarico, realizzava atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la predetta a compiere un atto non dovuto, condotta realizzata in Padova il 2 febbraio 2002.
Rilevava la Corte di appello l'infondatezza dei motivi di impugnazione della difesa dell'imputato.
In particolare, per il giudice d'appello sono infondate le censure relative:
al rilievo che il tribunale non avrebbe considerato la denuncia nel suo complesso, enunciandone soltanto alcuni punti;
la denuncia, invece, attribuisce alla dr.SS De IL una pluralità di fatti specifici che devono essere singolarmente valutati e la circostanza che alcuni il essi siano stati ritenuti veri e penalmente irrilevanti non esclude l'eventuale calunniosità per gli altri;
una volta che sia risultata vera una determinata condotta materiale oggetto dell'incolpazione, non è esclusa la configurabilità della calunnia poiché la condotta dell'agente di incolpare taluno che si sa innocente comprende non già solo il fatto, ma un fatto costituente reato, nel cui ambio rientra anche l'elemento soggettivo, nei termini rappresentati dall'agente;
Nella denuncia, come riassunta nell'imputazione - dopo avere affermato che tra il novembre 1999 e il gennaio 2001 nella sezione diretta dalla dr.SS De IL erano state trasfuse 17 unità non idonee e che almeno tre casi era stati trascritti nelle cartelle cliniche dati del donatore diversi da quelli reali ha precisato che ciò era dovuto non a un. errore ma a una scelta terapeutica abituale, fatti ripetuti nel promemoria predisposto da AT per la Commissione d'inchiesta dell'Asl.
Ad avviso della Corte, in tale contesto ciò che va escluso, in base ai dati emersi nell'istruttoria espletata, è l'esistenza di una prassi terapeutica illegale e pericolosa per la salute dei pazienti nonché la volontaria falsificazione delle cartelle e cancellazioni delle caratteristiche delle unità di sangue da destinare a trasfusioni.
In ogni caso, per il giudice d'appello, le unità di sangue da destinare a trasfusioni con transaminasi superiori a limite stabilito accertati nel corso delle indagini sono trentuno e non solo diciassette, come indicato dal denunciante, un numero di per sè non rilevante nel periodo di poco superiore a un anno se si considera che le trasfusioni effettuate complessivamente furono dell'ordine di migliaia.
Ne discende, rileva la Corte di merito, che i dati, dei quali lo stesso Dr. AT era conoscenza, escludevano la prassi illegale denunciata.
Quanto alle ipotesi di falso, la Corte di merito descrive ciascuno dei casi denunciati e rileva che:
Quanto ai primi due, relativi ai donatori RO e VA, è risultato pacifico che la relativa annotazione venne eliminata dal foglio di laboratorio di sierologia come ammesso dalla steSS dr.SS De IL per suo un mero errore;
Per il donatore AL, il valore della transaminasi indicato nel referto è 72, mentre quello riportato nella cartella clinica è 62, con un sottolineatura in rosse, che evidenziava un'alterazione rispetto ai parametri.
Al riguardo, il dr. SO ha riferito ai carabinieri del "Nas" di avere disposto lui la trasfusione nonostante il superamento delle transaminasi, in quanto conosceva le oscillazioni dei valori del donatore e le differenze erano da attribuire alla diversità di metodo di analisi tra il laboratorio del servizi trasfusionale e quello centrale;
Quanto al donatore RB la differenza dei valori delle transaminasi, quello indicato in referto e l'altro riportato nella cartella clinica, con la sottolineatura in rosso.
Anche, il dr. SO ha riferito di avere disposto la trasfusione poiché il superamento dei limiti era da rapportare a un aumento di maSS corporea e alla necessità di trasfondere un paziente critico. Le diversità, peraltro, erano da scrivere alla diversità di metodologie di analisi;
Quanto al donatore AT, per il quale nella denuncia si riferiva che l'unità fu trasfusa nonostante l'esame HCV fosse risultato dubbio, dalle indagini è risultato che il test di routine era sospetto e fu per tal motivo ripetuto con altra metodologia con risultato negativo.
Il dr. SO ha disposto la trasfusione dell'unità;
Infine, l'unità riferita al donatore AL, nonostante l'alterazione delle transaminasi, fu trasfusa poiché a dire della dr.SS De IL il donatore aveva dichiarato di essere stato il giorno precedente in palestra e l'alterazione si ritenne giustificata.
In conclusione, gli episodi di falso addebitati nella denuncia alla dr.SS De IL sono in tutto sei, rispetto alle centinaia di casi nel periodo in esame.
In tre di tali episodi, la validazione dell'unità venne effettuata non dalla dr.SS De IL, ma dal dr. SO, circostanza nota al dr. AT, come dallo stesso ammesso;
Ne discende che l'accusa di falso e di omissione per convalidare una scelta terapeutica era inesistente, per la Corte d'appello, è oggettivamente non vera.
Per la Corte d'appello, una volta accertato che la denuncia non era conforme al vero, la risposta - alla verifica circa la sussistenza dell'elemento soggettivo - non può che essere positiva, poiché gli elementi di fatto analizzati dimostrano senza dubbio alcuno l'innocenza della dr.SS De IL;
elementi dei quali il dr. AT era a perfetta conoscenza.
Il dr. AT, precisa ancora la Corte di merito, era a conoscenza che i fatti avrebbero potuto avere profili di irregolarità amministrativa o disciplinare e non costituire reato, per la violazione delle disposizioni del primario dr. NA al quale era subentrata la dr.SS De IL.
Peraltro, la consulenza tecnica collegiale ha ritenuto del tutto corretto la modifica delle disposizioni da parte della dr.SS De IL nel senso che il limite delle transaminasi anziché 66 avrebbe dovuto essere 90.
Quanto al delitto di tentata violenza privata, per la Corte d'appello la prova è nelle dichiarazioni del prof. NA il quale, nel corso del sue esame in dibattimento, ha riferito che, nel corso di un colloquio avuto con il dr. AT, questi ebbe a dirgli delle trasfusioni non idonee e a manifestargli la propria intenzione di diventare primario e ad opporsi a che l'incarico fosse affidato alla dr.SS De IL perché incompetente.
In tale occasione, il dr. AT disse anche che avrebbe ritirato la documentazione in suo possesso se avessero nominato lui primario, aggiungendo che se la cosa fosse stata affoSSta avrebbe fatto scoppiare uno scandalo.
Dopo tale colloquio, fu fiSSta una riunione del dalla direzione del Asl alla quale presero parte il direttore generare, dr. Centrone, il direttore sanitario dr. Donato, il dr. AT e la dr.SS De IL.
Nel corso di tale riunione il dr. AT consegnò la documentazione in suo possesso relativa alle trasfusioni e dichiarò di essere disponibile a non trasmettere gli atti alla procura della Repubblica se la dr.SS De IL si fosse dimeSS dall'incarico ad interim di primario e in ogni caso non fosse nominata primario. Non rileva, precisa la Corte d'appello, se a tale riunione e al momento in cui AT espresse le proprie condizioni fosse presente o meno anche la De IL, poiché in ogni caso egli parlò affinché tutto fosse reso noto alla diretta intereSSta.
2. Ricorre per caSSzione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, e deduce:
1. La violazioni dell'art. 368 c.p.p. sotto il profilo relativo alla verità dei fatti nonché violazione delle regole di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., mancanza e contraddittorietà della motivazione.
Per il ricorrente, la Corte d'appello non giunge mai a negare l'evidenza di tutti fatti denunciati - quali la forzatura del limite massimo delle transaminasi stabilito per le trasfusioni, l'esistenza su una cartella clinica della pericolosa spia di HCV, la sparizione dei fogli e le divergenze dei dati riportati sulle cartelle cliniche rispetto a quelli di laboratorio e altre evenienze - ma, con uno sviamento del thema decidendum, costituito dal reato di calunnia, argomenta l'assoluzione della dr.SS De IL, con una motivazione contraddittoria illogica e del tutto insufficiente. La responsabilità per il delitto di calunnia, in entrambe le sentenze di merito, non discente dall'insussistenza dei fatti oggetto della denuncia, bensì dalla circostanza che AT accusa la De IL di avere agito con dolo.
Non si tiene conto che il delitto di calunnia ha come neceSSrio presupposto l'accusa di fatti fasi e non di fatti veri ovvero inesatti.
L'indagine svolta dal Nas dei Carabinieri ha accertato la sussistenza delle circostanze denunciate dal dr. AT, quanto ai falsi e alle omesse registrazioni.
Il giudice d'appello da atto della sussistenza dei fatti oggetto della denuncia, ma poi arbitrariamente l'attenzione è volta a giustificare la dr.SS De IL.
2. Violazione dell'art. 368 c.p., errata valutazione della prova;
motivazione carente e apparente;
contrasto con gli elementi probatori.
Allorché la Corte d'appello riporta la richiesta dei difensori e del pubblico ministero d'udienza sulla insussistenza della calunnia poiché i fatti oggetto dell'accusa sono stati provati, in termini del tutto errati e frutto di un travisamento dei motivi d'appello risponde che il tutto non è conferente, poiché quei fatti vennero intenzionalmente valutati e denunciati da AT come reati. Per il ricorrente il fatto che l'imputato consideri il comportamento tenuto come integrante un'ipotesi di rato non lo trasforma in calunniatore.
E incomprensibile richiedere al cittadino, che non è giudice, un'approfondita conoscenza degli elementi psicologici che devono sorreggere un reato ovvero delle cause di giustificazione previste dalla legge, o della distinzione tra dolo e colpa.
L'accertata verità dei fatti non può più concretizzare il delitto di calunnia e le giustificazioni che la Corte da agli stessi fatti per escludere ogni responsabilità della De IL sono prive di rilevo e non possono ricondurre il comportamento nella fattispecie di calunnia.
3. Violazione degli artt. 368 e 43 c.p., mancanza di dolo, motivazione apparente e contraddittoria anche in relazione agli atti del processo.
Il dr. AT non è stato mi posto a conoscenza, da parte della dirigenza dell'Asl e della dr. De IL, delle giustificazioni rese in sede amministrativa e prima della presentazione della denuncia.
Peraltro, la sentenza impugnata, riportate le giustificazioni rese in relazioni ad ogni fatto accertato che si rivelano assolutamente prive di fondatezza e assurde, tenuto conto che la d.SS De IL non da spiegazioni a errori commessi nella cancellazione di dati e nelle mancate annotazioni sulle cartelle cliniche e sull'attribuzioni di valori nel sistema informatico.
Al riguardo, la Corte d'appello non fornisce alcuna spiegazione alle giustificazioni rese e le riporta in termini del tutto assertivi, dimenticando le molteplici irregolarità riscontrate nel corso delle indagini e dalla consulenza tecnica collegiale alla quale non si fa alcun riferimento nonostante analizzi e accerti i fatti denunciati dal dr. AT.
A fronte di giustificazioni prive di ogni valore scientifico e in assenza comunque di spiegazioni, il dr. AT non avrebbe potuto che considerare i fatti veri, oggettivamente accaduti, attribuibili a una prassi illegale dei sanitari del centro trasfusionale e della dr.SS De IL, responsabile del reparto.
La sentenza impugnata confonde l'esistenza del dolo richiesto per la configurazione della calunnia con il movente.
Affinché poSS sussistere il dolo richiesto per la realizzazione della calunnia è neceSSrio che colui che formula l'accusa abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato.
La mancanza de dolo risulta anche dalla non corretta valutazione della condotta del dr. AT, da valutare nel suo complesso nel senso che l'esclusione della calunnia per la quasi totalità dei fatti denunciati avrebbe dovuto costituire la prova della senza del dolo per tutti gli altri.
4. Violazione degli artt. 56 e 610 c.p., mancanza della prospettazione di un male ingiusto, inidoneità, carenza e contraddittorietà di motivazione.
L'elemento costitutivo della violenza priva non può che essere l'ingiustizia della minaccia e tale non può essere la prospettazione di rivolgersi all'autorità giudiziaria, quando la denuncia, come nella vicenda concreta, sia assolutamente pertinente al comportamento richiesto.
Ciò che il dr. AT richiese, mai direttamente alla dr.SS De IL, è che non fosse nominata primario persona priva di competenza affinché fosse interrotta la prassi illegittima seguita dal servizio trasfusionale.
A fronte di comportamenti che la Commissione d'inchiesta ha valutato gravi e da una condotta della dr. De IL superficiale, non avrebbe potuto che essere chiara intenzione del Dr. AT evitare che quelle prassi legittime continuassero.
4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La vicenda, come ricostruita da entrambi i giudici di merito e riassunta nei termini generali in narrativa, appare delineata su un quadro probatorio frutto di una mera traslazione degli esiti degli accertamenti svolti a seguito della denuncia presentata dal dr. AT nei confronti della dr.SS De IL, senza considerare che l'accusa di calunnia e il relativo procedimento si distinguono per un'assoluta autonomia rispetto agli epiloghi dell'accusa a carico dell'incolpato.
Un dato incontrovertibile che emerge dalla concorde ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza impugnata è quello che il denunciante, al di là delle ragioni e giustificazioni per le quali abbia agito, ha rappresentato fatti che l'indagine preliminare ha accertato come realmente accaduti.
La circostanza che tali specifiche vicende si inseriscano in un complessivo contesto e non poSSno costituire una "prassi illegale", nei termini rappresentati nelle denunce, non è un dato che poSS fornire un significato utile all'integrazione della fattispecie incriminatrice.
Non sono tali cioè da integrare una "falsità parziale" della denuncia, ravvisabile là dove i fatti siano stati addebitati nella loro oggettiva storicità in termini diversi da quelli in effetti verificatisi.
Il reato di calunnia richiede, per la sua oggettiva configurazione, che il fatto oggetto di incolpazione abbia dei profili che poSSno assumere, o meglio anche solo apparire, di rilievo penale, sempreché non siano maliziosamente esposti o mere insinuazioni. In tale contesto, il rilievo che i fatti potessero essere valutabili quali illeciti amministrativi o disciplinari e che ciò fosse noto allo stesso denunciante non esclude che, nella loro "oggettiva" consistenza, avrebbero potuto essere tali da dare avvio a un indagine giudiziaria e a valutazioni circa la loro qualificazione penale, in via esclusiva attribuita agli organi della giurisdizione. Al riguardo questa Corte si è più volte espreSS nel senso che va esclusa la ricorrenza dell'elemento materiale del reato quando venga denunciato un fatto non riconducibile ad alcuna previsione criminosa, nonostante l'eventuale qualificazione propostane dal demandante con riguardo a specifiche fattispecie di reato, posto che manca in tali casi un'alterazione della realtà suscettibile di determinare l'indebita incolpazione dell'accusato (Sez. 6^, 7 novembre 2002, dep. 15 gennaio 2003, n. 16 38; Sez. 6^, 1^ luglio 2009, dep. 8 settembre 2009, n. 34825). Il principio di diritto enunciato elide radicalmente ogni giuridica fondatezza all'affermazione che il soggetto agente risponde di calunnia anche qualora rappresenti fatti realmente accaduti nei quali abbia ravvisato l'integrazione di fattispecie di reato, poi successivamente in sede giudiziaria esclusa.
Insomma, non integra il delitto di calunnia la denuncia di un "fatto realmente accaduto", ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l'eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato. Ritiene il Collegio che la concreta fattispecie, nei termini ricostruiti dalla Corte di merito, sia inquadrarle in tale principio di diritto, al di là del movente per il quale AT AN ha agito;
movente che nel delitto di calunnia non ha e non può avere un rilievo decisivo ai fini del giudizio di responsabilità in presenza di un quadro probatorio costituito esclusivamente da dati logici.
1.2. Anche sotto il profilo soggettivo è da escludere la sussistenza del dolo richiesto per la configurazione del delitto di calunnia. Il quadro probatorio può al più indurre a ritenere che il dolo - costituito dalla rappresentazione e volontà dell'agire - poSS al più avere raggiunto il livello di dolo eventuale circa la sussistenza di una "prassi illegale" instaurata nel "centro" diretto dalla dr.SS De IL.
È principio oramai uniforme che non è integrato il dolo del delitto di calunnia se non si ha intenzione di accusare una persona che si sa innocente, e ci si limita alla formulazione di addebiti temerari. In altri termini, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del delitto di calunnia non assume alcun rilievo la forma del "dolo eventuale", in quanto la formula normativa "taluno che egli sa innocente" risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Sez. 6^, 16, dicembre 2008, dep. 21 gennaio 2009, n. 2750; Sez. 6^, 10 giugno 2009, dep. 7 luglio 2009, n. 27846). In conclusione, perché si realizzi il dolo richiesto per la configurazione del grave delitto di calunnia, è neceSSrio che colui che falsamente accusi un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo, id est la sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato, e momento volitivo, id est l'intenzionalità dell'incolpazione (Sez. 6^, 2 aprile 2007, dep. 10 maggio 2007, n. 17992). I fatti, come ricostruiti nella sentenza impugnata e sintetizzati in narrativa, non dimostrano, ne' tale prova potrebbe essere raggiunta in un eventuale nuovo giudizio, che l'imputato abbia voluto con "certezza", al di là di ogni ragionevole dubbio, incolpare falsamente la dr.SS De IL.
Prova che prescinde e si distingue sotto ogni aspetto dall'esito del giudizio a carico del soggetto denunciato che non può di per sè solo essere la "genesi" di un processo per calunnia e poi fondare l'affermazione per tale ipotesi del reato che, per essere un'ipotesi criminoso anzitutto in danno dell'amministrazione della giustizia, si configura là dove il denunciante con coscienza e volontà abbia accusato taluno che sapeva con certezza innocente.
2. Il delitto di tentata violenza privata è anch'esso giuridicamente da escludere sotto il profilo oggettivo e soggettivo, poiché la descrizione della vicenda, nel cui ambito è stata enucleata la condotta criminosa de qua, denota che il soggetto agente abbia prospettato di rappresentare i fatti da lui conosciuti all'autorità giudiziaria affinché potesse essere al riguardo svolta un indagine per accertare - un dato per lui già scontato e tale da indurre l'intereSSta e gli organi di amministrazione a rivedere le proprie posizioni - l'inidoneità della dr.SS De IL a ricoprire l'incarico di responsabile del "servizio immuno-trasfusionale". Come noto, il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l'autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa.
Ritiene il Collegio che, nella vicenda come ricostruita in sentenza, la minaccia di denuncia penale diretta a far desistere taluno da un comportamento illegittimo o ad indurlo ad un comportamento dovuto, non costituisce violenza privata poiché la denuncia è giustificata dalla situazione obiettiva configurata dal ragionevole situazione ex ante prefiguratasi al denunciante circa prassi illegali e irregolarità gravi nella direzione del servizio.
Tale situazione avvalora ancor più che la circostanza che il denunciante abbia voluto rappresentare una situazione, a proprio giudizio, di particolare gravità in un settore che avrebbe richiesto un'incontrovertibile attenzione e prudenza, sempre a proprio avviso, ragionevolmente meSS in crisi da alcuni episodi in realtà poi accertati anche se non ritenuti di rilievo penale.
3. Per le ragioni di ordine giuridico, che avrebbero dovuto regolare la concreta vicenda ab origine, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i fatti non sussistono.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2010