Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/01/2001, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
MCOT0 04 07 /0 1 REPUBBLICA ITA LA PREMA DI CASSAZIONE Oggetto REGOLAMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONFINI Dott. Vincenzo Presidente BALDASSARRE - R.G.N. 15705/98 Cron. 78 1 CORONA Dott. Rafaele Consigliere Rep. 182 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere - Rel. Consigliere SCHERILLO Dott. Giovanna Ud. 04/10/00 ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE SE N TENZA Richiesta copia. studiochiesta SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 3000 DO RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA il 12 GEN 2001 per diritti IL CANCELLIERE POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell'avvocato CASANOVA S., difeso dall'avvocato BONI MASSIMO, giusta LIRE 1500 CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente contro 0660157 FILIE' IGINO, BACOCCO ROSA, elettivamente domiciliati 0660158 in ROMA VIA F. CESI 44, presso lo studio dell'Avvocato AGOSTINO che li difende,GESSINI giusta delega in atti;
controricorrenti 2000 7 1566 avverso la sentenza n. 48/98 del Tribunale di VITERBO, -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 30/01/98; UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. Jessi A per dirit L. 24000+.4 udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanna if IL CANCELLIE 201 SCHERILLO;
udito l'Avvocato GESSINI AGOSTINO, difensore del resistente che ha chiesto l'inammissibilità ○ il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. CANCELLERIA כס א 1183113 LIRE 1500 3 CANCELLERIA 71831735NY) 00662756 0177634 LIRE 1500 CANCELLERIA CANCELLERIA V7831735NV 0066275 000 1994 0177695 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I signori IG LI e OS Bacocco convennero in giudizio davanti al tribunale di Viterbo AR ON chiedendo il regolamento di confine tra i rispettivi fondi, siti in agro di Cura di Vetralla, con conseguente apposizione dei termini e con condanna della convenuta al rilascio del terreno posseduto senza titolo. La convenuta, costituitasi, negò che il confine fosse incerto deducendo che quello attuale, costituito da una recinzione e da un fossetto di scolo, era stato determinato a seguito di un negozio di accertamento concluso tra le parti e, quindi, rappresentava il confine legale. In ogni caso, poiché il detto confine reale esisteva da oltre 20 anni, doveva tenersi conto dell'usucapione striscia di terreno in maturata sulla contestazione. dell'istruttoria, il pretore, con All'esito sentenza n.128/95, ritenuti incerti i dati probatori acquisiti, determinò il confine in base ai dati catastali ai sensi del 3° comma cod.civ. La decisione venne confermata dal tribunale di Viterbo che, con sentenza 17/4/97-30/1/98, rigettò l'appello proposto dai soccombenti. Anche secondo il giudice d 'appello i dati probatori erano incerti, cosicché il confine doveva essere determinato in base al criterio residuale indicato dall'art.950 cod.civ. e cioè i dati catastali. Contro la sentenza la soccombente ON AR ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi. Hanno resistito gli intimati con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Col primo motivo si denunciano violazione legge (artt.950 cod.proc.civ., 112 di censurando lacod. proc. civ.) e vizi di motivazione sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la prova testimoniale non aveva dimostrato la tesi della convenuta (odierna ricorrente) secondo cui il confine reale, costituito dalla recinzione e dal fossetto di scolo, era stato determinato a seguito di accordo tra le parti. Secondo la ricorrente, il giudice d'appello, svalutando le dichiarazioni dei testi ON e EL a causa dei loro legami familiari con la convenuta, avrebbe indebitamente esteso la portata limitativa dell'art.246 cod.proc.civ. Inoltre, il predetto giudice aveva ritenuto non provato l'asserito negozio di accertamento del confine in base al fatto, riferito dai testi, che la recinzione era stata costruita entro il ventennio, e in tal modo aveva finito col confondere l'eccezione di usucapione formulata dalla convenuta con la prova del negozio di accertamento. Anche col secondo motivo si denunciano violazione di legge (artt.950 cod.civ.) e vizi di motivazione per avere la sentenza, da un lato, riconosciuto che il negozio di accertamento era idoneo a delimitare il confine, e dall'altro affermato che esso mancava di oggetto specifico. Col terzo motivo si denunciano ancora violazione di legge (art. 950 e 2727 cod. civ.) e vizi di motivazione per avere la sentenza omesso di considerare lo specifico motivo di appello con il quale la ON aveva segnalato, come dati utili ai fini della prova del contenuto del negozio di accertamento del confine, le osservazioni contenute nella pag. 5 della CTU. II - Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento. I primi due motivi perché appaiono tesi a censurare, con rilievi di merito inammissibili in questa sede, la valutazione che il giudice d'appello, nell'ambito del potere che è proprio del giudice di merito, ha effettuato della prova fornendone adeguata e logica testimoniale motivazione. Risulta infatti dalla sentenza impugnata che è stato svolto un esame complessivo delle deposizioni, tenendo conto non solo dei legami familiari dei testi con la parte convenuta (peraltro liberamente valutabili dal giudicante ai fini del giudizio sull'attendibilità dei medesimi), ير ma anche della genericità degli elementi che i testi avevano riferito in ordine al contenuto dell'accordo soltanto verbale intercorso tra le sul punto, la parti molti anni addietro (er ricorrente non ha dedotto precisi elementi di segno contrario). Risulta inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è stato tenuto distinto il profilo dell'usucapione (esclusa dal giudicante perché non era stata provata l'esistenza ventennale del confine reale), da quello dell'accordo sui confini (provato solo genericamente, essendo rimasto vago il suo contenuto). Quanto al terzo motivo, l'esame della richiamata CTU evidenzia che la doglianza riguarda non già un dato obiettivo accertato dall'ausiliare, ma una una mera opinione che il consulente aveva ritenuto di esprimere nella parte conclusiva della relazione e cioè che in origine il confine reale corresse lungo la linea mediana tra i due opposti filari. Tale opinione la sentenza ha correttamente disatteso, in quanto non suffragata dalle rilevazioni risultanze probatorie né dalle oggettive dello stesso CTU. Consegue il rigetto del ricorso, con condanna 40000 della ricorrente al pagamento delle spese 280008 processuali, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in lire 1.624.400 di cui lire ' 1.500.000 per onorari. Roma, 4 ottobre 2000 Lova tchill Кир Воматные Il presidente L'estensore IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 GEN 2001 772 01