Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 38338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38338 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
38338-2
Composta da Ercole Aprile Angelo ST Licci Roberta Fabrizio D'Arcangelo Ombretta Di GI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 digs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
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Sent.n.sez. /2025 CC-25/11/2025 R.G.N. 34663/2025
ha pronunciato la seguente
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FL CL OR, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 7 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avvocato Mario Mangazzo, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di CL OR FL all'autorità giudiziaria rumena, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 22 ottobre 2024 per l'esecuzione della sentenza di condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di pornografia minorile, pronunciata dal Tribunale di Mures del 22 ottobre 2024 e divenuta irrevocabile in pari data.
2. L'avvocato Mario Mangazzo, difensore di FL, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo tre motivi.
2.1. Il difensore, con il primo motivo di ricorso, ha censurato l'inosservanza dell'art. 18-bis, comma 2-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69, in ordine alla ritenuta carenza del requisito della continuativa presenza della persona richiesta in consegna sul territorio dello Stato italiano. La Corte di appello di Napoli nella sentenza impugnata ha escluso l'operatività di questo motivo di rifiuto, in quanto il radicamento del ricorrente sarebbe iniziato solo nel 2023 e, dunque, non avrebbe assunto la durata quinquennale richiesta per assumere valenza ostativa alla consegna. Il difensore ha, tuttavia, eccepito che i giudici di appello hanno omesso di considerare la produzione, avvenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 21 agosto 2025, del decreto di citazione a giudizio notificato dal Tribunale di Cassino al ricorrente per rispondere del reato di cui all'art. 76 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto il medesimo aveva contravvenuto al provvedimento del Questore di Frosinone, emesso in data 16 maggio 2015 e notificato in data 8 aprile 2016, con il quale gli era stato vietato il rientro a Sora. Ad avviso del difensore, questo atto dimostrerebbe la continuità e l'effettività del radicamento in territorio italiano del ricorrente dal 2015. 2.2. Con il secondo motivo, il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 7 della legge n. 69 del 2005, in ordine alla mancata verifica della sussistenza della doppia punibilità con riferimento al reato di «pornografia minorile» di cui all'art. 374 del codice penale rumeno. Il difensore ha rilevato che il reato di «pornografia minorile» di cui all'art. 374 del codice penale rumeno per il quale il ricorrente è stato condannato non sarebbe punibile in territorio italiano, quale mera pornografia domestica», e, dunque, difetterebbe la doppia punibilità prevista dall'art. 7 della legge n. 69 del 2005 quale presupposto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, infatti, nella sentenza n. 51815 del 2018, hanno statuito che in tema di pornografia minorile, non sussiste l'utilizzazione del minore, che costituisce il presupposto del reato di produzione di materiale pornografico di cui all'art. 600 ter, comma 1, cod. pen., nel caso di realizzazione di immagini o video che abbiano per oggetto la vita privata sessuale di un minore, che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, nell'ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell'autore, sicché la stesse siano frutto di una libera scelta e destinate ad un uso strettamente privato.
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2.3. Il difensore, con il terzo motivo, ha denunciato l'inosservanza dell'art. 22 della legge n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello non avrebbe acquisito il consenso esplicito da parte dello Stato rumeno all'esecuzione della pena nel suo territorio ai sensi della decisione quadro n. 2008/909/GAI.
3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 11 novembre 2025, il Procuratore generale Nicola Lettieri, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.
2. Con il secondo motivo, che assume valenza preliminare, il difensore ha dedotto la violazione dell'art. 7 della legge n. 69 del 2005, in ordine alla mancata verifica della sussistenza della doppia punibilità con riferimento al reato di *pornografia minorile» di cui all'art. 374 del codice penale rumeno.
3. Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato, in quanto la violazione di legge censurata non è stata dedotta innanzi alla Corte di appello di Napoli. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di mandato d'arresto europeo, è, infatti, applicabile anche al ricorso per cassazione di cui all'art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69 la disposizione dell'art. 609 cod. proc. pen. che limita la cognizione della corte di cassazione ai motivi proposti e alle questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, nonché a quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. 6, n. 47071 del 4/12/2009, [...], Rv. 245456, fattispecie in cui il ricorrente aveva sollevato solo all'udienza in cassazione la questione del rifiuto della consegna per la stabile dimora acquisita in Italia). L'art. 7, comma 1, della legge n. 69 del 2005, del resto, sancisce che «L'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato». L'art. 8, comma 1, della medesima legge, tuttavia, prevede che «In deroga all'articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo è eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo
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2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni», L'art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI (Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) prevede l'esecuzione obbligatoria (e, dunque, indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato) del mandato di arresto europeo emesso per eseguire le condanne per i reati di «sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile» e il reato «pornografia minorile» di cui all'art. 374 del codice penale rumeno è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni, aggravata da due a sette anni, se il reato è commesso mediante computer e mezzi telematici. Il motivo di ricorso è, dunque, manifestamente infondato, in quanto il principio di doppia punibilità non trova applicazione con riferimento al delitto di pornografia minorile posto a fondamento del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena.
4. Il difensore, con il primo motivo di ricorso, ha censurato l'inosservanza dell'art. 18 bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, in ordine alla ritenuta carenza del requisito della presenza continuativa della persona richiesta in consegna sul territorio dello Stato italiano.
5. Il motivo è infondato.
La Corte di appello di Napoli ha ritenuto non applicabile il motivo di rifiuto eccepito dalla difesa, in quanto il radicamento della persona richiesta in consegna in territorio italiano è iniziato solo nel 2023 e, dunque, il quinquennio richiesto dall'art. 18-bis, comma 2-bis, legge n. 69 del 2005 non è stato integrato. I giudici di appello hanno, peraltro, ritenuto che l'operatività di questa disposizione sia subordinata alla condizione che la durata quinquennale della permanenza della persona richiesta in consegna sia interamente maturata <<successivamente alla commissione del reato per il quale è stato emesso il MAE». Questa Corte ha, tuttavia, rilevato che, in tema di mandato di arresto europeo, al fine di verificare il radicamento almeno quinquennale della persona richiesta sul territorio nazionale, quale motivo di rifiuto facoltativo della consegna di cui all'art. 18-bis, comma 2-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 103, deve computarsi non solo il lasso temporale di permanenza in Italia successivo alla commissione del reato oggetto del mandato, ma anche quello antecedente la sua perpetrazione (Sez. 6, n. 25013 del 21/06/2024, [...], Rv. 286670-01).
Pur dovendosi correggere questo errore di diritto della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di citazione a giudizio prodotto dal difensore non è idoneo a modificare la valutazione relativa alla carenza di durata quinquennale del radicamento del consegnando sul territorio nazionale espressa nella sentenza impugnata. Il decreto di citazione a giudizio notificato alla persona richiesta in consegna nel 2015 dimostra la presenza del medesimo in territorio italiano in quell'ambito temporale, ma non certo il suo radicamento legittimo ed effettivo in territorio italiano, secondo le connotazioni espressamente indicate dall'art. 18-bis, comma 2-bis, legge n. 69 del 2005.
6. Il difensore, con il terzo motivo, ha denunciato l'inosservanza dell'art. 22 della legge n. 69 del 2005, in relazione alla mancanza di consenso esplicito da parte dello Stato rumeno all'esecuzione della pena nel suo territorio ai sensi della decisione quadro n. 2008/909/GAI.
7. Il motivo è inammissibile in quanto la violazione di legge censurata non è stata dedotta innanzi alla Corte di appello di Napoli. Il motivo è, peraltro, manifestamente infondato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, nella sentenza del 4 settembre 2025, nella causa C-305/22, ha statuito che l'autorità giudiziaria di uno Stato membro non può rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso al fin esecutivi e procedere all'esecuzione della pena irrogata nei confronti della persona richiesta in consegna nel proprio territorio, senza il consenso dello Stato che ha emittente il mandato. La Grande Sezione della Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che: - l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e gli articoli 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: da un lato, il rifiuto dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, fondato sul motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, presuppone che tale autorità giudiziaria rispetti le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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26 NOV 2025
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.seppina Cirimèle
condanna a tale pena e la presa in carico dell'esecuzione di detta pena;
dall'altro lato, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la stessa pena, e quindi di mantenere il mandato d'arresto europeo, in circostanze in cui, senza aver rispettato le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento di tale sentenza e a tale presa in carico, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato, sulla base di tale motivo, l'esecuzione di detto mandato d'arresto europeo;
- l'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che: non costituisce una «sentenza definitiva per gli stessi fatti, ai sensi di tale disposizione, una decisione con la quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha rifiutato, sulla base dell'articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha disposto l'esecuzione di detta pena nello Stato di esecuzione. Questi principi sono, tuttavia, inconferenti nel caso di specie, in quanto la Corte di appello non ha rifiutato la consegna, ma ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo e la Romania ha manifestato l'interesse all'esecuzione della pena inflitta al ricorrente proprio mediante l'emissione del mandato di arresto europeo c.d. esecutivo.
8. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 25/11/2025. Il Consigliere estensore Fabrizio D'Arcangelo This that
Il Presidente Ercole Aprile
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente