Sentenza 14 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2001, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
1 97 01 /S.U. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Andrea VELA Primo Presidente R.G. N. 19523/99 - Cron. 14935 Presidente di sezione AMIRANTE Dott. Francesco Rep. 24.11 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione- Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Ud. 19/01/01 Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere- dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3002 per drith 4406 2001 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SEN TENZA LIRE 3000 CANCELLERIA sul ricorso proposto da: : BANCA D'ITALIA, ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CG512681 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso il Servizio legale della CA stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO LUCIANI, _ _ __ GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO, giusta delega in calce al 2001 ricorso;
ricorrente 12 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. BANCA DITALIA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA, 3002 per diritti L 13 AGO. 2001 pro-tempore,CONSOB, in persona del Presidente IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI elettivamente DIRITTI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
controricorrente nonchè
contro
NE ES, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TINTO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente nonchè
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI BB ES, CURATELA FALLIMENTO DI FINCAPITAL HOLDING S.R.L.; - intimati per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 460/99 del Tribunale di CALTAGIRONE;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
uditi gli avvocati Luciano CARRIERO, GENTILI, -2- dell'Avvocatura Generale dello udito il P.M. in persona dell' Giovanni LO CASCIO che giurisdizione dell'A.G.O.. -3- Stato;
Avvocato Generale Dott. ha concluso per la Svolgimento del processo.
1. Francesco NE ha convenuto in giudizio il - fallimento di Francesco RR, il fallimento della Fincapital Holding, la Commissione nazionale per la società e la borsa e la CA d'IT. L'attore, con la citazione a comparire davanti al tribunale di Caltagirone, notificata il 25.8.1999 ai primi due convenuti ed agli altri mediante spedizione a mezzo del servizio postale eseguita nella stessa data, ha proposto una domanda di condanna al risarcimento del danno. I fatti e le ragioni di diritto esposte dall'attore sono i seguenti. Nel periodo febbraio - dicembre 1996, aveva versato a Francesco RR somme per un ammontare complessivo di D. 93.500.000; gli erano stati consegnati certificati di partecipazione Fincapital Holding. RR, d'altra parte, con vari mezzi, aveva creato l'apparenza e così ingenerato in lui il convincimento, di poter svolgere attività di promotore di servizi finanziari, mentre era stato già radiato dal relativo albo. Del suo comportamento dovevano rispondere, oltre alla Fincapital Holding, anche la Consob e la CA d'IT, queste ultime per non avere svolto in modo appropriato le attività di vigilanza ed ispezione ad esse demandate, s_a 3 per non avere adottato alcun provvedimento di chiusura della Fincapital Holding sia per aver reso possibile che RR creasse la falsa apparenza di un legittimo esercizio della propria attività. 2. - La CA d'IT, con ricorso notificato a tutte le parti del processo, ha chiesto che le sezioni unite di questa Corte risolvano la questione di giurisdizione, statuendo che decidere sulla domanda proposta in suo confronto spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
3. La Consob, con controricorso notificato alla sola CA d'IT, dopo aver considerato che nel ricorso di quest'ultima si è chiesto sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo anche sulla domanda proposta nei .. suoi confronti, ha chiesto che su tale domanda sia invece dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. 4. - L'attore, con controricorso notificato a tutte le altre parti, ha chiesto sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande che ha proposto in confronto sia dalla CA d'IT sia della Consob. Il tribunale ha sospeso il giudizio pendente davanti a 5. - sé. La CA d'IT ha depositato una memoria. 6. - Motivi della decisione 1. L'attore ha proposto una domanda di risarcimento del danno da fatto illecito (art. 2043 cod. civ.). La CA d'IT, quanto alla domanda proposta in suo confronto, ha sollevato una questione di giurisdizione ed ha chiesto sia risolta dalle sezioni unite nel senso che conoscere della domanda spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. La giurisdizione del giudice amministrativo è stata affermata, nel ricorso, sulla base dell'art. 33 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80; nella memoria, sulla base della stessa disposizione, nel testo risultante dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205. La tesi svolta dalla CA d'IT è questa. Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la vigilanza ad essa demandata sul credito e sul mercato mobiliare costituisce un servizio pubblico. Tra le controversie in materia di servizi pubblici devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo rientra una domanda proposta contro la CA d'IT, da parte di chi, entrato in rapporto con soggetti sottoposti secondo la legge alla vigilanza della stessa CA, sostenga d'avere subito un danno per il modo in cui tale attività è stata esercitata. 5 L'art. 33.1. del decreto legislativo 80 del 1998, è stato bensì dichiarato illegittimo (Corte cost. 17 luglio 2000 n. 292), ma l'art. della legge 205 del 2000 ha dettato una disposizione dello stesso contenuto e la legge 205 si applica nei giudizi iniziati davanti al giudice ordinario prima della sua entrata in vigore, purché dopo il 1° luglio 1998, com'è avvenuto nel caso.
2. La Corte non ritiene di dover verificare se la prima e la seconda delle proposizioni in cui si articola la tesi esposta dalla CA d'IT siano esatte. Considera infatti che non lo è la terza. La decisione sul regolamento deve essere presa in base alle seguenti ragioni. Le disposizioni in materia di giurisdizione dettate della I. 21 luglio 2000, n. 205 non hanno dall'art. retroattiva e perciò non si applicano nei efficacia processi che alla data della sua entrata in vigore pendoro davanti al giudice ordinario. Prima della entrata in vigore della legge 205 del 2000 о ha avuto vigore, rispetto ai giudizi iniziati dopo il 1 luglio 1998, la norma risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 33.1. del decreto legislativo 80 del 1998, norma per la quale, nelle controversie in precedenza devolute alla sua giurisdizione, di legittimità о esclusiva, nella materia dei servizi 60 poteva pronunciare pubblici, il giudice amministrativo condanna al risarcimento del danno. La domanda di risarcimento del danno proposta in questo processo non riconducibile né alle norme che configurano la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, perché non vi è chiesto né alla giurisdizione l'annullamento di alcun atto, esclusiva dettata in materia di concessione di servizi 1034, né pubblici dall'art. 5 della L. 6 dicembre 1971, n. figura di giurisdizione ad alcuna altra preesistente esclusiva. Le ragioni che sono alla base di queste affermazioni sono state esposte nella motivazione della sentenza J deliberata nella stessa udienza sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, iscritto al n. 19521 del R.G. 1999, proposto dalla CA d'IT nel processo iniziato in suo confronto dai signori RO Di AN e AR AL.
3. In relazione alla domanda di risarcimento del danno proposta in confronto della CA d'IT davanti al giudice ordinario, non si può quindi individuare una norma, vigente nel momento in cui la domanda è stata proposta o retroattivamente applicabile, che l'abbia devoluta al giudice amministrativo. 7 La conclusione è che il regolamento è inammissibile, perché stabilire se spetta al giudice ordinario pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno proposta per violazione di funzioni istituzionali nei confronti della CA d'IT e dalla Consob in data successiva al 30 giugno 1998, ma prima del 10 agosto 2000, è questione di merito e non di giurisdizione, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 22 agosto 1999 n. 500, in luogo del quale non possono essere invocati, con riferimento a quel periodo - rilevante a norma dell'art. 5 cod. proc. civ., nuovo testo in favore della devoluzione alla giurisdizione esclusiva amministrativa, né l'art. 33 d. lgs. n. 80 del 1998, perché dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292 del 2000, né l'art. 7 della legge 205 del 2000, perché privo di efficacia retroattiva. Merita aggiungere che una questione di giurisdizione non si sarebbe potuta profilare nei rapporti tra l'attore e gli altri convenuti.
4. Le spese di questa fase del processo possono essere dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. 0 08 Così deciso il giorno 19 gennaio 2000, in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente. Andreakla poo 7 ■ Collaboratore di CancelleriaCollo Depositato in Cancelleria Roma, lì 1 4 MAG. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 60000 POT. 310000 UFFICIO DEL RATE ROMA 2 Registrato in 19 LUG. 2004ria 4 an34550 € 310.000 trecent o nia (lite Area Servizi F. razia DI FILIPE Servizio Atti Giuciziat. (DG Resp (Dr. M. RACCICHINI) LIPPO) 9