Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2014, n. 19616
CASS
Sentenza 26 marzo 2014

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Il delitto di contrabbando doganale è configurabile anche per i mezzi di trasporto in temporanea importazione quando siano cessate le condizioni previste dall'art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 per tale importazione ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi fissato dalla legge ai fini della permanenza dei mezzi sul suolo nazionale. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che il predetto termine è interrotto solo se l'interessato dà comunicazione all'Amministrazione Finanziaria dell'inutilizzabilità del mezzo di trasporto e che, comunque, la sospensione del termine non opera in caso di sequestro richiesto da privati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2014, n. 19616
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19616
    Data del deposito : 26 marzo 2014

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