Sentenza 26 marzo 2014
Massime • 1
Il delitto di contrabbando doganale è configurabile anche per i mezzi di trasporto in temporanea importazione quando siano cessate le condizioni previste dall'art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 per tale importazione ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi fissato dalla legge ai fini della permanenza dei mezzi sul suolo nazionale. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che il predetto termine è interrotto solo se l'interessato dà comunicazione all'Amministrazione Finanziaria dell'inutilizzabilità del mezzo di trasporto e che, comunque, la sospensione del termine non opera in caso di sequestro richiesto da privati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2014, n. 19616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19616 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 26/03/2014
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - N. 897
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 53360/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI IT nato il [...];
avverso l'ordinanza del 31.10.2013 del Tribunale di Messina;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Paolo Canevelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore, avv. Pittari Alessandro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 31.10.2013 il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Khashchuck Nadiia, nella qualità di legale rappresentante della My Ocean World s.a., e di quella ad essa riunita proposta nell'interesse di LI IT, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Messina il 12.10.2013, ed avente ad oggetto l'imbarcazione MÀ AT.
Il Tribunale riteneva sussistente il fumus del reato di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 216 e 292.
L'imbarcazione sequestrata, costruita in Francia e battente bandiera ucraina, era stata di proprietà di LI VI fino all'11.3.2011 e da tale data trasferita alla società My Ocean World S.A. ed iscritta nel registro britannico delle isole Vergini. Essa era giunta nel porto turistico di Messina l'11.5.2007. Secondo il Tribunale non risultava ne' una dichiarazione di ammissione temporanea, ne' un costituto di arrivo, in mancanza dei quali il comandante deve documentare che il natante si trovi nelle acque comunitarie da un periodo inferiore a 18 mesi altrimenti sussiste il reato di contrabbando doganale.
Dall'arrivo nel porto di Messina l'11.5.2007 era decorso ampiamente tale termine, non potendo operare la "sospensione" per effetto del sequestro disposto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina in data 9.7.2010 (era mancato, infatti, nel caso di specie, un atto formale di comunicazione da parte dell'interessato (Cass. sez. 3, 21.9.2007 n. 38724); non poteva, quindi, essere invocata l'interruzione del termine ex D.P.R. n. 43 del 1973, art. 216, comma 4.
Peraltro era condivisibile l'assunto del GIP, che, richiamando la previsione della L. n. 479 del 1995, art. 7, aveva ritenuto che il periodo di sospensione non potesse operare nell'ipotesi di sequestro disposto su iniziativa privata (e nel caso di specie il sequestro era stato richiesto da tale NE a garanzia del proprio credito). Sussisteva poi il periculum in mora e comunque l'art. 301 T.U.L.D. prevede la confisca obbligatoria.
2. Ricorre per cassazione LI VI, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge e l'erronea applicazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 216. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che non ricorresse la condizione di "temporanea importazione". Ha tenuto conto, invero, soltanto del mero superamento del limite massimo di 18 mesi, senza considerare, come ampiamente documentato dalla difesa, che l'imbarcazione era rimasta assolutamente inutilizzata per effetto del sequestro giudiziario.
Ricorreva pertanto l'interruzione del sopraindicato termine, come previsto dal cit. D.P.R., art. 216, comma 4.
Il Tribunale ha giustificato il ritenuto superamento del termine con la circostanza che non vi era stata da parte dell'interessato formale comunicazione al Ministero delle Finanze, convertendo però l'omissione comunicativa in elemento costitutivo del reato. La comunicazione ha la finalità di consentire all'autorità competente il controllo sulla reale inutilizzabilità dell'imbarcazione; ad integrare il reato è invece l'ingiustificato superamento del termine di 18 mesi. E, nel caso di specie, risultava pacificamente che l'Ufficiale Giudiziario, in esecuzione del provvedimento del Giudice del Lavoro, aveva proceduto al sequestro dell'imbarcazione sottraendola alla disponibilità del proprietario per 14 mesi.
Peraltro l'art. 216, comma 4 non prevede alcun atto formale di comunicazione da parte dell'interessato.
Nè può certo parlarsi di strumentalità del sequestro ad istanza di parte privata, anche perché il dissequestro venne richiesto immediatamente e l'imbarcazione fu restituita al proprietario soltanto dopo 14 mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. Correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del reato di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 216 e 292, non ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente per l'importazione temporanea del natante sequestrato. Come rilevato dai Giudici del riesame è consentita l'immissione nel territorio doganale comunitario di merci non comunitarie senza che siano soggette a dazi e diritti doganali sempre che esse siano esportate nel termine stabilito.
Nel caso di specie, non è in contestazione il superamento del termine di 18 mesi (previsto dall'art. 562, lett. e) reg. CEE n. 993/2001 del 4.5.2001) per l'importazione temporanea, essendo l'imbarcazione giunta nel porto di Messina l'11.5.2007; ed è pacifico altresì che, quando venga a cessare la condizione di importazione temporanea, sia configurabile il reato di contrabbando doganale di cui all'art. 292 D.P.R. n. 43 del 1973. Si invoca, però, dal ricorrente la interruzione del termine ai sensi del cit. D.P.R., art. 216, comma 4.
2.1. La norma sopra richiamata prevede che "per i mezzi di trasporto indicati nei precedenti commi il regime della temporanea importazione è interrotto durante il periodo in cui tali veicoli, pur permanendo nel territorio doganale, rimangono inutilizzati, sempreché siano custoditi con l'osservanza delle condizioni e cautele stabilite dal Ministero delle Finanze. Questa Sezione, con la sentenza n. 38724 del 21.9.2007, P.G. in proc. Del Duca, Rv 237923, ha affermato il principio che il delitto di contrabbando doganale è configurabile anche per i mezzi di trasporto in temporanea importazione (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 216) quando siano cessate le condizioni previste per l'importazione temporanea ovvero sia decorso il termine ... fissato dalla legge ai fini della permanenza in importazione temporanea di merci estere sul suolo nazionale.
In motivazione si precisa che "..il regime della temporanea importazione è interrotto durante il periodo in cui tali mezzi, pur permanendo nel territorio nazionale, rimangono inutilizzati a condizione che siano stati custoditi con l'osservanza delle prescrizioni e cautele stabilite dal Ministero della Finanze. L'Autorità finanziaria, per poter impartire le relative istruzioni, deve ovviamente essere informata formalmente dall'interessato, il quale, al fine di usufruire dell'interruzione (che opera ovviamente solo per l'importazione temporanea) ha l'onere di comunicare al Ministero la causa di inutilizzabilità".
2.2. Il Collegio ritiene di non discostarsi da tale indirizzo interpretativo, risultando infondati i rilievi sollevati dal ricorrente.
È vero che la norma non prevede, espressamente, una formale comunicazione all'autorità finanziaria. Ma è assolutamente evidente che, in tanto il Ministero delle Finanze potrà impartire le condizioni e cautele della custodia, in quanto sia stato formalmente informato.
L'omessa comunicazione frustra, palesemente, le finalità della norma che vuole consentire all'amministrazione, una volta venuta a conoscenza della mancata utilizzazione, non solo di impartire le necessarie istruzioni, ma anche di esercitare il controllo, in qualsiasi momento, in ordine al permanere della condizione di non utilizzazione.
Nè la norma fa alcuna distinzione in ordine al "motivo" della mancata utilizzazione, non distinguendo tra cause volontarie, accidentali o dipendenti da "factum principis".
Sicché, anche in presenza di un sequestro disposto dall'a.g., non viene meno l'onere di comunicazione all'Amministrazione finanziaria, sussistendo ugualmente le ragioni poste a base della informativa. Anche nell'ipotesi di sequestro il Ministero delle Finanze deve venire, invero, a conoscenza della data di inizio della mancata utilizzazione, del luogo in cui l'imbarcazione si trova, delle condizioni in cui versa il natante, delle ragioni e delle modalità del provvedimento ed infine del momento della cessazione del vincolo. E ciò al fine di esercitare la vigilanza ed i poteri previsti dalla norma.
Contrariamente a quanto assume il ricorrente la mancata comunicazione non viene, poi, elevata ad "elemento costitutivo del reato". Il reato di contrabbando doganale, come si è visto, si perfeziona, per i mezzi di trasporto in temporanea importazione, al momento in cui è cessato il termine di diciotto mesi previsto dalla normativa. È onere dell'interessato, che voglia avvalersi della interruzione di detto termine, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 216, comma 4, mettere in condizione il Ministero delle Finanze di esercitare i poteri di vigilanza. La comunicazione, quindi, incide soltanto sulla decorrenza del termine in ragione della mancata utilizzazione del natante.
2.3. Il Tribunale ha, altresì, rilevato che, in ogni caso, secondo le previsioni di cui alla L. n. 479 del 1995, art. 7 il periodo di sospensione non possa operare nel caso di specie, trattandosi di sequestro conservativo disposto a richiesta del privato NE a garanzia del proprio credito.
La legge richiamata dal Tribunale riguarda la ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990 ed all'art. 7, comma 3 dell'Allegato 1, prevede che "Se le merci, compresi i mezzi di trasporto, poste in ammissione temporanea non possono essere riesportate a seguito di un sequestro, diverso da un sequestro effettuato dietro richiesta legale di privati, l'obbligo di riesportazione è sospeso per tutta la durata del sequestro". Tale legge riguarda più generalmente l'ammissione temporanea di merci (compresi i mezzi di trasporto).
Più correttamente va fatto riferimento (ed in tal senso, trattandosi di questione di diritto, va precisata la motivazione dell'ordinanza impugnata) alla L. 3 novembre 1961, n. 1553 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto o aeromobili.
Tale legge, richiamata espressamente nel D.P.R. n. 43 del 1973, art. 216, comma 1, all'art. 13 comma 2 del Preambolo, prevede ugualmente che "Quando un'imbarcazione o un aeromobile non potrà essere riesportato in seguito a un sequestro e che questo sequestro non è stato effettuato a richiesta di privati, l'obbligo di riesportazione nel termine di tempo di validità del documento di importazione temporanea sarà sospeso durante la durata del sequestro". La norma, quindi è chiarissima (con l'evidente finalità di impedire elusioni o strumentalizzazione del regime di importazione temporanea) nell'escludere, senza alcuna eccezione, dalla sospensione del termine i sequestri disposti su richiesta di privati.
E, nel caso di specie, è pacifico che si trattava di un sequestro conservativo disposto su richiesta di tale NE. Conseguentemente, sono irrilevanti le argomentazioni difensive in ordine alla "non strumentalità del sequestro ad istanza di parte privata" (pag.2 ricorso).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2014