Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2010, n. 20087
CASS
Sentenza 29 aprile 2010

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Massime3

Il generale potere di revoca dell'atto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia d'ufficio che su richiesta dell'amministrazione finanziaria, introdotto dalla legge n. 168 del 2005, trova applicazione nell'ambito di tutte le controversie decise dopo l'entrata in vigore della predetta novella.

L'incompatibilità del giudice (nella specie: componente del collegio), che ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a far parte del collegio chiamato a decidere sull'opposizione dell'interessato costituisce motivo di ricusazione (nella specie non formalizzata), e non determina la nullità del provvedimento.

In tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso diretto per cassazione è previsto solo in caso di decreto adottato su "richiesta di revoca", e dunque su richiesta dell'amministrazione finanziaria, non anche quando la revoca sia disposta d'ufficio, dovendo in tal caso esperirsi il ricorso in opposizione.

Commentario1

  • 1Covid-19 e deposito telematico degli atti difensivi nel procedimento penale: un punto di svolta dettato dalla prassi giudiziaria emergenziale?
    Francesco Sollazzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2010, n. 20087
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20087
Data del deposito : 29 aprile 2010

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