Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 1
In tema di contratto di formazione e lavoro, qualora sia intercorso rapporto autorizzato della durata di tre mesi del quale sia stata negata la proroga, è impossibile la costituzione di analogo contratto di durata massima, che costituirebbe violazione dei limiti posti dall'art 3, primo comma, del D.L. legge n. 726 del 1984 sia in ordine alla durata massima di ventiquattro mesi del contratto sia in ordine alla sua non rinnovabilità -
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12550 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Fabio Fonzo, Fabrizio Correra e Clementina Pulli, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HERTZ ITALIANA s.r.l., in persona del presidente Remigio Ruggeri, elettivamente domiciliata in Roma, via Girolamo da Carpi n. 6, presso l'avv. Furio Tartaglia, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 112 depositata il 4 aprile 2000 (R.G. n. 2597/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Clementina Pulli e Furio Tartaglia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 4 aprile 2000 il Tribunale di Terni ha rigettato l'appello proposto dall'Inps avverso la decisione in data 22 novembre 1999, con la quale il Pretore della stessa città aveva accolto l'opposizione della Hertz Italiana all'ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti per l'importo di lire 209.094.593. Tale somma era stata richiesta dall'Istituto a titolo di differenze contributive e somme aggiuntive, in base alla legge n. 48 del 1988, in relazione alla posizione di cinque lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro per un periodo superiore a ventiquattro mesi.
Dall'istruttoria espletata era emerso - ha rilevato il giudice del gravame - che i cinque lavoratori, cui si riferiva la pretesa creditoria dell'ente previdenziale, erano stati assunti ed inquadrati come lavoratori in formazione, a seguito dell'approvazione del relativo progetto da parte della Commissione regionale per l'impiego in data 8 ottobre 1985, e che il limite temporale previsto dall'art. 3 della legge n. 863 del 1984 non era stato superato, poiché il precedente analogo contratto trimestrale, del quale l'autorità amministrativa preposta al controllo aveva vietato la proroga, era automaticamente cessato, e si trattava, invece, di un nuovo, autonomo contratto di formazione, costituito e autorizzato per la durata massima.
Di questa pronuncia l'Inps ha richiesto la cassazione con ricorso, basato su un motivo.
La società intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla società resistente, sotto il profilo della nullità della sua notificazione, perché eseguita non presso il domicilio dell'avv. Antonio Giannini, in piazza Europa n. 5, in Terni, indicato all'atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, ma in Roma via Girolamo da Carpi n. 6, per il quale non vi era stata alcuna indicazione della soc. Hertz.
L'eccezione è infondata. Come più volte ha avuto occasione di affermare la giurisprudenza di questa Corte (v. fra le tante le sentenze n. 7613 del 17 luglio 1999, n. 12102 del 28 novembre 1998), l'art. 330 cod. proc. civ. nel prevedere, per il caso di mancata elezione di domicilio della parte all'atto della notificazione della sentenza, che l'impugnazione sia notificata presso il procuratore costituito, identifica quest'ultimo quale destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio de quo. L'elezione di domicilio operata dalla parte presso il procuratore ha però soltanto la funzione di indicare la sede dello studio del legale, e si è sottolineato (Cass. 12 febbraio 2002 n. 1986, e v. pure Cass. 7 giugno 2002 n. 8287) che per la ipotesi di difformità tra il domicilio indicato del procuratore e quello reale (come per esempio nel caso di trasferimento dello studio o di erronea indicazione del luogo) il dato di riferimento personale deve prevalere su quello topografico, essendo determinante non tanto il luogo (originario) nel quale il procuratore esercitava la professione al momento del conferimento della procura, quanto il luogo (attuale) nel quale la professione è esercitata al momento in cui la notifica deve essere eseguita, luogo che compete al notificante di individuare non avendo il procuratore costituito, ancorché domiciliatario della parte assistita, alcun onere di comunicarne eventuali variazioni alla controparte. E nel caso di parte costituita in giudizio con due procuratori, con eguali poteri di rappresentanza, si è affermata la validità della notificazione dell'impugnazione anche se eseguita presso il procuratore, che non risulti essere stato indicato come domiciliatario (Cass. 11 aprile 2000 n. 4600, Cass. 29 agosto 2000 n. 11357). Alla stregua di questi principi si deve quindi affermare la validità della notificazione del ricorso per cassazione, eseguita presso lo studio dell'avv. Furio Tartaglia, in Roma via Girolamo da Carpi n. 6, che è coincidente con la indicazione di domicilio riportata nella procura rilasciata a margine del controricorso. Passando all'esame del ricorso, l'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, 1 legge 18 aprile 1962 n. 230, 1344 cod. civ., nonché vizio di motivazione. I cinque lavoratori, cui si riferiva il contratto di formazione, erano stati assunti in precedenza con altro contratto dello stesso tipo, della durata di tre mesi, ed il Tribunale, in modo contraddittorio, ad avviso del ricorrente, ha evidenziato da un lato che la proroga del primo rapporto era stata negata e dall'altro che con i medesimi dipendenti era stato poi stipulato un successivo contratto di formazione e lavoro. Critica la sentenza impugnata per non avere spiegato in base a quali risultanze istruttorie è pervenuta alla conclusione adottata, limitandosi a richiamare l'autorizzazione della competente commissione regionale, senza specificare il suo contenuto, e a ritenere la trasformazione del primo contratto in contratto a tempo determinato, senza indicare come essa fosse intervenuta. Deduce l'errore in cui è incorso il Tribunale per non avere rilevato la nullità di entrambi i contratti:
il primo per difetto genetico della causa, perché sorto come contratto di formazione e lavoro, era stato trasformato in contratto a tempo determinato e la trasformazione con effetti retroattivi era stata effettuata con l'intento fraudolento di eludere la normativa sul contratto di formazione e lavoro;
il secondo perché elusivo del divieto di riassunzione dei lavoratori, i quali già avevano completato la formazione per identiche prestazioni lavorative. La censura è fondata nei limiti appresso indicati.
Il giudice del gravame ha escluso la violazione dei limiti posti dall'art. 3, primo comma, della denunciata normativa, sia con riferimento alla durata massima di ventiquattro mesi del contratto in questione, sia in ordine alla sua non rinnovabilità, da un lato affermando che il contratto di formazione e lavoro, stipulato per il periodo novembre 1985/novembre 1987 con gli stessi lavoratori con i quali era già intercorso altro rapporto di formazione per la durata di tre mesi, era autonomo rispetto al precedente, e dall'altro che l'antecedente contratto trimestrale di formazione e lavoro era "totalmente ed automaticamente cessato". Ma, limitandosi a tali statuizioni senza alcuna argomentazione a loro supporto, la sentenza impugnata non ha spiegato come la cessazione del precedente rapporto valesse a far ritenere che per gli stessi lavoratori non si fosse superato il limite massimo, previsto dalla legge, di durata dell'attività formativa, posto che la somma dei due periodi, a prescindere dalla questione della rinnovabilità o meno del contratto, è di mesi ventisette.
A tale proposito, infatti, non rileva ne' il richiamo all'autonomia del secondo contratto ne' quello alla buona fede, alla quale era pure improntato, come sottolinea il giudice del merito, il comportamento della società resistente, adeguatasi a quanto "suggerito" dall'autorità amministrativa dopo il diniego, dalla stessa opposto, alla proroga del primo contratto. Ed insufficiente, ai fini di comprendere il ragionamento seguito dal Tribunale, è l'accenno alle "cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato", mancando qualsiasi elemento del percorso seguito per affermare, a prescindere dalla sua legittimità o meno, la trasformazione ex tunc del primo contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo determinato, previo accertamento della volontà di entrambe le parti di sostituire al precedente il diverso schema negoziale: indagine quest'ultima tanto più doverosa avendo la società resistente - come essa evidenzia nel controricorso laddove ricorda la modifica del rapporto a dimostrazione ulteriore della sua buona fede fatto riferimento soltanto alla rinuncia ai benefici contributivi spettanti ai datori di lavoro che stipulano contratti di formazione, cioè ad un suo atto unilaterale che da solo non avrebbe potuto portare a ritenere anche l'adesione dei lavoratori interessati alla modifica del rapporto con effetti retroattivi. La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa deve essere rimessa ad altro giudice di appello designato come in dispositivo, il quale dovrà procedere all'accertamento dei rapporti di lavoro succedutisi per i lavoratori cui si riferisce la pretesa creditoria dell'Inps e verificare, ai fini dei benefici in questione, il rispetto dei limiti posti dall'art. 3, primo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984 n. 863. Il giudice di rinvio provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003