Sentenza 25 febbraio 2016
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione non è prevista la richiesta di nomina di un sostituto del difensore che sia impossibilitato a comparire all'udienza fissata per la discussione del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2016, n. 12479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12479 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2016 |
Testo completo
1 247 9/ 1 6 ASR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - 394/2016 n. Dott. VINCENZO ROMIS Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - n. 37509/2015 Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere rel. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO ON n. 10/06/1976 avverso la sentenza n. 3831/2014 della CORTE APPELLO di FIRENZE, in data 21/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Enrico DELEHAYE, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. 1 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21/11/2014, la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Prato, appellata dall'imputato MO ON, con la quale costui era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi 9 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda con la pena accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 12, per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b), 2 bis e 2 sexies C.d.S., commesso il 20/01/2010. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, con riferimento alla questione, già sottoposta al vaglio del giudice del gravame e da questi ritenuta infondata, dell'inutilizzabilità, per difetto del consenso dell'interessato, degli accertamenti ematici effettuati presso il nosocomio, al di fuori delle procedure di pronto soccorso (e su richiesta della P.G. finalizzata all'accertamento del tasso alcoolemico o della presenza di sostanza stupefacenti).
3. Con nota pervenuta via fax, il difensore dell'imputato ha comunicato il proprio impedimento a comparire all'udienza fissata per la discussione del ricorso, chiedendo la nomina di un sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 del cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. In via preliminare, si rileva l'irritualità della richiesta difensiva di nomina da parte della Corte di un difensore di ufficio, in sostituzione di quello di fiducia per impedimento di quest'ultimo. Ciò è previsto solo nel giudizio di merito (che non può legittimamente celebrarsi senza che il difensore, all'esito del dibattimento, esponga oralmente le sue argomentazioni e le sue richieste), ma non anche per quello di cassazione, il cui dibattimento si esaurisce nella discussione del ricorso e nel quale i difensori possono intervenire per discutere i relativi motivi, senza che tale intervento sia condizione necessaria per la valida decisione del ricorso stesso (Sez. 4 n. 6124 del 25/0371992, Rv. 190401). Peraltro, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia (al quale sia stato tempestivamente comunicato l'avviso di fissazione dell'udienza) "...non comporta l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio e di rinviare l'udienza" (Sez. 6 n. 8350 del 16/12/2010 Ud. (dep. 02/03/2011), Rv. 249584).
2. Tanto premesso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità. -3. Quanto ai motivi posti a base del ricorso, si rileva che nonostante la loro non manifesta infondatezza (che ha consentito, quindi, la valida instaurazione del rapporto di impugnazione) - in presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio 2 4 "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/04/2012 Ud. (dep. 18/09/2012), Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (conforme sez. 6 n. 48461 del 28/1172013 Ud. (dep. 04/12/2013), Rv. 258169).
4. Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce degli stessi motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione, avuto riguardo alla natura del reato contestato (una contravvenzione), al termine di prescrizione stabilito dalla legge (art. 157 cod. pen.) e in relazione al tempus commissi delicti (21/01/2010).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 2016. Il Consigliere estimson. Il Presidente о Gabriella Cappello Vincenzo Romis й Ga l oppe а м CORTESTSUPREM SNOW SSVO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE! IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 MAR 2016 4 M E AL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Drasso Gabriella Lamelza 3