CASS
Sentenza 9 gennaio 2023
Sentenza 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2023, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di CATAN:[A udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Maria Francesca LOY che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato avviso alle parti;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 373 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, investita della richiesta presentata nell'interesse di ES AS volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. fra i reati giudicati con nove sentenze (1. Corte d'appello di Catania in data 26 giugno 2015; 2. Corte d'appello di Catania in data 7 giugno 2007; 3. Corte d'appello di Catania in data 16 gennaio 2012; 4. Corte d'Assise d'appello di Catania in data 15 dicembre 2020; 5. Corte d'Assise d'appello di Catania in data 27 luglio 2011; 6. Corte d'appello di Catania in data 28 febbraio 2005; 7. Corte d'appello di Catania in data 13 dicembre 2002; 8. Corte d'appello di Catania in data 20 aprile 2004; 9. Corte d'appello di Catania in data 18 maggio 2004), ha accolto la richiesta con riguardo ai reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 9, rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo in anni 35, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 1.033 di multa, da ricondursi ad anni 30 di reclusione ed euro 1.033 di multa ai sensi dell'art. 78 cod. pen., rigettando la richiesta con riguardo ai reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 6, 7 e 8. 2. Ricorre ES AS, a mezzo del difensore avv. Maria Teresa AN Pintus, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., per: - il mancato riconoscimento della continuazione dei reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 6, 7 e 8 che erano già stati unificati in sede esecutiva con la sentenza di cui al n. 9, sicché deve trovare applicazione del principio di diritto stabilito da Sez. 5, n. 10778/2016, del 19/02/2016, Fiorentino, n.m.; - la errata determinazione del trattamento sanzionatorio perché non è stata disposta la riduzione delle pene che invece di regola deve avvenire (Sez. 1, n. 6602 del 10/12/1996 - dep. 1997, Marra, Rv. 206771), mentre risulta incongrua la pena determinata per reato di cui alla sentenza n. 5 in confronto a quella determinata per il reato di cui alla sentenza n. 4, nonché eccessiva quella determinata per il reato di cui alla sentenza n. 5 che comporta una pena complessiva di oltre 35 anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo assorbente motivo, restando precluso l'esame del secondo. 2. Si è da tempo chiarito che «il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente decisione già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 - dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227; per la corrispondente condizione relativa al giudizio di cognizione, si veda: Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). 2.1. Ebbene, come fondatamente rappresenta il ricorrente con il puntuale richiamo allo specifico passaggio motivazionale del provvedimento impugnato (pag. 2 e pag. 4), i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 6, 7 e 8 (relative a violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale ed altri reati di falso e ricettazione) erano già stati unificati in sede esecutiva (ordinanza del Tribunale di Viterbo in data 5 marzo 2015) con quelli oggetto della sentenza di cui al n. 9 (estorsione aggravata), peraltro ulteriormente unificati con i restanti reati oggetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., sicché appare insufficiente il riferimento alla occasionalità delle condotte rispetto al reato associativo mafioso di cui alla sentenza n. 2, n. 4 e n. 5. 3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione il quale, conformandosi al richiamato orientamento giurisprudenziale, nell'assoluta libertà delle proprie determinazioni di merito, provvederà (in diversa composizione) a nuova valutazione dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva anche con riguardo alle sentenze di cui ai nn. 6, 7 e 8. 3.1. L'accoglimento del primo motivo non consente l'esame delle questioni concernenti la determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
3 Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della istanza di continuazione e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alla Corte d'appello di Catania. Così deciso il 5 ottobre 2022.
lette le conclusioni del PG Maria Francesca LOY che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
dato avviso alle parti;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 373 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, investita della richiesta presentata nell'interesse di ES AS volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. fra i reati giudicati con nove sentenze (1. Corte d'appello di Catania in data 26 giugno 2015; 2. Corte d'appello di Catania in data 7 giugno 2007; 3. Corte d'appello di Catania in data 16 gennaio 2012; 4. Corte d'Assise d'appello di Catania in data 15 dicembre 2020; 5. Corte d'Assise d'appello di Catania in data 27 luglio 2011; 6. Corte d'appello di Catania in data 28 febbraio 2005; 7. Corte d'appello di Catania in data 13 dicembre 2002; 8. Corte d'appello di Catania in data 20 aprile 2004; 9. Corte d'appello di Catania in data 18 maggio 2004), ha accolto la richiesta con riguardo ai reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 9, rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo in anni 35, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 1.033 di multa, da ricondursi ad anni 30 di reclusione ed euro 1.033 di multa ai sensi dell'art. 78 cod. pen., rigettando la richiesta con riguardo ai reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 6, 7 e 8. 2. Ricorre ES AS, a mezzo del difensore avv. Maria Teresa AN Pintus, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., per: - il mancato riconoscimento della continuazione dei reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 6, 7 e 8 che erano già stati unificati in sede esecutiva con la sentenza di cui al n. 9, sicché deve trovare applicazione del principio di diritto stabilito da Sez. 5, n. 10778/2016, del 19/02/2016, Fiorentino, n.m.; - la errata determinazione del trattamento sanzionatorio perché non è stata disposta la riduzione delle pene che invece di regola deve avvenire (Sez. 1, n. 6602 del 10/12/1996 - dep. 1997, Marra, Rv. 206771), mentre risulta incongrua la pena determinata per reato di cui alla sentenza n. 5 in confronto a quella determinata per il reato di cui alla sentenza n. 4, nonché eccessiva quella determinata per il reato di cui alla sentenza n. 5 che comporta una pena complessiva di oltre 35 anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo assorbente motivo, restando precluso l'esame del secondo. 2. Si è da tempo chiarito che «il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente decisione già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 - dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227; per la corrispondente condizione relativa al giudizio di cognizione, si veda: Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). 2.1. Ebbene, come fondatamente rappresenta il ricorrente con il puntuale richiamo allo specifico passaggio motivazionale del provvedimento impugnato (pag. 2 e pag. 4), i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 6, 7 e 8 (relative a violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale ed altri reati di falso e ricettazione) erano già stati unificati in sede esecutiva (ordinanza del Tribunale di Viterbo in data 5 marzo 2015) con quelli oggetto della sentenza di cui al n. 9 (estorsione aggravata), peraltro ulteriormente unificati con i restanti reati oggetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., sicché appare insufficiente il riferimento alla occasionalità delle condotte rispetto al reato associativo mafioso di cui alla sentenza n. 2, n. 4 e n. 5. 3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione il quale, conformandosi al richiamato orientamento giurisprudenziale, nell'assoluta libertà delle proprie determinazioni di merito, provvederà (in diversa composizione) a nuova valutazione dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva anche con riguardo alle sentenze di cui ai nn. 6, 7 e 8. 3.1. L'accoglimento del primo motivo non consente l'esame delle questioni concernenti la determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
3 Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della istanza di continuazione e al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alla Corte d'appello di Catania. Così deciso il 5 ottobre 2022.