Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
La situazione di "necessità" che esclude la configurabilità del delitto di danneggiamento o uccisione di animali altrui, comprende non solo lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per prevenire od evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona, propria o altrui, o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva ritenuto non necessitata l'uccisione di un pastore tedesco a fronte della situazione di pericolo per altro cane, di proprietà dell'imputato, già aggredito poco prima, e per la moglie dell'imputato, intervenuta sul posto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 43722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43722 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 11/11/2010
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 3480
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 17505/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \C L\ N. IL *22/06/1981*;
avverso la sentenza n. 69/2009 TRIB. SEZ. DIST. di SALÒ, del 09/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
Udita l'arringa del Difensore Avv. Zuccheretti Maurizio, che ha concluso in conformità al PG.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, giudicava:
\C L\.
perché imputato dei reati:
a)-art. 638 c.p. per avere ucciso con arma da fuoco e senza necessità, un cane, razza pastore tedesco, di proprietà di OM NA e TI MA;
b)-art. 703 c.p. perché, senza licenza dell'autorità, nelle circostanze di cui al capo a), esplodeva in luogo abitato due colpi di arma da sparo;
in *Idra, lì 14.03.2006*;
al termine del giudizio, con sentenza del 09.10.2009, riteneva l'imputato responsabile del reato ascritto al capo a) ai sensi degli artt. 51 e 55 c.p. in relazione all'art. 638 c.p., e lo condannava alla pena di Euro 140 di ammenda;
mentre lo assolveva dall'imputazione al capo b) ex art. 703 c.p., perché non punibile ai sensi dell'art. 51 c.p.;
il Tribunale condannava l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili ed ordinava altresì la confisca dell'arma in sequestro.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c). 1)-Il ricorrente censura la decisione impugnata per illogicità manifesta avendo ritenuto, per un verso, che la condotta rubricata al capo b) ex art. 703 c.p. fosse scriminata ex art. 51 c.p. e, per altro verso, che la condotta rubricata al capo a) ex art. 638 c.p. fosse punibile ai sensi degli artt. 51 e 55 c.p.; la decisione era contraddittoria perché le condotte contestate ai capi a) e b) afferivano allo stesso contesto fattuale e temporale;
2)-la sentenza era erronea nella parte in cui aveva ritenuto l'eccesso colposo ex art. 55 c.p. mentre l'imputato si era trovato nell'impossibilità di scegliere altre condotte per respingere l'attacco che il pastore tedesco aveva portato al suo cagnolino ed il pericolo di aggressione da parte dello stesso animale nei confronti della propria moglie accorsa in difesa del cagnolino;
3)-la sentenza era quindi da censurare per non avere ravvisato nella specie l'ipotesi della "necessità" che, ai sensi dello stesso art.638 c.p., rendeva non punibile l'azione;
4)-in ogni caso, la sentenza era emessa in violazione della legge penale per avere ritenuto l'eccesso colposo ex art. 55 c.p. in relazione all'art. 51 c.p., senza considerare che il reato ascritto ex art. 638 c.p. non è punibile a titolo di colpa;
5)-la sentenza era da censurare anche per avere ammesso la costituzione delle parti civili senza accertare la legittimazione ad agire delle medesime;
6)-andava censurata anche la pronuncia di confisca del fucile in sequestro atteso che nella specie la confisca era solo facoltativa;
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso viene proposto "per saltum" ex art. 569 c.p.p. e quindi va esaminato solo relativamente alle violazioni di legge dedotte. Il Tribunale si è trovato a valutare le cause di giustificazione addotte dal NI in ordine all'uccisione del cane e, quindi, piuttosto che fare riferimento all'ipotesi di non punibilità prevista dall'art. 51 c.p., avrebbe dovuto inquadrare la fattispecie nell'ambito della causa di non punibilità di cui all'art. 54 c.p., suggerita dal tenore letterale dello stesso art. 638 c.p. (contestato al NI al capo a).
Invero, l'art. 638 c.p. prevede espressamente che l'uccisione dell'animale altrui costituisce reato solo ove avvenga "senza necessità";
la Giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, è concorde nel ritenere che nel concetto di "necessità" previsto dall'art. 638 c.p., è compreso non solo lo stato di necessità quale assunto dall'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pencolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. Cassazione penale, sez. 2, 15 febbraio 2006. n. 8820. In sostanza, l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 638 c.p. fa riferimento ad un concetto di necessità più ampio di quello previsto dall'art. 54 c.p. perché l'oggetto specifico della tutela penale della norma di cui all'art. 638 c.p., delitto per il quale viene comunque richiesto il dolo della consapevolezza di agire senza necessità, deve principalmente individuarsi nell'interesse alla tutela del patrimonio zootecnico e della proprietà degli animali. Con l'inciso "senza necessità" si è inteso introdurre una "specifica causa di non punibilità" (Cassazione penale, sez. 2, 27 giugno 2001) che si riterrà operativa ogniqualvolta, in presenza di un conflitto di interessi, la prevalenza dell'interesse del danneggiatore sia più conforme alle esigenze sociali. Pertanto, nel concetto di necessità quale assunto dall'art. 638 c.p. è compreso non solo lo stato di necessità vero e proprio, previsto come esimente dall'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per prevenire od evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritiene altrimenti inevitabile. Cassazione penale, sez. 2, 27 giugno 2001. Nella specie è la medesima sentenza impugnata a dare atto dell'esistenza di una situazione di pericolo imminente, sia per il cagnolino già aggredito dal pastore tedesco e sia per la moglie dello stesso imputato, intervenuta sul posto e che, verosimilmente, correva il rischio di essere coinvolta nella manifesta aggressività del cane pastore.
Riferisce invero il Tribunale che la condotta dell'imputato "si può comprendere ed attribuire alla sua limitata capacità di determinarsi dovuta alla concitazione del momento ed allo spavento" con il che , lo stesso giudicante riconosce che,in quel momento, l'imputato si trovava nella condizione di ritenere inevitabile il danno al suo cane ed alla persona della moglie.
In presenza di tale situazione, di cui la stessa sentenza da conto, resta esclusa la configurazione giuridica del reato contestato, mancando uno degli estremi richiesti dall'art. 638 c.p., e cioè l'avere agito "senza necessità"; consegue l'assoluzione dell'imputato perché il fatto-reato non sussiste (Cass. Sez. 2, 27.06.2001). La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente al capo a) per insussistenza del fatto;
va ricordato che per il reato ascritto al capo b) vi era stata già pronuncia di assoluzione.
Alla presente decisione segue l'ordine di restituzione al ON EL del fucile in sequestro, atteso che l'assoluzione rende impraticabile la misura della confisca, perché non obbligatoria nella specie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di cui all'art. 638 c.p. non sussiste. Ordina la restituzione del fucile in sequestro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2010