Sentenza 6 aprile 2002
Massime • 1
Nell'ambito dei crediti di lavoro soggetti al regime di cui all'art. 429 cod. proc. civ. e successive modificazioni, in materia di rivalutazione monetaria e interessi, rientrano tutti i crediti derivanti dai rapporti enumerati dall'art. 409 cod. proc. civ., inclusi quelli di agenzia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2002, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BERENDSOHN ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA IN VIA 12, presso lo studio dell'avvocato PAOLO QUATTROCCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO TOFFOLETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN AR;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 16207/99 proposto da:
AN AR, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SIRÒ CENTOFANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
BERENDSOHN ITALIANA SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 9/99 del Tribunale di ORVIETO, depositata il 03/02/99 - R.G.N. 216/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato QUATTROCCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso principale;
accoglimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 11 maggio 1996 il Pretore di Orvieto, in parziale accoglimento del ricorso proposto da RI MP, condannava la s.p.a. RE Italiana a pagare al ricorrente, a titolo di differenza sulle provvigioni dovute dal 12.11.1988 alla fine del rapporto di agenzia intercorso fra le parti, la somma di lire 31.935.476, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole provvigioni al saldo.
Il Pretore dichiarava prescritto il diritto alle provvigioni maturate fino al 12.11.1988, essendo stato il ricorso giudiziale notificato il 12.11.1993; riteneva, poi, che non spettassero al ricorrente ne' l'indennità di mancato preavviso ne' l'indennità suppletiva di clientela, per essere il MP receduto dal rapporto di sua iniziativa, ne' il risarcimento del danno.
La decisione veniva appellata in via principale dalla società, che insisteva sui motivi già illustrati in primo grado, e, in via incidentale, dall'ex agente, che chiedeva la condanna dell'appellante principale alle indennità escluse dal Pretore ed al risarcimento del danno.
Con sentenza non definitiva del 17/29 novembre 1997 il Tribunale di Orvieto accoglieva solo in parte l'appello principale, affermando che il rapporto di agenzia era regolato dai contratti in data 29 giugno 1981 e 1^ luglio 1983, come modificati dalla missiva della RE firmata da RI MP il 24.2.1989; rigettava, per il resto, l'impugnazione principale e quella incidentale. I giudici di secondo grado escludevano l'operatività della decadenza di cui all'art. 6 dell'a.e.c. del 24 giugno 1981, ritenendo, in accordo con il Pretore, non provata la tempestiva comunicazione al MP di tutti i prospetti contabili necessari per il controllo dell'esatta liquidazione delle provvigioni. Rilevavano, poi - avendo le parti stabilito, nelle condizioni di cui al mandato di agenzia del 29.6.1981 e in quelle successive dell'1.7.1983, che ogni modifica o deroga alle clausole stabilite non sarebbe stata valida se non risultante per iscritto ed approvata da entrambe le parti - che non poteva tenersi conto delle modifiche intervenute successivamente, ad eccezione del cd. sistema Niagara, proposto dalla RE con atto scritto ed accettato dal MP in data 24.2.1989.
Espletata consulenza tecnica sulle provvigioni spettanti all'agente per il sistema Niagara, e rilevato che risultava una ulteriore somma a favore del MP per lire 886.910, somma però non attribuibile per mancanza di appello dell'agente sul punto, con sentenza definitiva del 18 gennaio/3 febbraio 1999 il Tribunale dichiarava che RI MP "ha diritto alla somma di lire 31.935.476, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione delle singole provvigioni"; compensava fra le parti le spese del grado.
Per la cassazione di entrambe le sentenze di secondo grado ricorre, formulando tre motivi di censura, la RE Italiana s.p.a.
RI MP resiste con controricorso e propone ricorso incidentale articolato in due motivi;
ha altresì depositato memoria. Motivi della decisione
Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso principale la difesa della società denuncia "violazione e falsa applicazione dell'Accordo Economico Collettivo agenti e rappresentanti Settore Commercio del 24 giugno 1981 e comunque insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione all'applicazione della clausola di decadenza di cui all'art. 6 dell'Accordo Economico collettivo agenti e rappresentanti Settore Commercio del 24 giugno 198".
Riportato il testo dell'art. 6 citato ("qualora l'agente o rappresentante non sollevi contestazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del conto, questo si intenderà definitivamente approvato"), assume che, non avendo mai il sig. MP contestato gli estratti conto inviati dalla società nei termini indicati, gli stessi devono intendersi definitivamente approvati, con la decadenza da qualsiasi diritto a provvigioni arretrate.
Critica come illogica e contraddittoria la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto non provata la tempestiva comunicazione all'agente di tutti i dati necessari a consentirgli di controllare l'esatta liquidazione delle provvigioni. Deduce che gli estratti conto periodicamente inviati all'agente riportavano tutti i dati di fatturazione ai clienti e gli imponibili sui quali venivano calcolate le provvigioni, e che non può sostenersi che l'agente non conoscesse le modalità con le quali venivano calcolate le provvigioni (e cioè con l'esclusione dei costi aggiuntivi), atteso che gli ordini raccolti, i listini e le fatture emesse dalla società ai clienti prevedevano prezzi differenziati con riferimento al prodotto e ai costi aggiuntivi.
Il motivo è inammissibile.
Considerata la natura negoziale di diritto comune dell'Accordo Economico Collettivo agenti e rappresentanti Settore Commercio del 24 giugno 1981, la sua interpretazione è riservata al giudice del merito, mentre in cassazione è deducibile solo la violazione dei canoni di interpretazione di cui agli artt. 1362 e seg. c.c., nonché il vizio di motivazione (v., fra le tante, Cass., 20 gennaio 2000 n. 624; 18 gennaio 2001 n. 681). Questa Corte non può, pertanto, procedere alla diretta interpretazione dell'art. 6 del ricordato accordo. Non viene, d'altra parte, denunciata alcuna violazione delle norme di ermeneutica contrattuale.
Quanto al vizio di motivazione denunciato, osserva il Collegio che il Tribunale ha condiviso la motivazione del Pretore, ritenendo non provata la circostanza della tempestiva comunicazione al MP, da parte della società, di tutti i prospetti contabili necessari per il controllo dell'esatta liquidazione delle provvigioni;
aggiungendo che la stessa procuratrice dell'appellante aveva ammesso in udienza che ciò non sarebbe stato possibile, data la gran mole dei dati contabili da inviare.
La difesa della società si limita a sostenere, in fatto, che gli estratti conto inviati riportavano tutti i dati di fatturazione ai clienti e gli imponibili sui quali venivano calcolate le provvigioni.
Così come formulata la censura è inammissibile, atteso che non viene denunciato l'omesso esame di documenti decisivi;
la censura investe il fatto, come dimostra la circostanza che la difesa del resistente obietta che, contrariamente a quanto previsto dal punto 4 dell'art. 6 dell'accordo, non venivano trasmesse all'agente le copie delle fatture inviate ai clienti per i singoli affari procacciati. Si tratta di deduzioni che investono il merito della controversia e non sono proponibili nel giudizio di legittimità. Con il secondo, subordinato, motivo, la difesa della società deduce omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione a un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.). Critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le modifiche al contratto di agenzia, intervenute successivamente alla sottoscrizione dei contratti del 29 giugno 1981 e 1^ luglio 1983, non potessero avere efficacia se non espressamente accettate per iscritto dall'agente (come avvenuto solo con il cd. sistema Niagara). Spiega che la RE commercializza oggetti promozionali di ogni tipo, che, su richiesta del cliente, è in grado di personalizzare o, più esattamente, far personalizzare, dietro pagamento di un costo aggiuntivo da parte del cliente. Sostiene che tutti gli agenti della società, e quindi anche il signor MP, erano perfettamente a conoscenza del fatto che su tali costi aggiuntivi non dovevano essere calcolate provvigioni. Rileva che dal 1985 fino alla data del deposito del ricorso introduttivo l'ex agente non aveva mai contestato alcunché al riguardo, il che dimostra il consenso del MP (per comportamento concludente) a tale sistema di calcolo delle provvigioni. Aggiunge che nei contratti di agenzia del 1981 e del 1983 non è contenuta alcuna pattuizione che determini il criterio di calcolo delle provvigioni, mai disciplinato contrattualmente per iscritto;
sicché non si può sostenere la necessità della modifica scritta di una clausola inesistente.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha osservato che, nelle condizioni di cui al mandato di agenzia 29.6.1981 e in quelle successive dell'1.7.1983, le parti avevano stabilito che ogni modifica o deroga alle clausole stabilite non sarebbe stata valida se non risultante per iscritto ed approvata da entrambe le parti.
Tale modifica ed approvazione per iscritto è avvenuta, ad avviso dei giudici di appello, soltanto con il ed. sistema Niagara, proposto dalla RE con atto scritto ed accettato dal MP in data 24.2.1989.
La difesa della ricorrente principale si limita ad affermare che nei due contratti di agenzia non si stabiliva alcunché sui criteri di liquidazione delle provvigioni, facendone derivare la non necessità di un consenso scritto per la loro modifica. La censura è inammissibile, atteso che non viene spiegato quali modifiche consensuali, non stipulate per iscritto, diverse dal ed. sistema Niagara, siano state tralasciate dal Tribunale. Non è vero, poi, che i contratti non stabilivano alcunché in materia di calcolo delle provvigioni, atteso che, come dedotto dal resistente, la base di calcolo delle stesse era individuata nell'"ordinato netto" (punto 10); e che solo dal 1985, come assume la stessa ricorrente principale, da tale "netto" sono stati tolti i ed. costi aggiuntivi.
Con il terzo, ulteriormente subordinato, motivo, la difesa della società denuncia vizio di motivazione della sentenza definitiva in relazione alle risultanze della consulenza tecnica dell'11 dicembre 1998, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 116 c.p.c. Rilevato che il Tribunale aveva, diversamente dal Pretore, ritenuto approvate per iscritto le modifiche costituite dal ed. sistema Niagara, e ricordato, riportando ampi stralci di quanto osservato dal proprio consulente di parte, che tale sistema sottraeva dalla base imponibile, su cui determinare le provvigioni, ben cinque voci di costo (costi di handling, contributo spese imballo e trasporto, costi di stampa e/o confezione, articoli neutri e articoli pubblicizzati), la difesa della RE critica la sentenza nella parte in cui, accogliendo le errate conclusioni del CTU, ha ritenuto che la eliminazione dei ricordati elementi portasse ad una integrazione di provvigioni rispetto a quanto già percepito in forza della sentenza di primo grado.
Quest'ultimo motivo del ricorso principale è fondato. Risulta chiaramente illogico ritenere che una diminuzione della base imponibile su cui calcolare le provvigioni conduca ad un aumento delle stesse, rispetto a quelle calcolate su una base imponibile maggiore.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la difesa di RI MP denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 409, n. 3, e 429 c.p.c, nonché vizio di motivazione. Ricordato che con il ricorso introduttivo aveva chiesto anche interessi e rivalutazione sulle somme rivendicate, e che con il primo motivo dell'appello incidentale aveva lamentato il fatto che il Pretore non avesse applicato l'art. 429, terzo comma, c.p.c., deduce che erroneamente il Tribunale non ha accolto tale motivo, riconoscendo i soli interessi legali.
Sottolinea il fatto che i diritti maturati si riferivano al periodo dal 12.11.1988 al 12 11.1993, prima, quindi, della modifica di cui all'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e richiama l'orientamento di questa Corte sulla necessità che gli interessi legali vadano computatì sulla somma rivalutata. Il motivo è fondato.
L'appellante incidentale aveva, infatti, espressamente lamentato, alle pagine 13, 14 e 15 della memoria di costituzione in secondo grado, contenente l'appello incidentale, la mancata attribuzione della rivalutazione monetaria chiesta nel ricorso;
e tale richiesta ha ripetuto nelle conclusioni della ricordata impugnazione incidentale.
Il Tribunale ha implicitamente rigettato tale motivo di appello, dichiarando dovuti, sulla somma riconosciuta all'ex agente, solo gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole provvigioni. I giudici di appello non hanno tenuto conto del fatto che nell'ambito dei crediti di lavoro soggetti alla rivalutazione di cui all'art. 429, terzo comma, c.p.c., rientrano tutti i crediti derivanti dai rapporti enumerati dall'art. 409, inclusi quelli di agenzia (Cass., 11 giugno 1990 n. 5652; 20 febbraio 1993 n. 2052). Quanto, poi, al cumulo fra interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro maturati in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 724 del 1994, che introdusse per tali crediti il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione (divieto venuto meno, peraltro, per i crediti di lavoro dei dipendenti privati, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 2000), va ribadito che gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore (Cass., S.U., 29 gennaio 2001 n. 38). Con il secondo motivo, la difesa di RI MP deduce che l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale fa venir meno ogni giustificazione alla compensazione delle spese disposta dal Tribunale, compensazione fondata sul sostanziale rigetto di entrambi i ricorsi.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, con conseguente cassazione, entro tali limiti, della sentenza impugnata;
il giudice di rinvio provvederà anche alla nuova regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del giudizio di appello davanti al Tribunale di Orvieto.
In conclusione, vanno accolti il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale;
la sentenza va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Perugia.
Il giudice di rinvio, al quale, come già anticipato, si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, provvederà ad ovviare alla illogicità rilevata in ordine alla liquidazione delle provvigioni, ed attribuirà interessi e rivalutazione, secondo il principio di diritto affermato con la sentenza n. 38/S.U. del 29 gennaio 2001, sulle somme spettanti all'ex agente.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale, rigetta gli altri motivi del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo dell'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2002