Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è demandata al giudice di merito, le cui valutazioni sono sindacabili in cassazione solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che ai fini dell'inquadramento nella qualifica di tecnico superiore della settima categoria, a norma del c.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, relativo al biennio 1987-1989, è richiesto l'espletamento anche di un'attività di coordinamento e controllo, che deve riguardare l'attività di altri dipendenti e non limitarsi a un coordinamento di atti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) ON GE, elettivamente domiciliato in Roma, via Cavour, n. 221, presso l'avv. Fabio Fabbrini, che, unitamente all'avv. Leopoldo Spedaliere, lo rappresenta e difende con procura speciale aposta a margine del ricorso;
2) Avv. Leopoldo Spedaliere in proprio, come sopra domiciliato;
- ricorrenti -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sesto Rufo n. 23, presso l'avv. Nicola Corbo che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6030 in data 29 novembre 1997 (R.G. 42125/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/11/2000 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Corbo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dalla società Ferrovie dello Stato e in contumacia dell'appellato, ha rigettato la domanda, accolta, invece dal Pretore della stessa sede, proposta dal dipendente GE RO per l'inquadramento nella superiore qualifica di tecnico superiore, settima categoria, con decorrenza 5 marzo 1988 ed il pagamento delle relative differenze retributive.
Il Tribunale ha rilevato che, secondo le disposizioni del contratto collettivo, le mansioni del "tecnico superiore" consistono nello svolgimento di attività amministrativa, tecnica o contabile anche con funzioni di coordinamento e settore;
che i compiti espletati dall'RO rientravano nella qualifica attribuitagli (segretario tecnico di sesta categoria) perché non comprendevano le funzioni di coordinamento e controllo, essendosi limitato alla preparazione dei documenti contabili relativi a lavori di ristrutturazione di impianti, verificando l'esecuzione degli appalti, senza profili di controllo gerarchico e tecnico sulle persone addette ai lavori. In ordine alle spese del giudizio, poste dal Pretore a carico della parte convenuta con attribuzione a favore del procuratore, il Tribunale ha disposto la compensazione per i due gradi di giudizio. Per la cassazione della sentenza ricorrono GE RO e l'avv. Leopoldo Spedaliere in proprio, già difensore dell'RO in primo grado, per due motivi. Resiste con controricorso la società Ferrovie dello Stato, che ha depositato altresì memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
1. Deve essere esaminato con priorità il secondo motivo del ricorso, perché il primo, concernente la statuizione sulle spese, resterebbe assorbito nell'eventuale cassazione della sentenza in accoglimento del motivo attinente al "merito" della controversia. Il motivo denunzia erronea e falsa interpretazione dell'allegato 1, quadro 2, c.c.n.l. per i dipendenti delle ferrovie statali per il biennio 1987-1989; erronea e falsa interpretazione degli art. 1362 ss. c.c.; erronea e falsa interpretazione del decreto ministeriale 1085/1985.
Deduce il ricorrente che le funzioni di coordinamento e controllo non vanno intese nel senso di coordinamento gerarchico dei dipendenti, come poi è risultato chiaro dal successivo contratto collettivo (1990/ 1992) a decorrere dall'1/1/1990, che ha previsto l'acquisizione della settima categoria unicamente in forza dell'anzianità di servizio descrivendo unitariamente i profilì professionali compresi dei livelli 5^ 6^ e 7^ senza alcun riferimento alle funzioni di coordinamento e controllo. Elementi in tal senso si desumevano già dal decreto ministeriale n. 1085 del 1985, nella parte in cui specificava il contenuto delle mansioni appartenenti alla settima categoria siccome comportanti lo svolgimento solo eventuale di:
attività di coordinamento di settori di lavoro, con ciò facendo comprendere che il controllo non è quello di tipo gerarchico sui dipendenti, potendo rientrare nella nozione i compiti di verifica e collaudo dei lavori appaltati.
In particolare, il termine "anche" impiegato dalla norma collettiva del 1988 doveva intendersi nel senso di "eventuale" e, soprattutto, era funzionale a distinguere le mansioni di settima categoria da quella di ottava e nona, sicché doveva leggersi la distinzione tra sesta e settima come posta con esclusivo riferimento al grado di autonomia, anche in coerenza con l'assetto precedente del decreto ministeriale e quello del successivo contratto collettivo. Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
In primo luogo, a prescindere dall'astratta incongruenza della tesi secondo la quale elementi di interpretazione del regime giuridico del rapporto di lavoro dettato da un contratto collettivo avrebbero dovuto trarsi da regolamentazioni diverse, precedenti e successive, si tratta di elementi di fatto (disposizioni di un atto amministrativo e di un contratto collettivo) che il Tribunale non considera nella motivazione della decisione, ne' risulta dalla sentenza che siano entrati a far parte delle risultanze della causa. Pertanto, non è ammissibile la denuncia di vizio della .motivazione al riguardo, in quanto sarebbe stato onere del ricorrente far valere la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla ritualità e tempestività delle allegazioni e produzioni. Quanto alla contestazione della lettura data dal giudice di merito alla clausola contrattuale, le deduzioni del ricorrente si risolvono in definitiva nel contrapporvi, inammissibilmente, quella ritenuta da lui esatta. Ciò è particolarmente evidente nell'affermazione che le parole "anche con, funzioni di coordinamento, di controllo" dovevano intendersi nel senso che non erano funzionali a segnare la differenza con le mansioni della qualifica inferiore, ma indicavano compiti che potevano essere svolti da un dipendente di settima categoria solo eventualmente, al fine di segnare la differenziazione con la categoria superiore. Si aggiunge che non sono neppure riportate le clausole contrattuali relative ai profili professionali della categoria superiore, cosicché rimane priva di concreti contenuti la denunzia di violazione dell'art. 1363 c.c. Del resto, con riferimento ad analoga controversia, la giurisprudenza della Corte ha affermato che nel caso in cui il profilo di una qualifica dettato da un contratto collettivo richieda un'attività di "coordinamento e controllo" è viziata per inadeguatezza dell'indagine ermeneutica e della relativa motivazione la decisione del giudice di merito che, sulla premessa che l'espressione può riferirsi sia al coordinamento e controllo di atti, sia al coordinamento di persone, abbia ritenuto sufficiente ai fini del superiore dell'inquadramento un'attività del primo tipo, senza considerare che solo nel secondo significato la mansione implica poteri di ordine, di direttiva, di controllo, tali da esprimere una professionalità di più alto livello (Cass. 14 agosto 1998, n. 7998). La sentenza impugnata ha, appunto, ritenuto che la qualifica di segretario tecnico superiore fosse caratterizzata dalle mansioni di coordinamento e controllo, idonee a diversificarla da quella del segretario tecnico e proprio perciò da intendere come coordinamento e controllo di attività e non di atti. Il motivo di ricorso, come si è osservato, non contiene censure atte a comprovare la non correttezza del procedimento decisionale, il cui risultato resta, quindi, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità.
1. Il primo motivo di ricorso concerne la posizione del ricorrente avv. Leopoldo Spedaliere e la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata. Con esso si denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 329 e 330 c.p.c. perché, in difetto di notificazione della sentenza di primo grado anche al procuratore della parte in proprio, in quanto distrattario delle spese, il Tribunale non poteva modificare il capo relativo alle spese medesime, essendo configurabile acquiescenza in mancanza della notificazione al procuratore, da considerare parte in relazione a tale capo della sentenza.
Il motivo è destituito di fondamento giuridico.
IL procuratore distrattario è parte soltanto limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese (non alla statuizione sulle spese), ed alle censure, quindi, che tale capo specificamente e direttamente investono. Egli, quindi, non è legittimato a proporre impugnazione, deducendo motivi, che, sia sotto il profilo processuale che sotto quello sostanziale, attengano comunque alla causa, quale si è svolta tra le parti del rapporto controverso, compresa la decisione in ordine alle spese. Ne segue che il distrattario è legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questa, si investe il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura. Nel caso in esame, l'appello non si appuntava contro l'attribuzione delle spese al procuratore in primo grado del lavoratore, e qualora l'appello fosse stato proposto anche contro di lui, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che il distrattario in primo grado, non era legittimato a partecipare al giudizio di appello (vedi, per tutte, Cass., sez. un., 2 agosto 1995, n. 8458).
3. In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, la Corte ritiene la sussistenza di giusti motivi per compensarle tra le parti in considerazione del difforme esito dei giudizi di merito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001