Sentenza 17 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7754 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLI07754/03 IN NOME DEL OL ITAL ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 19671/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Cron. 17102 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud.17/01/03 Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PROFESSIONAL S.P.A., in persona del legale ELECTROLUX rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2003 in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo 296 -1- --- . . RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo studio dell'avvocato unitamente all'avvocato ROMEO rappresenta e difende BIANCHIN, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 748/00 del Tribunale di UDINE, depositata il 30/06/00 R.G.N. 2/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato SGROI ANTONINO per delega FONZO;
VINCENZO per delega udito l'Avvocato PORCELLI SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 19671/2000 r.g.n. ud. 17 gennaio 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Società ELECTROLUX PROFESSIONAL s.p.a., premesso che per il periodo 1980-1985, non aveva applicato la fiscalizzazione sugli oneri previdenziali dei dirigenti pagando i contributi con riserva di ripetizione, successivamente richiedeva il rimborso di quanto versato. L'INPS provvedeva al rimborso, sia pure con ritardo rispetto alla domanda amministrativa svolta. La Società, però, chiedeva anche la corresponsione degli interessi e della rivalutazione maturati sulle somme rimborsate e costituenti indebito. A fronte del mancato accoglimento della richiesta, la Società proponeva ricorso al Pretore del lavoro di Pordenone, il quale accoglieva parzialmente la richiesta della ricorrente, riconoscendo la spettanza di interessi e rivalutazione dalla data di delibera del Consiglio d' Amministrazione INPS al rimborso dei contributi. L'INPS proponeva appello, contestando il diritto al cumulo di interessi e rivalutazione. Il Tribunale di Pordenone annullava integralmente la decisione del Pretore, in quanto, pur affermando che gli interessi e rivalutazione decorrono dalla domanda amministrativa, nel caso di specie non sarebbero spettati, in quanto non richiesti in sede di domanda amministrativa. Contro tale decisione proponeva ricorso la Società e questa Corte, con sentenza n. 2294 del 1999, lo accoglieva cassando con rinvio al Tribunale di Udine. Più precisamente, con tale sentenza, si è ribadito l'orientamento già fissato da Cass. S.U. n.7269 del 1994, riguardo all'equiparazione della domanda amministrativa alla domanda giudiziale, con la conseguente spettanza, in ogni caso, di interessi e rivalutazione dalla proposizione di tale domanda. In relazione poi alla concreta misura di interessi e rivalutazione nel caso spettanti, questa Corte stabiliva che: "Non è possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 19671/2000 r.g.n. 3 ud. 17 genn. 2003 384 c.p. c. poiché deve essere preso in esame il motivo d 'appello, dichiarato assorbito dal Tribunale, relativo all'asserito errore nel conteggio degli interessi e della rivalutazione;
quindi cassava l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Udine. La Società procedeva a riassumere la causa avanti al Tribunale di Udine, chiedendo, in base al principio enunciato dalla Corte, la condanna dell'INPS al pagamento degli interessi e la rivalutazione (sulla contribuzione indebitamente versata e poi restituita) maturati dalla data della domanda amministrativa a quella dell'effettivo rimborso della sorte capitale. Per quanto riguarda il rapporto tra interessi e rivalutazione, la Società svolgeva tre diverse ipotesi alternative, corredate di conteggi analitici: 1) cumulo di interessi (calcolati sul capitale annualmente rivalutato) e rivalutazione;
2) cumulo di interessi (senza rivalutazione annuale) e rivalutazione;
3) interessi e rivalutazione per la sola parte non coperta dalla rivalutazione. La rivalutazione richiesta veniva peraltro contenuta dalla Società nei limiti del danno costituito dalla perdita del potere d'acquisto della moneta (svalutazione ), calcolata secondo i coefficienti ISTAT ufficiali. L'INPS si costituiva in giudizio, non contestando la spettanza alla ricorrente Società degli interessi dalla domanda amministrativa. Contestava tuttavia la spettanza oltre che degli interessi.Janche della rivalutazione. Con la sentenza n. 748/2000 il Tribunale di Udine accoglieva la richiesta della Società condannano l'INPS a pagare "il maggior danno corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT ed il tasso legale degli interessi all'epoca vigente dalla data della domanda amministrativa al saldo. Contro tale statuizione della sentenza ricorre ora l'INPS con un unico motivo di impugnazione. Resiste con controricorso la società intimata, che ha presentato anche memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE ud. 17 genn. 200319671/2000 r.g.n. 4 1. Con un unico motivo d'impugnazione, lamentando la violazione dell'art. 1224 c.c., l'INPS afferma che il Tribunale di Udine avrebbe erroneamente riconosciuto la rivalutazione monetaria (nella parte eccedente gli interessi legali) "in totale assenza di prova", basandosi solo su ragionevoli presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore. Ci sarebbe un asserito contrasto con il principio secondo cui il danno da svalutazione non potrebbe essere provato tramite il semplice ricorso al fatto notorio e a fatti presuntivi. 0 2. Il ricorso è infondato. La pronuncia impugnata ha fatto applicazione del principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte (ex plurimis Cass. 16 luglio 2002, n. 10304, Cass. 21 febbraio 2002 n.2508, Cass. 8 maggio 2001 n.6420, Cass. 7 febbraio 2001 n.1770, Cass. 11 dicembre 2000 n. 15594, Cass. 26 ottobre 2000 n. 14089, Cass. 15 gennaio 2000 n. 409, Cass. 10 giugno 1999 n.5732, Cass. 11 maggio 1998 n.4743, Cass. 23 aprile 1998 n. 4184, Cass. 17 marzo 1998 n. 2865, Cass. 11 febbraio 1998 n. 1403, Cass. 5 dicembre 1997 n. 12343, Cass. 1 agosto 1996 n. 6916, Cass. 5 aprile 1996 n.3187, Cass. 28 novembre 1995 n.12272, Cass. 30 maggio 1995 n.6066, Cass. 1 settembre 1993 n. 9204, Cass. 3 aprile 1993 n.4027, Cass. 19 novembre 1991 n.12381, Cass. 23 maggio 1990 n.4666, Cass. 5 ottobre 1988 n. 5365, Cass. 24 aprile 1987 n.4011, Cass. 28 febbraio 1987 n.2161, Cass. 7 aprile 1986 n.2415, Cass. 4 marzo 1986 n.1345), non infirmata dall'opposta giurisprudenza minoritaria (Cass. 21 luglio 2001 n.9956) seppur ripresa recentemente da Cass. 23 ottobre 2002 n. 14970 secondo cui, ove il creditore, del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto casualmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'id quod plerumque accidit, che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi. Ed 19671/2000 r.g.n. 5 ud. 17 genn. 2003 -ha puntualizzato in particolare Cass. 11 dicembre 2000, n. 15594 - per il infatti creditore, il quale abbia la qualità di imprenditore commerciale e deduca di aver subito un maggior danno>> ex art. 1224, 2° comma, c.c. dal ritardo del debitore nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria, la presunzione di ricorso al credito da parte dello stesso si connette alla normalità del finanziamento, salvo che non si provi la specifica e permanente sufficienza dell'autofinanziamento, pur in presenza di ritardi considerevoli nell'adempimento di obblighi solutori di consistenti somme da parte del debitore, solo in tal caso dovendosi limitare la liquidazione del maggior danno alla sola perdita del differenziale dei frutti ed interessi attivi rispetto all'interesse legale;
cfr. anche Cass. 11 febbraio 1998, n. 1403, secondo cui deve essere riconosciuto il risarcimento del maggior danno, ragguagliato alla svalutazione monetaria intervenuta dalla data di maturazione del credito a quella della decisione, al creditore che fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità della somma;
tuttavia, quando risulti certa la sua qualità di imprenditore commerciale, tale prova non è necessaria, ben potendosi dedurre in tale situazione che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata impiegata in modo da evitare o ridurre gli effetti della svalutazione monetaria. In particolare, mette conto richiamare soprattutto Cass. 26 ottobre 2000 n. 14089 che, proprio in tema di restituzione di contributi previdenziali erroneamente versati dall'imprenditore, ha rigettato - dopo aver dato ampiamente conto della giurisprudenza in materia - analogo ricorso dell'INPS, che si doleva dell'erronea applicazione dell'art. 1224 c.c., per aver i giudici del merito riconosciuto il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria in ragione della qualità di imprenditore del creditore. C'è d'altra parte da considerare che - una volta riconosciuto, come principio di diritto, che il fatto notorio della svalutazione monetaria coniugato all'accertamento dell'esercizio dell'attività di impresa da parte del creditore è idoneo a livello di presunzione semplice. a comprovare il maggior danno subito dal creditore oltre gli - interessi legali a causa del colpevole inadempimento del debitore - l'apprezzamento in concreto dello stesso è rimesso al giudice del merito,che può ritenerlo sufficiente al fine della prova del danno differenziale, senza che per ciò solo si alteri il principio 19671/2000 r.g.n. 6 ud. 17 genn. 2003 nominalistico delle obbligazioni pecuniarie che regola l'adempimento, ma non limita di per sé le conseguenze dell'inadempimento. E nella specie di inadempimento si tratta, atteso che il danno differenziale è stato chiesto dalla società ricorrente solo dalla data della domanda di rimborso e non già da quella dell'effettuazione del pagamento indebito;
sicché, una volta chiesto il rimborso, l'Istituto doveva considerarsi in mora e da quella data il principio nominalistico delle obbligazioni pecuniarie recedeva rispetto all'obbligo dell'integrale risarcimento del danno governato dall'art. 1224 c.c.. Il ricorso va pertanto, interamente respinto. Alla soccombenza consegue la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'Istituto resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 13,00 oltre euro 1.500 (millecinquecento) per onorario d'avvocato. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Amoroso) (Vincenzo Trezza) Кисенка чем Einken мочой CANCELLIERE Depositato in Cancelleria M 17 MAG. 2003 E Carselle R Boggi, P U S IL CANCELLIER мой an. 2003 19671/2000 r.g.n. 7