Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2001, n. 1770
CASS
Sentenza 7 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'azione di riduzione del prezzo dell'appalto, prevista dall'art. 1668, comma primo, cod. civ., pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni disciplinata dalla medesima norma, costituisce anch'essa un rimedio volto a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale, sicché la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed è, quindi, rivalutabile in relazione al diminuito potere d'acquisto della moneta. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha peraltro ritenuto esente da censure la decisione del giudice del merito, la quale aveva negato la rivalutazione monetaria del debito dell'appaltatore per l'assenza di un apprezzabile decremento derivante dal diminuito potere di acquisto della moneta, essendo stato il danno da svalutazione, nel caso concreto, sostanzialmente eliso per essersi il committente avvalso dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. ed avendo quindi conservato la disponibilità della somma di denaro costituente il residuo prezzo dell'opera).

Nel caso in cui il creditore, del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto casualmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi.

Commentari2

  • 1Cassazione: liquidazione maggior danno, sentenza n. 19499-2008
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 25 aprile 2012

  • 2Obbligazioni pecuniarie, rivalutazione, calcolo, precisazioni, necessitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2001, n. 1770
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1770
Data del deposito : 7 febbraio 2001

Testo completo