Sentenza 7 febbraio 2001
Massime • 2
L'azione di riduzione del prezzo dell'appalto, prevista dall'art. 1668, comma primo, cod. civ., pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni disciplinata dalla medesima norma, costituisce anch'essa un rimedio volto a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale, sicché la somma liquidata a tale titolo non è soggetta al principio nominalistico ed è, quindi, rivalutabile in relazione al diminuito potere d'acquisto della moneta. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha peraltro ritenuto esente da censure la decisione del giudice del merito, la quale aveva negato la rivalutazione monetaria del debito dell'appaltatore per l'assenza di un apprezzabile decremento derivante dal diminuito potere di acquisto della moneta, essendo stato il danno da svalutazione, nel caso concreto, sostanzialmente eliso per essersi il committente avvalso dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. ed avendo quindi conservato la disponibilità della somma di denaro costituente il residuo prezzo dell'opera).
Nel caso in cui il creditore, del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale, deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto casualmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2001, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC IO nella sua qualità di socio e leg. rappr. dell'Impresa AC SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO PASCAL 10, presso lo studio dell'avvocato SCALA UGO, che lo difende unitamente all'avvocato ZIRILLI IO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALEGNAMERIA FAPES SNC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2314/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 11/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 3 settembre 1990 la CO s.n.c. impresa edile - premesso: che aveva commesso in appalto alla Falegnameria F.a.p.e.s. s.n.c. la realizzazione e la sistemazione di serramenti ed infissi in un suo cantiere in Solbiate;
che l'opera era risultata affetta da difformità e vizi, tempestivamente denunziati, alla cui eliminazione aveva provveduto, a proprie spese, essa committente - convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Varese, la Falegnameria perché fossero pronunziate la riduzione, ai sensi dell'art. 1668 c.c., del prezzo dell'appalto, dalle pattuite L. 26.013.672 a L. 17.382.712, e la condanna della convenuta al risarcimento dei "danni patititi e patendi" da liquidarsi in via equitativa e da compensarsi con il residuo credito del prezzo. Costituitasi nel giudizio, la convenuta negò fondamento alle domande della CO che riconvenne perché costei fosse condannata al pagamento del prezzo dell'opera.
All'esito dell'istruttoria, il tribunale adito ridusse di L. 7.762.352, pari agli esborsi sopportati della committente per l'eliminazione dei vizi e delle difformità denunziati, il prezzo dell'opera convenuto in L. 26.013.352 e, avendo ritenuto non provati i danni lamentati dalla committente, la condannò, avendo accolto per quanto di ragione la domanda riconvenzionale della appaltatrice, al pagamento in favore di costei del residuo prezzo dell'opera in L. 18.251.320, "oltre gli interessi legali dal 9 novembre 1990, data della proposizione della domanda riconvenzionale, al saldo e rivalutazione monetaria del capitale nella misura percentuale pari all'eventuale supero degli indici istat sul tasso legale degli interessi", infine compensò integralmente le spese del giudizio. Adita con il gravame della CO, cui aveva resistito la Falegnameria la corte di appello di Milano, con sentenza dell'11 luglio 1997, ha rigettato l'impugnazione. Correttamente - ha osservato la corte di merito - il tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria degli ulteriori danni in mancanza non tanto della prova del pregiudizio quanto della deduzione dell'esistenza di danni ineliminabili o non eliminati nonostante i plurimi interventi riparatori. Infatti mentre nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio e nelle relative conclusioni si erano prospettati vizi e difformità dell'opera eliminati a spese della committente medesima, solo nella comparsa conclusionale si erano dedotto il pregiudizio conseguente al ritardo dell'utilizzazione dell'opera conseguente alla primaria necessità di eliminarne i vizi. Doveva, comunque, rilevarsi l'inammissibilità del mezzo di prova testimoniale richiesto con l'appello e diretto a far acquisire questo ulteriore pregiudizio economico per la generica formulazione dei relativi capitoli e per la mancata indicazione delle persone da escutere.
Correttamente, altresì, il tribunale aveva fissato la decorrenza degli "accessori" dalla data della proposizione della domanda giudiziale "ai senso dell'art. 1224 c.c.. Inoltre, quanto al diniego degli "accessori", peraltro richiesti espressamente per la prima volta in appello, concernenti il credito della riduzione del prezzo, corretta era la pronunzia del primo giudice avendo costui ritenuto che l'eccezione di inadempimento aveva legittimato l'attore a non pagare il residuo prezzo sino alla data degli esborsi riparatori di cui alle ricevute fiscali del 4 aprile e del 7 maggio 1990.
Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo tre motivi di doglianza, ricorre la CO s.n.c.; non espleta attività difensiva l'intimata Falegnameria Fa.p.e.s. s.n.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 1277 c.c. e, in subordine, quella del II comma dell'art. 1224 c.c. La corte di merito - osserva la società CO - ha confermato la sentenza del tribunale in punto di condanna dell'odierna ricorrente al pagamento in favore della società convenuta del prezzo residuo dell'opera oltre agli interessi legali dalla data della domanda riconvenzionale del 9 novembre 1990, al saldo e alla rivalutazione monetaria della somma capitale nella misura percentuale pari all'eventuale supero degli indici istat sul tasso legale degli interessi.
Palese è in questa statuizione l'inosservanza dell'art. 1277 c.c. a tenore del quale i debiti originariamente pecuniari, "di valuta", come nella specie, si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
Ove, invece, con la statuizione in esame il giudice del merito avesse voluto riconoscere la concreta risarcibilità del maggior danno determinato dalla perdita di valore della moneta, nondimeno la pronunzia si porrebbe in contrasto con il principio di diritto consolidato a tenore del quale di questo maggior pregiudizio il creditore insoddisfatto deve fornire la prova non operando in proposito alcun automatismo: onere probatorio, questo, non ottemperato dalla società creditrice, odierna intimata. La corte dissente da queste censure.
Esula nella specie la denunziata violazione del c.d. "principio nominalistico" che domina i debiti "di valuta, posto dall'art. 1277 c.c., poiché, come finisce per l'ammettere la stessa ricorrente, il giudice del merito ha riconosciuto la risarcibilità del "maggior danno", palese nell'esplicito riferimento al disposto del II comma dell'art. 1224 c.c., determinato dalla svalutazione monetaria verificatasi nel tempo della mora dell'obbligazione pecuniaria del prezzo dell'appalto (art. 1224 c.p.v. c.c.) nella misura differenziale fra l'entità del decremento del valore della moneta ed il tasso degli interessi moratori: consentendo, quindi, il ristoro di quel danno, da indisponibilità della somma di danaro in credito, non risarcita dalla misura degli interessi moratori.
Nè considera la ricorrente che quando, come nella specie, il creditore dell'obbligazione pecuniaria, del quale non sia controversa la qualità di imprenditore, deduca di aver subito dall'inadempimento il pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento di questo "maggior danno" subito nel tempo della mora del debitore, che egli fornisca la prova di un pregiudizio concreto casualmente ricollegabile alla indisponibilità della somma in credito, dovendosi presumere in base all'"id quod plerumque accidit" che, se vi fosse stato il tempestivo adempimento, quella somma sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi (in proposito vedansi anche le pronunzie di questa corte nn. 1403/98 e 4184/98). Con il secondo motivo, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 1668 c.c. e comunque dell'art. 345 c.p.c. in punto di diniego della rivalutazione monetaria del debito dell'appaltatore ex art. 1668 c.c.. La norma - osserva la società CO - prevede, in caso di vizi dell'opera e, in alternativa all'eliminazione degli stessi ad iniziativa dell'appaltatore, la riduzione del prezzo, che avendo funzione risarcitoria, non è soggetta al rigore del "principio nominalistico", proprio delle obbligazioni originariamente pecuniarie.
Nella specie, il giudice del merito non ha rivalutato l'importo degli esborsi riparatori dell'odierna ricorrente pari alla misura della chiesta ed ottenuta riduzione del prezzo dell'opera. Nè questa domanda, introdotta con la citazione in appello avrebbe potuto ritenersi "nuova" poiché, vertendosi in tema di debito di valore, la rivalutazione, finalizzata alla reintegrazione patrimoniale, realizza il "petitum" originario così che può essere anche liquidata "ex officio iudicis".
Queste doglianze non possono trovare adito.
La corte consente alle proposizioni della ricorrente concernenti la qualità di debito "di valore" del corrispondente credito della riduzione del prezzo dell'opera che si sia rivelata affetta da vizi e difformità e della possibilità del creditore di richiederne espressamente la rivalutazione per la prima volta nel giudizio di appello.
L'azione di riduzione del prezzo per difformità e vizi dell'opera - che il primo comma dell'art. 1668 c.c. assegna al committente - pur avendo finalità diverse da quella risarcitoria delle eventuali ulteriori conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento imputabile all'appaltatore, costituisce anche essa un rimedio diretto a riparare l'immediata conseguenza pregiudizievole del mantenimento del prezzo dell'opera che sia poi risultata affetta da vizi e/o difforme.
Ne consegue che la somma di danaro liquidata a tal titolo non è soggetta al rigore del principio nominalistico dettato dall'art. 1277 c.c. ed è quindi "rivalutabile" in relazione immediata al decremento del potere di acquisto della moneta (in proposito vedansi anche le pronunzie di questa corte nn. 4839/98 e 977/99). Vertendosi, pertanto, in materia di debito "di valore", la rivalutazione del corrispondente credito è diretta alla reintegrazione del patrimonio del suo titolare e la relativa domanda, anche se espressamente formulata per la prima volta in appello, non incontra la preclusione dell'art. 345 c.p.c. essendo diretta a realizzare l'originario "petitum".
Ne consegue che detta rivalutazione può essere disposta anche d'ufficio dal giudice in virtù del principio di correlazione tra chiesto e pronunziato (art. 112 c.p.c.), salva, ovviamente, la contraria volontà espressa dal creditore (in proposito vedansi anche la pronunzia di questa corte n. 6686/98). Senonché il giudice dell'appello, pur avendo rilevato la "novità" perché formalmente proposta per la prima volta in appello, della domanda di rivalutazione del credito della "riduzione del prezzo" dell'opera, ha pronunziato sul merito della richiesta, disattendendola.
La corte di merito, infatti, ha ritenuto corretto il diniego della "formale" rivalutazione di quel credito, in astratto non esclusa dal primo giudice, per aver costui ritenuto sostanzialmente che il patrimonio del creditore non avesse subito alcun apprezzabile decremento dall'accertato diminuito potere di acquisto della moneta per essere stato questo evento, astrattamente pregiudizievole, "eliso" dall'esercizio della facoltà, connessa all'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) di conservare la disponibilità della somma di danaro costituente il residuo prezzo dell'opera: così che del decremento del valore della moneta si era giovato il debitore del prezzo dell'opera.
Con il terzo motivo, in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. la ricorrente denunzia il vizio di omessa motivazione su punti decisivi della controversia.
La corte di merito - sostiene la CO - non ha reso ragione del riconoscimento della rivalutazione sul residuo credito del prezzo dell'opera ne' del diniego dei medesimi sulle somme erogate dall'odierna ricorrente per l'eliminazione dei vizi dell'opera stessa.
Queste doglianze sono infondate.
Le considerazioni esposte in punto di diniego del primo e del secondo motivo del ricorso rendono palese aver il giudice del merito dato sufficiente conto della ragioni che sorreggono la sua pronunzia su entrambe le questioni devolute con il mezzo di gravame. Con il quarto motivo, in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. la CO denunzia la nullità della pronunzia impugnata conseguente all'inosservanza dell'art. 244 c.p.c.. Nel giudizio di appello - assume la ricorrente - aveva chiesto, formulando "specifici capitoli", di provare per testi la ritardata consegna ai committenti degli immobili realizzati nel proprio cantiere di Solbiate conseguente alla necessità di eliminare i vizi dell'opera commessa alla Falegnameria e così l'esistenza di un ulteriore conseguenza pregiudizievole dell'inadempimento di costei. La corte di merito ha negato l'ammissione di quel mezzo di prova per mancata tempestiva indicazione delle persone da esaminare senza considerare che l'art. 244 c.p.c. consente questa indicazione anche dopo il provvedimento di ammissione del mezzo di prova. La corte dissente da questo motivo di doglianza.
Il giudice del merito ha negato l'ammissione del mezzo di prova testimoniale sotto il duplice profilo della "genericità" dei relativi "capitoli" e della mancata indicazione delle persone da esaminare: così fornendo al capo della pronunzia impugnata due autonome ragioni, ciascuna astrattamente idonea a sorreggerla, rispettivamente censurate nel motivo di ricorso.
Ne consegue che l'accoglimento del motivo postula quello di entrambe le censure.
Di questa la prima è certamente inaccoglibile.
In proposito il ricorso si rivela privo del requisito dell'"autosufficienza" che il n. 3 dell'art. 366 c.p.c. esige perché questa corte solamente dall'atto di impugnazione, senza far ricorso a fonti sussidiarie, possa trarre sufficiente conoscenza dei "fatti - sostanziali e processuali - di causa" al fine di poter verificare la correttezza delle censure.
La mancata riproduzione nel ricorso dei capitoli di prova testimoniale preclude la verifica della loro "specificità" e, con questa, della correttezza della censura.
Concludendo la disamina il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede al regolamento delle spese del giudizio di legittimità non avendo in questo l'intimata Falegnameria F.a.p.e.s. espletato attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2001