Sentenza 23 ottobre 2002
Massime • 1
Nell'azione proposta dal datore di lavoro per la restituzione di contributi previdenziali non dovuti trova applicazione il principio nominalistico, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, salvo, ex art. 1224 cod. civ., il riconoscimento degli interessi moratori in misura legale quale danno presunto, nonché il risarcimento del danno maggiore che il creditore provi di aver subito in conseguenza della mora, ivi compreso il danno da svalutazione monetaria, che va riconosciuto nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro; al fine di tale riconoscimento, lo stesso creditore non può limitarsi ad allegare la propria qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, essendo egli tenuto, in base al generale criterio dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.), a fornire indicazioni in ordine al danno da lui subito come effetto della indisponibilità del denaro determinata dall'inadempimento (quale, ad esempio, quello derivante da specifici investimenti programmati e non attuati), in modo da consentire al giudice di merito di verificare se lo stesso possa essersi verosimilmente prodotto, senza che la allegata qualità si risolva in un meccanismo di automatica rivalutazione di crediti (analogo a quello previsto per i lavoratori subordinati dall'art. 429 cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2002, n. 14970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14970 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. ULPIANO MORCAVALLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FENICE GRAFICA SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO FARRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE RUSSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15/99 del Tribunale di LODI, depositata il 12/01/99 R.G.N. 553/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato CORETTI per delega CORRERA;
udito l'Avvocato RUSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 15 depositata il 12 gennaio 1999, il Tribunale di Lodi, respingendo l'appello proposto dall'INPS, confermava la sentenza del Pretore della stessa città, in funzione di giudice del lavoro, con la quale l'Istituto era stato condannato a restituire alla Cooperativa La NI IC la somma di lire 199.041.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di contributi indebitamente versati senza applicazione dei benefici previsti dagli art. 8 e 25 della legge n. 223 del 1991. I giudici di appello, per quanto ancora rileva in questa sede, ritenevano che il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali su tale somma era giustificato, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., tenuto conto che la prova del maggior danno ben poteva essere dedotta da elementi presuntivi, quali la qualità di imprenditore e la conseguente necessità di ricorrere al prestito bancario.
Avverso tale decisione l'INPS propone ricorso per cassazione deducendo due motivi di impugnazione.
La cooperativa resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, deducendosi la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1224 cod. civ. nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, si lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto sulle somme spettanti in restituzione alla cooperativa il cumulo degli interessi e della rivalutazione, che comporta il duplice risarcimento del medesimo danno, dato che, a norma dell'art. 1224 cod. civ., la liquidazione del "maggior danno" può avere ad oggetto solo l'eccedenza rispetto all'indennizzo già coperto dagli interessi.
Con il secondo motivo, deducendosi ancora la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1224 cod. civ. nonché vizio di motivazione, si lamenta che il Tribunale abbia riconosciuto il diritto alla rivalutazione, quale risarcimento ulteriore rispetto alla corresponsione degli interessi, sulla base del solo elemento presuntivo costituito dalla qualità di imprenditore della cooperativa creditrice.
I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente attesane la connessione, sono fondati.
Nell'azione di ripetizione dell'indebito, quale quella per la restituzione di contributi previdenziali non dovuti dal datore di lavoro avente diritto a benefici legislativi, trova applicazione il principio nominalistico secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta mediante la restituzione della medesima quantità di moneta, salvo, ex art. 1224 cod. civ., il riconoscimento degli interessi moratori in misura legale quale danno presunto, nonché il risarcimento del danno maggiore che il creditore provi di aver subito in conseguenza della mora, ivi compresa il danno da svalutazione monetaria per la parte eccedente rispetto a quella risarcita con gli interessi legali (v. ex plurimis Cass. n. 11440 del 1996). Riguardo al riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno differenziale che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora, questa Corte ha ripetutamente osservato - a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2368 del 1986 - che un danno siffatto va ammesso nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro, essendosi precisato, altresì, che, al fine della quantificazione del danno, il creditore non può limitarsi ad allegare la propria qualità personale e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma è tenuto a fornire indicazioni in ordine al danno da lui subito come effetto della indisponibilità del denaro determinata dall'inadempimento (quale, ad esempio, quello derivante da specifici investimenti programmati e non attuati), in modo da consentire al giudice di merito di verificare se lo stesso possa essersi verosimilmente prodotto (v. ex plurimis Cass. n. 11870 del 1992, n. 5517 del 1997, n. 5678 del 1999, n. 9965 del 2001). Il Collegio condivide tale indirizzo anche se non ignora che, secondo altro orientamento pure presente nella giurisprudenza della Corte, è sufficiente la qualità di imprenditore a fondare, anche in assenza di prove ed allegazioni specifiche, la presunzione che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva e comunque destinata ad impieghi antinflattivi, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria (v. in tal senso Cass. n. 4184 del 1998, n. 9518 del 1999, n. 6420 del 2001). Appare anche rilevante, al riguardo, per escludere che la qualità di imprenditore debba far presumere ex se la sussistenza del danno predetto, la considerazione che una presunzione siffatta finirebbe per stravolgere il criterio fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 cod. civ., risolvendosi in una ingiustificata soluzione di favore per il creditore, il quale, per beneficiare del risarcimento, dovrebbe solo provare di appartenere ad una determinata categoria economica (in tali termini, cfr. la già citata Cass. n. 9965 del 2001). Può soggiungersi che una tale conseguenza avrebbe ben poca giustificazione anche sotto il profilo sistematico, comportando l'introduzione di un meccanismo di automatica rivalutazione analogo a quello previsto dall'art. 429 cod. proc. civ. (siccome ripristinato, limitatamente ai lavoratori dipendenti del settore privato, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di cumulo, di cui all'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per effetto della
sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000), senza alcun fondamento normativo e, anzi, nel contesto di una opposta tendenza legislativa, in cui il divieto di cumulo rappresenta la regola (alla stregua della disciplina dettata dal già citato art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994 e dall'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412) ed in cui una sostanziale valorizzazione di crediti pecuniari,
anche contrattuali, in relazione a particolari caratteristiche soggettive del creditore, necessiterebbe ancor più di una esplicita previsione normativa.
Nella specie, il Tribunale, a fronte di una specifica censura dedotta dall'INPS in sede di appello, ha desunto l'esistenza del maggior danno dalla semplice qualità di imprenditore della cooperativa La NI IC e dalla susseguente e normale necessità di ricorrere al prestito bancario.
Tale circostanza, peraltro, per quanto sopra osservato, non può ritenersi di per sè sufficiente, non potendosi far discendere dal fatto certo della qualità di imprenditore l'ulteriore circostanza del ricorso al prestito bancario, che, in mancanza di una specifico riferimento al caso concreto, rimane un fatto incerto e solo eventuale.
La carenza del ragionamento presuntivo adottato dal giudice di merito si risolve nel vizio di motivazione dedotto dall'Istituto previdenziale, il cui ricorso va dunque accolto sotto tale profilo. Pertanto, previa cassazione della impugnata sentenza, limitatamente al riconoscimento del danno da svalutazione monetaria, la causa va rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato nella Corte di Appello di Milano.
Il giudice di rinvio provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento del danno da svalutazione monetaria e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2002