Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie (nella specie, pagamento di canoni di locazione), l'obbligazione di risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria costituisce debito di valore, che può essere provato in base a criteri presuntivi fondati sulla prova dell'appartenenza del creditore ad una determinata categoria (imprenditore commerciale, risparmiatore abituale, creditore occasionale, piccolo consumatore). Peraltro, in mancanza di prova specifica dell'appartenenza ad una di tali categorie, è legittima la liquidazione della svalutazione secondo gli indici ISTAT, alla stregua del criterio adottabile con riguardo alla categoria dei piccoli consumatori, essendo presumibile che il creditore appartenga quantomeno ad essa.
Commentario • 1
- 1. Quando si applicano gli interessi commerciali moratori maggiorati secondo recenti sentenze della CassazioneAvv. Prof. Gianluca Sicchiero · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 28 marzo 2023
Cosa si intende per “interessi commerciali o moratori” sui debiti? Gli interessi commerciali moratori si caratterizzano per essere a un tasso molto elevato (di solito superiore al 10%) e si applicano normalmente nei rapporti tra imprese secondo la disciplina stabilita dal d.lgs. 231/2002. Ad esempio, quando un'impresa è in ritardo nel pagare ad un'altra impresa una fattuara, è stabilito che si applichino degli interessi moratori maggiorati al tasso che trimestralmente approva la B.C.E.. Il motivo di questa scelta legislativa è di “scoraggiare” ritardi nei pagamenti tra imprese. L'applicazione degli interessi commerciali moratori al di fuori dei rapporti a imprese L'art. 1284 c.c. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2002, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UR OL, TA RT, TA IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, che li difende, giusta procura speciale per Notar AL AN di Como e Lecco del 16/10/99 rep. n. 1301;
- ricorrenti -
contro
ZI MA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato AN VIANELLO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SERGIO MARIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AZ RO, ZI AN;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 22712/99 proposto da:
ZI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MELONI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato DONATO BARUFFINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
UR OL, TA RT, TA IA,
- intimati -
avverso la sentenza n. 2191/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 24/03/98 e depositata il 24/07/98 (R.G. 2836/93 + 3142/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Enrico CICCOTTI;
udito l'Avvocato Antonio VIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo PUZIO che ha concluso per l'accoglimento del 1^ e rigetto del 2^ motivo del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con citazione notificata l'8 - 10/2/86 OL UR, RT e IA TA, comproprietari iure hereditario di un immobile sito in Erba, via Leopardi n. 33, concesso in locazione ad uso bar- trattoria (con annessi due campi di bocce ed abitazione) a tre diversi conduttori succedutisi nel tempo (dapprima MA ZI, poi da settembre 1982 RO AZ ed infine AN ZI mediante cessione della locazione e dell'azienda, senza liberazione dei cedenti per le obbligazioni assunte ex art. 36 l. n. 392 del 1978), convenivano tutti i suddetti davanti al Tribunale di Como per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni arrecati all'immobile locato, nonché al pagamento di L.
5.742.700 per residuo canoni del periodo 11/11/82 - 10/5/85 ex art. 15 bis d.l. n. 9182 e di L.
2.476.000 a titolo di canone semestrale per l'anticipata risoluzione del rapporto locatizio.
I convenuti si costituivano e contestavano le avverse domande;
in particolare, la ZI chiedeva di essere comunque manlevata dal AZ e quest'MO di essere manlevato dal ZI. Acquisito l'accertamento tecnico-preventivo, espletata C.T.U. e prova testimoniale, concesso il sequestro conservativo sui beni dei convenuti fino all'importo di 30 milioni, il Tribunale adito, con sentenza 18 febbraio 1992, li condannava in solido al risarcimento dei danni arrecati all'immobile locato, nella misura di L. 31.850.142 all'attualità, con gli interessi legali dal maggio 1985 al saldo, nonché al pagamento di L. 4.031,487 per differenze canoni dovute ex art. 15 bis d.l. 9/82; condannava, inoltre, la ZI ed il AZ al pagamento, per lo stesso titolo, di L. 1.707.978, con interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c., accoglieva le domande di manleva, convalidava il sequestro conservativo e poneva a carico dei convenuti i due terzi delle spese giudiziali nonché quelle di C.T.U., compensandole nel resto.
Proponevano gravame, con atti separati, la ZI ed il ZI ed in via incidentale i TA mentre il AZ restava contumace e la Corte di Appello di Milano, previa riunione, con sentenza 24 luglio 1998, in parziale riforma di quella impugnata, escludeva il maggior danno ex art. 1224 c.c. sulle somme liquidate per residuo canoni e determinava i danni all'immobile in L. 15.913.868, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT da novembre 1986 e con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo, condannando gli appellanti principali, in solido, ai due terzi delle spese del grado (l'altro terzo compensato).
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i TA-UR, affidandolo a due motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la ZI ed il ZI, quest'MO proponendo ricorso incidentale, anch'esso sulla base di due motivi. I ricorrenti principali hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Ricorso principale. - Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1224 c.c. e 112 c.p.c. nonché il vizio della motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., formulano una duplice censura, lamentando:
A) con riguardo alla condanna per canoni non corrisposti, che il giudice di appello abbia escluso il maggior danno ex art. 1224, 2^ co., c.c. nei riguardi di tutti e tre i conduttori, malgrado il AZ fosse contumace, il ZI non avesse impugnato la relativa statuizione e, comunque, l'appello ritualmente proposto dalla ZI fosse infondato, costituendo la svalutazione monetaria un fatto notorio, riconoscibile anche in caso - come nella specie - di responsabilità contrattuale per inadempimento;
B) con riguardo alla somma liquidata per il risarcimento dei danni all'immobile (per la quale il Tribunale aveva disposto la rivalutazione fino alla data della sentenza - febbraio 1992 - con gli interessi moratori da maggio 1985, data del rilascio, al saldo) che il suddetto giudice, riconosciuta la rivalutazione fino alla data della sentenza di appello, avesse fissato la decorrenza degli interessi solo da tale data al saldo;
aggiungendo che, comunque, tale statuizione non era stata impugnata dal AZ e dal ZI. Orbene, con riguardo alla censura sub A) essa è totalmente fondata. Infatti, essendo pacifico che il punto rivalutazione monetaria non era stato appellato dal AZ e dal ZI, nei confronti di costoro la pronuncia era passata in giudicato, dal momento che emessa sentenza di condanna nei confronti di più condebitori solidali, ove l'appello sia proposto soltanto da uno di essi, la riforma della sentenza, da questo ottenuta, non giova agli altri condebitori che si siano astenuti dal proporre impugnazione (ex plurimis Cass. 1190/65 e 5082/90). Peraltro, la censura è fondata anche per quanto riguarda l'appellante ZI. In proposito, sono note sia l'elaborazione che le oscillazioni giurisprudenziali in materia di maggior danno e svalutazione monetaria. Ormai, se è pacifica la configurabilità come debito di valore della somma riconosciuta a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale (ex plurimis Cass. 11381/96), non vi è uniformità di orientamento sui criteri probatori da adottare, cosicché ancor oggi la Cassazione oscilla tra le pronunce che considerano la svalutazione come fatto notorio, come danno in re ipsa, che non abbisogna di essere provato neppure attraverso la prova - a carico del danneggiato - dell'appartenenza ad una determinata categoria creditoria e le sentenze, più rigorose, in cui si richiede la prova sia di tale appartenenza, sia del danno subito (nel primo senso, Cass. 346/99; nel secondo, Cass., 2879/99 e 4846/99). Al riguardo, questo Collegio ritiene preferibile un indirizzo intermedio e, cioè, che, in mancanza di una prova specifica sull'appartenenza ad una determinata categoria creditoria (imprenditore commerciale, risparmiatore abituale, creditore occasionale, piccolo consumatore) ove sia stata liquidata la svalutazione secondo gli indici ISTAT alla stregua del criterio adottabile nei confronti dell'ultima categoria (piccolo consumatore), la svalutazione possa essere riconosciuta, essendo presumibile che il creditore appartenga, quanto meno, a tale categoria (cfr. Cass. 9666/92). In questo senso, la censura va accolta anche nei confronti della ZI.
Per quanto concerne, invece, la censura B) - decorrenza degli interessi - essa è fondata nei riguardi del AZ e del ZI (con relativa conferma della pronuncia di prime cure), ma infondata nei confronti della ZI perché la Corte ambrosiana, rivalutando la somma risarcitoria alla data della sua pronuncia e facendo decorrere gli interessi legali da tale giorno (e non dal rilascio) al saldo, si è uniformata al principio già affermato da questa Corte (Cass. 4998/93 e 9542/93), evitando nel contempo di violare il divieto del cumulo tra rivalutazione ed interessi di cui alla nota sentenza delle S.U. 1712/95. Concludendo, il primo motivo va accolto per quanto di ragione. Con il secondo mezzo i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 1577 c.c. ed il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla quantificazione dei danni all'immobile (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), nella sostanza imputano al giudice di appello di essersi discostato, senza adeguata motivazione, dalle risultanze del C.T.U. e dalle liquidazioni effettuate in prime cure, omettendo altresì di considerare che i conduttori non avevano mai comunicato alla parte locatrice la necessità di effettuare le riparazioni straordinarie, come prescrive l'art. 1577 cit.
In particolare i ricorrenti principali lamentano: l'esclusione dei danni derivati dallo scoppio della tubatura nonché i danni al tetto;
l'ulteriore abbattimento degli importi conteggiati dal C.T.U. e già ridotti dal Tribunale, segnatamente per i campi di bocce;
l'obbligo posto a carico di essi locatori di regolarizzare l'impianto elettrico e di svuotare quello idrico.
Le esposte ed articolate censure non colgono nel segno. Esse si infrangono contro l'accertamento con cui il giudice di appello, esaminando distintamente le parti dell'immobile rinvenute in condizioni di deterioramento, ha ritenuto: che le opere di sistemazione del tetto costituivano manutenzione straordinaria, a carico dei locatori;
che l'MO conduttore (al quale incombevano gli obblighi relativi al rapporto locativo non soltanto fino all'abbandono di fatto dell'immobile ma fino al formale rilascio) non aveva però l'obbligo "curiosamente attribuito (gli))" dal C.T.U. di svuotare l'impianto idrico, la cui regolare manutenzione spettava alla parte locatrice;
che l'impianto elettrico era inadeguato non alla stregua della successiva legge n. 241/90 ma delle norme di normale sicurezza;
che le percentuali di abbattimento sulle quantità valutate dal C.T.U. e ridotte già dal Tribunale dipendevano dalla maggiore incidenza della vetustà e della mancata manutenzione straordinaria rispetto alle piccole riparazioni a carico dei conduttori. Si tratta di apprezzamenti di fatto, istituzionalmente devoluti ai giudici di merito ed incensurabili in cassazione ove, come nella specie, sorretti da una motivazione priva di errori giuridici e che sotto il profilo logico raggiunge un grado di sufficiente ragionevolezza. Resta solo da aggiungere, con riguardo alla pretesa omessa comunicazione ex art. 1577 c.c., che trattasi di eccezione nuova, non prospettata nei precedenti gradi e, quindi, inammissibile in questa sede.
Concludendo, il secondo motivo va rigettato.
Ricorso incidentale del ZI. - Va esaminata in primo luogo l'eccezione di inammissibilità sollevata in memoria dai URTA. Essa è fondata. Nel controricorso, infatti, manca totalmente l'esposizione sommaria dei fatti di causa, obbligatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 366, 1^ co., n. 3 e 371, 3^ co., c.p.c., ne' tali fatti sono desumibili dall'enunciazione dei motivi di censura. Conseguentemente, per costante giurisprudenza, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile (ex plurimis Cass. 357/75). Tirando i fili del discorso e concludendolo, l'impugnata sentenza va cassata in relazione ai profili di censura accolti riguardo al primo motivo del ricorso principale, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte a qua che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale;
cassa l'impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, anche per le spese di questo grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2002