Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2016, n. 12870
CASS
Sentenza 9 marzo 2016

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Massime1

Risponde non di ricettazione, ma dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1, comma settimo, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, cioh colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso strettamente personale. (Fattispecie relativa al rinvenimento, a bordo dell'auto guidata dall'imputato, di numerosi capi di abbigliamento di note marche, riportanti chiari segni di contraffazione, nella quale la corte territoriale aveva assolto l'imputato per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., in assenza di prova in ordine alla successiva destinazione alla vendita dei beni contraffatti, condannandolo invece per il delitto di ricettazione. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato tale condanna, difettando uno specifico accertamento sul titolo della detenzione).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2016, n. 12870
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12870
Data del deposito : 9 marzo 2016

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