Sentenza 8 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di decorrenza del termine breve per l'impugnazione, il comma primo dell'art. 326 cod.proc.civ. va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo (presente invece nel codice processuale civile precedentemente in vigore), i termini di cui all'art. 325 cod.proc.civ. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso e non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale della stessa, ma soprattutto subisca anche egli stesso gli effetti di quell'attività sollecitatoria ed acceleratoria ( espressamente individuata dal primo comma dell'art. 326 cod.proc.civ. nella notificazione della sentenza)che egli impone all'altra parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2001, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. LU Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. AN SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
DEV NO
LA COR A IA1SSAZON/ Oggetto
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente - I R.G.N. 17184/98 Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere - 21227/98
Dott. LU Francesco DI NANNI - Consigliere - i Cron. j1,e)11 Dott. AN SEGRETO - Rel. Consigliere - Rep.
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere Ud.20/10/00
ha pronunciato la seguente
RATE SUPRE CASSAZIONE
SENTENZA UFF IO COPIE
't3ic esta copia studio sul ricorso proposto da: SOLE i0oR E
CONDOMINIO VIA MANZONI 24 NAPOLI, in persona del suo per dirrtti L,_ 911_
Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato i IL CANCELLIER- E in ROMA VIA APULIA 13, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA 1 CASSAZIONE UFFIC 0131£
NAPOLITANO-BALDASSARRE, difeso dall'avvocato DORSA Rich sta c pia studio
,FERDINANDO, con studio in 80133 NAPOLI VIA S.TOMMASO i dal perdiriftiL.
D'AQUIN0,33 NAPOLI, giusta delega in atti;
8 6E 2001
- li CANCELLIERE
- ricorrente -
contro
COR7E•EMA ìJl AS
NE RT, NE ON, NE AT, NE PIM COPIE GI;
Riniesta copi studio
J_I=3 Sig.
2000 - intimati per diritti L.
(3 6 N, 2001
1665 e sul 2° ricorso n° 21227/98 proposto da: 144NCULIERJE -1-
NE RT, NE AT, NE AT, NE GI, elettivamente in ROMA VIA NICaTERA'
29, presso lo studio dell'avvocato ST ZERELLA E,
difesi dall'avvocato ARPAIA ALFREDO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali: -
nonchè contro
COND VIA MANZONI 24 NAPOLI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1324/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 20/5/1998, depositata il;
03/06/98; RG.1521/19971,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica :udienza dei 20/10/00 dal Consigliere Dott. AN SEGRETO;
udito l'Avvocato FERDINANDO DORSA;
udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore;
Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale inefficacia !
del ricorso incidentale;
in subordine il rigetto di entrambi i ricorsi.
-2-
Svolgimento del processo.
Il tribunale di Napoli, con sentenza 17.5.1989, dichiarata provvisoriamente esecutiva, in accoglimento della domanda proposta dal Condominio di via Manzoni 24, condannava i signori RT AN, RE e LU AI, a ripristinare l'originario stato dei luoghi, quale esisteva prima dell'inizio dei lavori da essi effettuati.
Il Condominio, agendo sulla base di questo titolo,
chiedeva fossero fissate le modalità dell'esecuzione nel ricorso al pretore di Napoli, depositato il 12.6.1989, indicava che i lavori di ripristino dello stato dei luoghi consistevano essenzialmente <nel riempimento dei profondi scavi abusivi compiuti dai AI per abbassare di circa 80 cm. l'originario piano di calpestio dei cantinati di loro proprietà ; nella eliminazione delle 3 bocche di lupo costruite dai AI;
nella chiusura dell'ingresso ai detti cantinati, realizzata dai AI sulla detta via Manzoni, previa trasformazione della precedente luce;
riduzione alle originarie misure dell'altra luce ivi esistente, ecc.›.
I AI, che con la citazione notificata il 27.6.1989 avevano proposto appello avverso la sentenza proponevano altresì opposizione all'esecuzione, sostenendo che il tribunale aveva ordinato la riduzione in pristino con riferimento agli scavi, ritenuti pericolosi per la statica del fabbricato, e non anche per le altre opere indicate nel ricorso.
Mentre l'appello veniva rigettato con sentenza 28.11.1990 della corte d'appello di Napoli, passata in giudicato, il tribunale di Napoli, decidendo sull'opposizione all'esecuzione, l'accoglieva in parte.
Il tribunale, con sentenza 28.10.1992, riteneva che il recupero della preesistente situazione dei luoghi, ordinato nella precedente decisione, non potesse prescindere da una riduzione delle bocche di lupo alle dimensioni preesistenti, perché l'istruttoria svolta nel corso di quel giudizio aveva accertato che la manomissione attuata dai signori AI per rendere agibile ed abitabile il locale cantinato era consistita anche nella riapertura e riquadratura di quelle bocche di lupo. Al contrario considerava il tribunale nella sentenza costituente titolo esecutivo non era stata fatta menzione della necessità di chiudere l'ingresso su via Manzoni e di ridurre un'altra delle luci, sicché a tanto si era illegittimamente provveduto in sede di esecuzione. La decisione, impugnata dal condominio in via principale e dai AI in via incidentale, era riformata dalla corte d'appello di Napoli.Questa, con la sentenza 12.2.1994, accoglieva integralmente l'opposizione: riteneva apparisse inequivocabile, da tutto il contesto del titolo esecutivo, che il ripristino dello stato dei luoghi in esso disposto fosse stato correlato a quei soli lavori che, oltre a costituire minaccia per la statica del fabbricato, avevano altresì illegittimamente inciso su beni condominiali, quali il suolo ed il sottosuolo del fabbricato, non anche a quegli altri, oggetto della pretesa esecutiva del
Condominio, che - come poteva dedursi dalla lettura della prima sentenza del tribunale - non erano stati fatti oggetto di doglianza da parte del Condominio e che erano stati menzionati dai primi giudici solo perché il consulente tecnico aveva riferito di essi per indicare quale ristrutturazione i AI erano venuti eseguendo nel loro locali.
Il Condominio proponeva ricorso per cassazione.
La Cassazione, con sentenza 15.1.1997, n. 377, cassava l'impugnata sentenza per sussistenza di vizi motivazionali nell'interpretazione del titolo esecutivo ed osservava che, nell'interpretare una sentenza di condanna, per individuare il diritto oggetto dell'accertamento e la prestazione cui l'obbligato é stato condannato, é
necessario porre in relazione dispositivo e motivazione, •
attenendosi a quanto risulta dal testo della sentenza e senza che sia possibile in linea di principio dare rilievo ad elementi estranei al titolo, se non in quanto e nei limiti in cui sia la stessa decisione a farvi riferimento. La Corte considerava altresì che, quando, come nel caso in esame, la --
condanna pronunciata nella sentenza ha come oggetto una prestazione di fare ed il suo contenuto è indicato nel titolo nel senso di doversi ripristinare lo stato dei luoghi, da un lato la prestazione di fare si estende sino al punto necessario per eliminare la turbativa giuridica arrecata allo stato dei luoghi anteriore all'inizio del processo, dall'altro si tratta di individuare quale fosse tale previo stato dei luoghi, operando tale accertamento sulla base del titolo o degli atti processuali cui deve intendersi che esso abbia fatto riferimento, arrestandosi all'eliminazione di quei modi d'essere assunti dalla cosa, che siano incompatibili con la ragione per cui la condanna al ripristino é stata pronunciata.
La Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, con sentenza depositata il 3.6.1998, rigettava tanto l'appello principale che quello incidentale, rettificando il capo a) del dispositivo della sentenza del Tribunale, con la cancellazione dell'inciso "mediante apposizione di una porta".
Riteneva il giudice del rinvio che la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 5293/89, costituente titolo esecutivo, descriveva con chiarezza nella motivazione i lavori che erano ritenuti modificativi della situazione dei luoghi e rilevanti ai fini della condanna in pristino, comprendendovi, oltre all'escavazione del solaio di calpestio del seminterrato di circa 80 cm., anche le 3 bocche di lupo, ma non inserendovi la chiusura delle aperture e delle luci verso via Manzoni ovvero l'apertura di un ingresso sull'androne in proprietà condominiale. Riteneva la Corte di dover rettificare il dispositivo della sentenza impugnata, per l'espressione contenuta in esso dell'apposizione di una porta, che si assume avvenuta sull'ingresso di via Manzoni, evidentemente abusivamente chiuso dal Condominio.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Condominio.
Resistono con controricorso i AI, che hanno anche proposto ricorso incidentale.
Motivi della decisione l. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.Ritiene questa Corte che il ricorso principale sia inammissibile per intempestività, essendo lo stesso stato proposto oltre il termine di cui all'art. 325, c. 2,
c.p.c..
Va, infatti, osservato che nella fattispecie la sentenza impugnata risulta notificata dal condominio al difensore dei AI, in data 18.7.1998.
Osserva questa Corte che in tema di decorrenza del termine breve per l'impugnazione, il coma I dell'art. 326 c.p.c. va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo (presente, invece, nel codice processuale precedentemente in vigore), i termini di cui all'art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza per entrambe le parti del termine stesso e non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale della stessa, ma soprattutto subisca anche egli stesso gli effetti di quell'attività
sollecitatoria ed acceleratoria (espressamente individuata dal 10 c. dell'art. 326 c.p.c. nella notificazione della sentenza) che egli impone all'altra parte (Cass.16.6.2000,n. 8241; Cass. 11.1.1982,n. 116).
2. Nella fattispecie, quindi, il termine breve (gg. 60) per proporre il ricorso per Cassazione decorreva anche per il Condominio dal 10.7. 1998.
Premesso ciò va osservato che la sospensione dei termini processuali, prevista dall'art. 1 l. 7.10.1969, n. 742, non si applica ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, che richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, tra le altre, a quelle di opposizione all'esecuzione (come è il presente giudizio) (Cass. 26.9.1996, n. 8490; Cass.21.1.1998,n. 658; Cass. 26.4.2000, n. 5345). Conseguentemente avverso le sentenze emesse in tema di opposizione all'esecuzione il termine per l'impugnazione va calcolato senza tener conto della sospensione feriale dei termini.
Nella fattispecie, essendo stato notificato il ricorso per Cassazione da parte del Condominio solo in data
19.10.1998, esso era intempestivo, con la conseguenza che lo stesso va dichiarato inammissibile.
3. Stante quanto sopra detto, lo stesso ricorso incidentale dei AI risulta tardivo, con la conseguenza che, poichè il ricorso principale è dichiarato inammissibile, detto ricorso incidentale perde ogni efficacia, a norma dell'art. 334, c. 2, c.p.c..Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità.