Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
CANCELLERIA Aula A 02707/0 REPUB B I opolo It ano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CGO738053 SEZIONE LAVORO oggetto: lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Annunziata Presidente R.G.N.11933/98 " Alberto Spanò Consigliere " Mario Putaturo Donati V. "F 5679 Cron. Luciano Vigolo Rep. Ud. 6/12/2000 "" Alessandro De Renzis CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. ----SOLE 24.ORE 6000 per diritti L. " 2.4 FEB. 2001 Sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da S.r.l. CASA DI CURA VILLA CHIARUGI,in persona del legale rappresentante pro-tempore,elett.dom.in Roma, via XX Settembre all'avv.Umberton.3, presso l'avv.Michele Sandulli che, unitamente Icolari,la rappresenta e difende,per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S.,in ISTITUTO pro-tempore,elett.dom.in persona del legale rappresentante Roma, via della Frezza n.17,presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.Antonino 5208 M 1 Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti,per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Salerno in data 4 luglio 1997, n.1566 (R.G.N.233/1991); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 6/12/2000,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Michele Sandulli e Antonino Sgroi;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Buonajuto che ha concluso perSost.Proc.Gen.Dr.Antonio l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 13 marzo 1991 il Pretore del lavoro di Salerno, in accoglimento della domanda proposta dalla s.r.l. Casa di Cura Villa Chiarugi nei confronti dell'INPS,condannava l'Istituto al pagamento della somma di lire 931.952.700 a titolo di sgravi contributivi per il periodo 1° febbraio 1977-31 dicembre 1981,ai sensi delle leggi n.1089 del 1968,n.589 del 1971 e n.463 del 1972, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole scadenze. Il giudizio si era reso necessario poiché l'INPS non aveva dato esecuzione ad una precedente pronuncia pretorile, confermata dal Tribunale e dalla Corte di Cassazione con sentenza del 2 ottobre 1986, n.5847,che aveva riconosciuto in capo alla società 2 Th ricorrente il diritto di fruire degli sgravi contributivi previsti per le aziende industriali. Su gravame dell'Istituto la su indicata decisione veniva però parzialmente riformata con sentenza del 4 luglio 1997 dal locale Tribunale che condannava l'INPS al pagamento in favore dell'appellata della somma di lire 759.510.035 oltre interessi legali in complessive lire 619.885.040 . Osservava,in particolare,il Tribunale che:era in discussione l'entità degli sgravi, tenuto conto del giudicato soltanto dell'inquadramento, delleformatosi sulla questione doglianze dell'Istituto in ordine alle quote spettanti ai dipendenti e delle differenze contributive dovute dalla società; detti sgravi erano stati determinati dal consulente tecnico,designato in secondo grado, in modo chiaro ed esaustivo, senza che fossero sollevate eccezioni dalla controparte;
gli interessi dovevano essere computati dalla data della domanda giudiziale e non da quella di maturazione delle singole scadenze. La s.r.l. Casa di Cura Villa Chiarugi ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrato da memoria,cui ha resistito l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE violazione dell'art.112Con il primo motivo, denunciandosi c.p.c. in relazione alla nullità della sentenza e del procedimento per ultra ovvero extrapetizione,ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c., si deduce che il Tribunale ha deciso sulla debenza dei maggiori oneri contributivi e sulla compensazione con quanto 3 Pr dovuto per sgravi,senza considerare che l'accertamento di un tale obbligo non era stato chiesto con domanda riconvenzionale e che non vi era stata comunque accettazione del contraddittorio da parte di Villa Chiarugi. Il motivo va rigettato perché infondato. La richiesta dell'Istituto costituiva una mera istanza volta al calcolo delle somme dovute alla società in forza dell'unitario rapporto dedotto in giudizio che non necessitava di essere formulata con domanda riconvenzionale. giurisprudenziale prevalente,la Secondo l'orientamento controversia riguardante crediti traenti origine da un unico accertamento di dare ed avererapporto si risolve, infatti, in un che, pur potendo dare luogo ad un risultato pratico analogo a quello derivante dalla compensazione,non è perciò soggetto alla (Cass., 23 gennaio regolamentazione giuridica di tale istituto 1968, n.179;Cass.,16 gennaio 1988,n.301,Cass.,7 ottobre 1991,n.10447;vedi anche Cass.,9 febbraio 1999, n.1104). Siffatti principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza per cui deve escludersi la violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge n.1089 del 25 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni,del T.U. n.797 del 1955, dell'art.29 n.4,capo c,della legge n.160 del 3 giugno 1975, dell'art.2195 c.c., ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione,si censura l'impugnata R sentenza per avere erroneamente accolto la domanda dell'INPS,mmai ritualmente introdotta, volta ad ottenere, ove fosse stata di siffattariconosciuta la natura industriale, l'operatività classificazione a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali per la determinazione della contribuzione dovuta, stante 2 l'impossibilità per una stessa impresa del mantenimento "dell'inquadramento nel settore 'commercio" e della considerazione in quello industriale solo ai fini degli sgravi. espresso sullaSennonchè il giudizio operatività della classificazione ed aggregazione, prima della legge n.88 del 1989,ai soli fini del regime CUAF e sulla esplicazione dell'efficacia a tutto il regime previdenziale delle stesse, se riferite ad imprese industriali, è in contrasto con la giurisprudenza della Corte Costituzionale (vedi sentenze della Corte Cost. 26 ottobre 1990,n.497;22 gennaio 1987, n.12) che ammette la possibilità di un duplice inquadramento, uno ai fini degli sgravi ex legge n.1089 del 1968 e l'altro ai generali fini previdenziali ed assicurativi. L'errore in cui è incorso il Tribunale è quello di non avere considerato che l'INPS, il quale era tenuto ad applicare la normativa vigente, non aveva mai inteso revocare l'inquadramento della Casa di Cura nel settore commercio. Esisteva infatti una chiara fonte legislativa che aveva inquadrato ai fini generali assicurativi e previdenziali -quanto meno fino al 1989- le Case di Cura nel settore commercio, e ciò sia con l'art.33 del T.U. n. 797 del 1955 sia con l'art.29 n.4,capo c.della legge n.160 del 3 giugno 1975. 5 на Inoltre il Capo II del T.U. in esame è relativo non solo alla misura degli assegni familiari ma anche a quella dei contributi e quindi,correttamente, in forza di tale norma legislativa l'INPS inquadramento nel settoreaveva effettuato il mai contestato terziario di cui alla Tabella c allegata al T.U. Anche nella ipotesi in cui si fosse ritenuta la validità di inquadramento legislativo ai soli fini degli assegni tale familiari, doveva comunque tenersi conto del successivo e chiaro precetto dell'art.29 della legge n.160 del 1975 che,ai fini della determinazione della misura dei contributi assicurativi aveva inquadrato nel settore commercio e turismo i titolari o gestori delle Case di Cura. E' evidente perciò l'errore in cui è incorso il Tribunale che, nell'accogliere la riconvenzionale, non ha considerato che l'inquadramento della clinica nel settore commercio servizi era stato effettuato dall'INPS in applicazione di precise norme e che la stessa aveva diritto ad usufruire del duplice inquadramento. Il motivo va rigettato perché infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, che va in questa sede ribadita in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno,pur essendovi in astratto,con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.88 del 1989,la possibilità del cosiddetto doppio inquadramento di un'impresa ai fini degli sgravi contributivi e ai fini dell'obbligazione contributiva, tuttavia, accertata la natura industriale dell'attività svolta da una casa di cura ai fini della ба legislazione incentivante, sulla base della classificazione delle di cui imprese all'art.2195 c.c., analogo deve essere l'inquadramento ai fini contributivi, trovando applicazione l'art.33 del t.u. sugli assegni familiari (come sostituito dall'art. 6 della legge n.1038 del 1961), a norma del quale l'inquadramento tra le aziende industriali O tra quelle commerciali in senso stretto deve avvenire anch'esso, in difetto di specificazioni, secondo i criteri generali dettati diverse dall'art.2195 c.c. (Cass., 13 giugno 1996, n.5419; vedi anche Cassa. 10 ottobre 1997, n.9826; Cass., 22 giugno 1998,n.6187). Premesso che, nella specie,alla stregua degli argomenti svolti non era necessaria la proposizione di domanda riconvenzionale da dell'Istituto, è da dire che tali principi sono stati parte applicati dal Tribunale che ha accertato l'importo del debito INPS,previo computo degli sgravi dovuti in forza della natura industriale della casa di cura e delle su indicate partite addotte dall'Istituto nell'ambito del rapporto unitario intercorso tra le parti. Né può spiegare effetto ostativo al relativo accertamento giudiziale la definitività del provvedimento amministrativo di classificazione della stessa impresa nell'ambito del settore commerciale adottato, che è disapplicabile da parte del giudice ordinario in caso di sua riscontrata erroneità (vedi Cass.,10 ottobre 1997, n.9826, cit.). Con il terzo motivo, denunciandosi violazione degli artt.2909 e 324 c.p.c., relativamente al capo sugli interessi, nonché c.c. 7 恨 insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si deduce il Tribunale, nel riformare la sentenza pretorile anche nella parte in cui l'Istituto era stato condannato al pagamento degli interessi legali sulle somme dalla data di maturazione delle singole scadenze e nel determinare detta decorrenza a far data dalla domanda giudiziale,ha violato il precedente giudicato esterno formatosi tra le parti nell'ambito del quale era stata espressamente statuita la decorrenza dall'esaurimento della procedura amministrativa. Con il quarto motivo, denunciandosi nullità della sentenza e del procedimento per mancato rilievo di ufficio dell'eccezione di giudicato esterno, ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c.,si deduce che il Tribunale,nel disporre un supplemento di consulenza volto a determinare gli interessi con una decorrenza diversa da quella stabilita nel precedente giudicato esterno intervenuto tra le parti, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'eccezione in senso lato del giudicato e la preclusione dell'esame della relativa questione. I due motivi,da esaminarsi congiuntamente per connessione delle censure nel profilo logico giuridico, vanno rigettati perché infondati. Il giudicato esterno (quello cioè formatosi tra le stesse parti in un precedente giudizio) che rende improponibile la domanda già accolta o rigettata con decisione definitiva, non è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito né deducibile per la prima volta in sede di legittimità (Cass.,22 settembre 8 2000, n.12528;Cass.,21 giugno 2000,n.8429;Cass.,23 maggio 2000,n.6736;e già Cass.,S.U.,6 maggio 2000,n.295, sulla non rilevabilità d'ufficio sempre che il giudicato esterno non trovi riscontro nei documenti ritualmente acquisiti agli atti di causa). Per altro verso si ricorda che l'interpretazione e l'applicazione del giudicato esterno con l'individuazione del suo contenuto e della sua portata desumibile dal dispositivo e dai motivi che ne costituiscono il presupposto necessario, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se la motivazione è corretta, sufficiente e coerente, ed esente da vizi logico-giuridici (fra le tante, Cass., 9 dicembre 1999,n. 13749). Ciò posto, è da escludersi che il Tribunale sia incorso nella violazione delle citate norme non avendo il potere di rilevare il giudicato esterno formatosi in altro giudizio che è stato solo richiamato dalle parti ma non documentato con la produzione degli atti relativi. In ogni caso, secondo quanto rilevato dal controricorrente (vedi controricorso,pag.5), non è stata provata l'esistenza di procedura amministrativa precedente il giudizio per cui il dies a quo dal quale computare gli oneri accessori non poteva che essere individuato nel momento della incardinazione del procedimento giudiziario. Con il quinto motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli art.2033 c.c., relativamente al capo in cui si è fissata la decorrenza degli interessi dal 5 dicembre 1986 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,ai sensi 9 dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, oltre ad avere disatteso il giudicato esterno intervenuto tra le parti,ha determinato la decorrenza degli interessi a partire dalla seconda domanda giudiziale di cui alla memoria del 28 gennaio 1997, senza considerare la data della domanda amministrativa di restituzione delle somme o quella della domanda giudiziale del 1981. Il motivo va rigettato perché infondato. Richiamandosi quanto già esposto in tema di giudicato esterno, non può che rilevarsi la genericità della censura poiché la ricorrente non ha nemmeno indicato in ricorso né risultano - dagli atti- gli estremi della richiesta di restituzione somme che assume avere proposta in via amministrativa. Né tanto meno la ricorrente ha prodotto copia della prima domanda che, secondo il suo assunto, avrebbe avuto ad oggetto sia la declaratoria di inquadrabilità della casa di cura nel settore industriale che la richiesta di condanna dell'Istituto al pagamento di pagamento di somme. Il ricorso va perciò rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese in lire 23°000 oltre lire diecimilioni per onorari. Roma, 6 dicembre 2000 м. Амишитов +1 Consigliere est. Il Presidente Mo untМашPults Down Nor 10 % десе IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I 24 FEB. 2001 D A , 0 S 1 3 S O oggi, 3 . L A L 5 T T , R A DLC IL COLABORATORE O . M A B A E ' S N R DI CANCELLERIA I P L E D L P 3 S E A 7 I D - T N I 8 S - S G O 1 N O P 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E T R T L T T I N S I E R A I G S L E E D L R E O D