Sentenza 14 luglio 2016
Massime • 1
In tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata, che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di questi, non solo abbia omesso di comunicare all'autorità procedente il proprio sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, ma neppure si sia attivata autonomamente per mantenere con il difensore di fiducia domiciliatario i contatti informativi necessari per la conoscenza dello sviluppo del procedimento.
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(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 420-bis) Il fatto La Corte di Assise di Genova condannava in absentia l'imputato latitante, per i reati di: 1) associazione per delinquere finalizzata a più delitti di introduzione illegale in Italia di cittadini extracomunitari con trasporti via mare; 2) art. 12, comma 3, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per avere, in data 19 luglio 2014, introdotto in Italia 106 stranieri extracomunitari, trasportandoli via mare dall' Egitto in Sicilia; 3) art. 495, comma 2, cod. pen. per avere reso il 22 luglio 2014 false dichiarazioni alla Polizia di Stato in ordine alla propria identità. Il difensore di ufficio, a sua volta, proponeva …
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La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2016, n. 33574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33574 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
3357 4/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO FIANDANESE Presidente SENTENZA 1341 N. Dott. MARGHERITA TADDEI - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERCAMILLO DAVIGO N. 18205/2016 Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SUSO MUHAMMED N. IL 26/06/1985 avverso il provvedimento n. 10032/2014 TRIBUNALE di MILANO, del 22/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Altudo Pompeo Viole il quale ha chiesto dichiarass inammissibile il ricorso l Udit i difensor Avv.; Vincenzo Nobile, quale insiste per l'accoglimento della richiesta RITENUTO IN FATTO 1. Suso Muhammed, condannato con sentenza del Tribunale di Milano in data 4/2/2015, irrev. Il 20/6/2015, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 900,00 di multa, in ordine ai delitti di lesioni personali (capo A) e rapina aggravata in concorso (capo B), chiede la rescissione del giudicato (allegando la documentazione pertinente), affermando che l'assenza nel giudizio è stata dovuta ad un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. In particolare, precisa di avere nominato, nell'ambito del procedimento penale che aveva portato alla sua condanna, un difensore di fiducia (l'avv. Andrea Favata), presso il cui studio aveva eletto domicilio, e che la nomina era stata effettuata il 15/7/2010 nel corso delle indagini preliminari. Successivamente si era tenuta il 23/6/2014, l'udienza preliminare nel corso della quale era stato dichiarato assente e nominato, in sostituzione del difensore di fiducia non presente, altro di ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Era stato poi rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Milano ed il decreto, al pari del precedente avviso di fissazione dell'udienza preliminare, veniva notificato al difensore di fiducia in proprio e quale domiciliatario. Alla prima udienza davanti al Tribunale (svoltasi l'8/10/2014), il difensore di fiducia aveva fatto presente di non avere più contatti con l'imputato, rinunziando al mandato. Il Tribunale aveva, pertanto, nominato un difensore di ufficio nella persona dell'avv. Ilaeria Lena rinviando all'uopo l'udienza. Faceva, inoltre presente, di essere stato detenuto per altra causa ininterrottamente dal luglio 2013 al luglio 2014 e poi, senza soluzione di continuità, agli arresti domiciliari sino al gennaio 2016. Sosteneva, pertanto, di non avere avuto nessuna conoscenza della celebrazione del processo sino a quando aveva ricevuto in data 7/3/2016 la notifica dell'ordine di carcerazione relativo alla sentenza oggetto della richiesta di rescissione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La richiesta è manifestamente infondata.
1.1. Innanzitutto, perché questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di rescissione del giudicato, sussiste colpa evidente nella mancata 2 conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento (ex multis vedi: Sez. 6, ord. n. 15932 del 1/4/2015, Rv. 263084. In termini Sez. 2, sent. n. 45329 del 28/10/2015, Rv. 264959). Infatti, ai sensi degli artt. 420-bis, commi 2 e 3, e 175, comma 2, cod. proc. pen., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento. (In motivazione, la S.C. ha tra l'altro evidenziato il corretto esercizio del mandato con la partecipazione all'udienza: Sez. 5, sent. n. 12445 del 13/11/2015, Rv. 266368). E, proprio con riferimento all'imputato assente che abbia eletto domicilio e risulti successivamente detenuto per altra causa, questa Corte ha precisato che sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata, che abbia eletto domicilio e sia stata ritualmente avvisata dell'obbligo di comunicare ogni mutamento di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. pen., abbia omesso di comunicare all'autorità procedente il proprio sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, con la conseguente notificazione degli atti processuali al difensore d'ufficio ai sensi del quarto comma del predetto art. 161. (Sez. 2, sent. n. 21069 del 15/4/2016, Rv. 266798). L'art. 625-ter c.p.p. presuppone, infatti, che la mancata conoscenza della celebrazione del processo sia "incolpevole". Sussiste, invece, colpa evidente nella condotta della persona sottoposta alle indagini, o imputata, che, avendo nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attivi autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per la conoscenza dello sviluppo di tale procedimento. Così come è specifico dovere deontologico del difensore il coinvolgimento dell'assistito nelle contingenti scelte nel procedimento e nella fase propriamente processuale (tra tutte, Sez. Un., sent. n. 22242/2011 Scibé, Sez. 6 sent. n. 66/2010, 5332/2011, 5169/2014, Sez. 5 sent. n. 3 24707/2010), è onere proprio dell'imputato l'attivazione per il contatto con il difensore, a nulla valendo il sopravvenuto stato di detenzione, di per sé non preclusi al mantenimento dei contatti con il difensore o all'esercizio del dovere informativo. Nella fattispecie, poi, dalla documentazione allegata alla richiesta, risulta che l'imputato, successivamente alla nomina ed elezione di domicilio presso il difensore di fiducia (l'avv. Favata), avvenuta il 15/7/2010, non perse del tutto i contatti con il suo difensore, considerato che sempre questi (l'avv. Favata) lo difese di fiducia anche nel diverso procedimento per cui venne arrestato (1'11/7/2013 per violazione della legge stupefacenti) e processato per direttissima con applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, tanto che il legale - presente sia all'interrogatorio in sede di convalida che al successivo giudizio direttissimo, unitamente all'imputato venne anche nominato procuratore speciale ai fini della definizione del giudizio col rito abbreviato (in data 2/8/2013 con sentenza di condanna alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione). Pertanto, allorché il legale ricevette, nell'ambito del procedimento che qui interessa, la notifica, anche come domiciliatario del Suso, sia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari che di fissazione dell'udienza preliminare del procedimento conclusosi con la sentenza oggetto di rescissione, non erano definitivamente cessati i rapporti con l'imputato o, quantomeno, non era trascorso un lungo periodo di tempo dai pregressi contatti con l'odierno richiedente. In conclusione, pertanto, l'assenza dal processo non può dirsi affatto dovuta ad incolpevole mancata conoscenza della celebrazione da parte dell'odierno richiedente, sul quale gravava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento, alla luce anche dell'accertata "ripresa" di quei contatti nell'ambito anche di altro procedimento penale. Una volta che l'imputato abbia esercitato la facoltà di nominare un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di questi, egli ha operato la scelta di venire a conoscenza delle vicende relative alla celebrazione del processo a suo carico attraverso il difensore di fiducia, presso il quale, pertanto, coerentemente con tale scelta, avrà l'onere di informarsi dello sviluppo del procedimento. 4 2. Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato consegue la condanna della parte privata istante al pagamento delle spese processuali, attesa la natura di impugnazione dell'istanza proposta a norma dell'art. 625-ter cod. proc. pen. (cfr. in tal senso, Sez. 1, sent. n. 23426 del 15/04/2015, dep. 1/06/2015, Rv. 263795), nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della cassa delle ammende della - somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti (Sez. 1, sent. n. 23426 del 15/4/2014, Rv. 263795; Sez. 2, sent. n. 21069 del 15/4/2016, Rv. 266798).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 1.500,00 da versarst alla Cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2016 Il Presidente Il consigliere estensore Franco Fiandanese Giovanni Ariolli france faudary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 1 AGO. 2016 IL Cancelliere Claudia Pianelli E T R I N L O E O C * 5