Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2016, n. 33574
CASS
Sentenza 14 luglio 2016

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In tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata, che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di questi, non solo abbia omesso di comunicare all'autorità procedente il proprio sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, ma neppure si sia attivata autonomamente per mantenere con il difensore di fiducia domiciliatario i contatti informativi necessari per la conoscenza dello sviluppo del procedimento.

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    La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2016, n. 33574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33574
Data del deposito : 14 luglio 2016

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