Sentenza 11 aprile 2017
Massime • 1
In tema di appello avverso i provvedimenti "de libertate", il termine di dieci giorni entro il quale il difensore può proporre gravame non decorre necessariamente dalla data di notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata ma, nel caso in cui il difensore ne abbia avuto conoscenza in epoca anteriore, dal diverso momento in cui tale conoscenza è venuta in essere. (Fattispecie relativa all'appello proposto dal ricorrente, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di inammissibilità del gravame proposto dal medesimo ricorrente ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. e qualificato come appello dal tribunale della libertà, in cui la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità del secondo gravame, rilevando sia il maturato esaurimento del potere di impugnativa in capo al ricorrente che la tardività dell'impugnazione proposta dopo la scadenza del termine di dieci giorni la cui decorrenza è stata determinata con riferimento alla data della discussione nella precedente impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2017, n. 25278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25278 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
Testo completo
25278 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 818 -Presidente- Giacomo Paoloni CC 11/04/2017 Anna Petruzzellis - Angelo Costanzo R.G.N. 6311/2017 Anna Criscuolo Laura Scalia -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OR AN, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 28/01/2017 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO - chiamato a pronunciare1. Il Tribunale del Riesame di Palermo sull'ordinanza del 15 novembre 2016, con cui la locale Corte di assise di appello aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AN OR dopo averlo condannato in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, alla pena di diciotto anni di reclusione per il reato di partecipazione, con compiti e ruoli apicali, all'associazione mafiosa 'Cosa nostra' -, con provvedimento in data 5 dicembre 2016 ha dichiarato il riesame proposto dal prevenuto inammissibile. Nell'esistenza di un pregresso titolo custodiale, dichiarato cessato in seguito alla sentenza di assoluzione, la successiva ordinanza di applicazione della misura valeva infatti, per il Tribunale, a ripristinare l'originaria misura della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen. ed era, come tale, suscettibile di impugnazione con atto di appello (art. 310 cod. proc. pen.), qualificato nella specie come inammissibile per difetto dell'enunciazione dei motivi.
2. Avverso la medesima ordinanza del 15 novembre 2016, l'imputato ha proposto appello che il Tribunale del Riesame di Palermo ha dichiarato inammissibile per non reiterabilità della medesima impugnazione e per maturato decorso del termine di proponibilità, assunta l'intervenuta conoscenza dell'ordinanza impugnata quantomeno a far data dalla prima impugnazione.
3. Ricorre per cassazione il prevenuto che con unico articolato motivo di annullamento fa valere violazione di legge e vizio di motivazione deducendo: la doppia impugnabilità dei provvedimenti in materia di libertà (ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen.) all'esito della quale uno solo dei mezzi, quello non previsto, va dichiarato inammissibile;
il decorso del termine di impugnativa, sanzionato da inammissibilità in ipotesi di inosservanza, a far data dalla notifica del provvedimento (artt. 309, comma 2, e 309, comma 3, cod. proc. pen.), unica a dare certezza. Esposto ancora che l'iniziale proposizione della richiesta di riesame senza motivi, mai depositati, non avrebbe consentito di affermare la conoscenza a quella data del provvedimento impositivo di cautela, conoscenza da far risalire invece, ed al più, al 5 dicembre 2016, data di deposito del primo dispositivo di inammissibilità del Tribunale del Riesame o, ancora, al 9 dicembre 2016, data di notifica del primo, con conseguente tempestività dell'appello depositato il 15 dicembre 2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato è il proposto motivo per il duplice profilo dedotto a sostegno dello stesso. 2 1.1. Ed infatti correttamente il Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello cautelare dinanzi allo stesso proposto per maturato esaurimento del potere di impugnativa in capo al ricorrente. Il principio di unicità del diritto di impugnazione comporta che la scelta di un determinato mezzo di gravame per contestare la sussistenza dei presupposti genetici per l'adozione di una misura cautelare, rende inammissibile una diversa impugnazione proposta nei riguardi di un altro provvedimento avente ad oggetto la contestazione degli stessi presupposti genetici della misura cautelare originale (Sez. 6, n. 15504 del 03/03/2016, Mantovani, Rv. 267820).
1.2. Del pari la tardività ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dell' appello è stata correttamente rilevata quale ulteriore causa di inammissibilità nella debita individuazione del dies a quo dell'impugnazione al 30 novembre 2016, data di discussione delle ragioni che sostenevano, per la difesa dell'imputato, l'annullamento del provvedimento nella precedente impugnazione, qualificata dal Tribunale del Riesame come appello. In tema di appello avverso i provvedimenti cautelari in materia di libertà, il termine di dieci giorni entro il quale il difensore può proporre gravame non decorre necessariamente dalla data di notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata ma, nel caso in cui il difensore ne abbia avuto conoscenza in epoca anteriore, dal diverso momento in cui tale conoscenza è venuta in essere (Sez. 1, n. 30330 del 14/06/2013, Gjoka, Rv. 256216; Sez. 5, n. 10953 del 03/02/2011, Gabas, Rv. 249719), nella precisazione che alla diversa ed anteriore data si abbia contezza dell'intervenuto accesso agli atti da parte del difensore. L'evidenza sottolineata dal Tribunale che i difensori del prevenuto fossero in grado nella prima proposta impugnativa di discutere le ragioni del provvedimento fa salva l'integrazione del principio nei termini sopra cennati, certo essendo che a quella data la difesa fosse a conoscenza del provvedimento applicativo della misura cautelare e degli atti di sostegno. Tanto più in una ipotesi, qual è quella di specie, in cui non di prima applicazione si tratta, ma di ripristino di pregressa misura rivitalizzata all'esito di condanna intervenuta in grado d'appello dopo un'assoluzione di primo grado (arg. ex Sez. U, n. 18751 del 26/02/2003, Mario, Rv. 224183, nella parte in cui ha ritenuto che il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore dell'imputato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'avviso del relativo deposito a norma dell'art. 309, comma 3, cod. proc. pen. e non da ہار quello della sua partecipazione all'interrogatorio previsto dall'art. 294 stesso 3 codice o di altro evento che faccia presumere la sua conoscenza, altrimenti conseguita, del provvedimento medesimo). Il tutto nella precisazione che equivale alla notifica dell'avviso di deposito qualsiasi atto che, offrendo pari certezza legale di accessibilità agli atti del procedimento, esonera il giudice dal dovere di accertare la conoscenza reale, da parte del destinatario di esso, di tutto quanto è oggetto di deposito.
2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa in ragione dei profili di colpa che connotano l'assunta iniziativa giudiziaria, di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Roma, 11/04/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Laura Scalia techeh DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 MAG 2017 DIC IL FUND L E N S O S A Z I R T P U R S O C 4