Sentenza 5 maggio 2001
Massime • 1
Nel rito del lavoro, ove il ricorso in appello sia notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione del gravame, in forma incompleta e, costituitosi l'appellato al solo fine di eccepire la nullità del ricorso, il giudice abbia assegnato un nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., l'inosservanza di tale termine comporta la cancellazione della causa dal ruolo (con la conseguente estinzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata), senza necessità di una specifica eccezione della controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6346 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCNZ TREZZA - Presidente
-
Dott. FERNANDO LUPI -
Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel.
Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE -
Consigliere -
Dott. PAOLO STILE -
Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZI EL, LC LO, LC UL, LC MI,
LC NZ, in qualità di eredi del fu LC
MA,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI PASQUALE, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-
ricorrenti -
contro
MINISTERO INTERNO;
avverso la sentenza n. 501/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/01/98 R.G.N. 24696/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/03/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19 aprile 1991 il Ministero dell'Interno
proponeva appello avverso la sentenza resa il 4 gennaio 1991 dal Pretore di Roma, che, accogliendo la domanda proposta dal signor
IO NI, aveva dichiarato il diritto dello stesso alla pensione di inabilità (art. 12 della legge n. 118/71) fino al 25.3.90, data del suo decesso, e dell'indennità di accompagnamento fino al
21.12.89, condannando il Ministero a corrispondere dette prestazioni in favore degli eredi del ricorrente.
L'appellante deduceva, fra l'altro, l'omessa verificazione dei requisiti economici e di età richiesti per la concessione della pensione.
Gli eredi appellati si costituivano in giudizio al solo scopo di eccepire la nullità e/o inammissibilità dell'impugnazione, essendo stata loro notificata una copia dell'atto di appello priva di alcune pagine, il che rendeva inintelligibile il contenuto dell'atto. Il Tribunale, con ordinanza del 23 aprile 1996, concedeva all'appellante termine per rinotificare agli appellati copia integrale del ricorso in appello, del decreto di fissazione di nuova udienza e di tutti i verbali delle udienze tenute. Rilevato poi che l'appellante non aveva provveduto alla nuova notifica, ma che la difesa degli appellati nulla aveva eccepito alla successiva udienza del 14 gennaio 1997, chiedendo la decisione dell'appello, il
Tribunale proseguiva nel giudizio, concedendo agli eredi del signor
NI termine fino al 1^ aprile 1997 per la difesa, nel merito, nei confronti dei motivi di impugnazione.
Con sentenza dell'8 maggio 1997/15 gennaio 1998, il Tribunale, in parziale riforma della decisione del Pretore, rigettava la domanda concernente la pensione di inabilità, osservando che IO NI,
nato il [...], aveva compiuto il 65' anno di età al
28.5.1988, data di decorrenza del richiesto beneficio;
fissava,
inoltre, il termine del 121' giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa per la decorrenza degli interessi legali sui ratei arretrati della indennità di accompagnamento. Compensava tra le parti le spese del grado.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono, formulando un unico motivo di censura, LI IZ, GE NI, IO
NI, DA NI ed NZ NI, eredi di IO NI. Il Ministero dell'Interno non si è costituito.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo la difesa dei ricorrenti denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153, 154, 160, 164, 291, 307, 421 e
434 c.p.c., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Ricordato che gli eredi si erano costituiti nel giudizio di secondo grado al solo scopo di eccepire la nullità e/o inammissibilità
dell'appello per la incompletezza della copia loro notificata, priva di alcune pagine, e, quindi, non intelligibile, la difesa dei ricorrenti deduce che il Tribunale non ha seguito i principi
stabiliti dal nostro ordinamento in materia di inosservanza di termini perentori.
Assume che, rilevato il mancato rinnovo, nel termine assegnato
(necessariamente perentorio), della notificazione del ricorso in appello e degli altri atti indicati nell'ordinanza, il Tribunale
avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Sostiene che il riferimento dei giudici di appello all'art. 307, ultimo comma, c.p.c., appare estraneo alla fattispecie in esame,
atteso che l'art. 291 richiama solo il terzo comma dell'art. 307, e non il quarto.
Il ricorso è fondato.
Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte, dopo la
sentenza delle Sezioni Unite n. 6841 del 29 luglio 1996, che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione
dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice di secondo grado, deposito che impedisce ogni decadenza dalla impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica alla impugnazione (ormai perfezionatasi), ma che rilevi il vizio, di indicarlo all'appellante ex art. 421 impone al giudice,
c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della nuova udienza;
e che, in mancanza di tale notifica,
il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, con la conseguente estinzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, sempre che l'inesistenza della notificazione non sia sanata dalla costituzione dell'appellato (v.,
fra le tante, Cass., 17 ottobre 1998 n. 10295). Dall'esame degli atti - consentito alla Corte quando, come nella fattispecie, venga denunciato un error in procedendo - risulta che all'udienza del 23.4.1996 il Tribunale, rilevato che, l'appellante aveva notificato alla controparte copia del ricorso in appello e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in forma incompleta,
"tale da rendere inintelligibile il contenuto intrinseco del gravame"; che gli appellati si erano costituiti "al solo fine di eccepire la nullità e/o inammissibilità dell'appello";
ordinava all'appellante di notificare alla controparte copia integrale del ricorso in appello e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nonché di tutti i verbali di udienza, entro il termine perentorio del 30.11.96; fissava per la discussione la data del
14.1.1997.
All'udienza del 14.1.1997 il relatore faceva presente che non erano stati rinotificati il ricorso ed il verbale.
L'avvocato dello Stato chiedeva termine per la rinotificazione,
mentre il procuratore degli appellati chiedeva "la decisione". Il Tribunale, rilevato che, in relazione alla mancata rinnovazione della notifica, nulla era stato eccepito dagli appellati "in punto di estinzione", anziché decidere l'appello, ordinava "la prosecuzione del giudizio", fissando nuova udienza di discussione e concedendo agli appellati termine per la difesa nel merito fino al 1^ aprile
1997.
Così operando, il Tribunale ha violato gli artt. 291 e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, erroneamente ritenendo necessaria, per la declaratoria di cancellazione della causa dal ruolo (cui consegue la estinzione del processo), una specifica eccezione della controparte costituita al solo scopo di rilevare la nullità della notifica.
L'art. 307, ultimo comma, c.p.c. - secondo cui l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepità dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa - risulta estraneo alla fattispecie in esame,
nella quale il legislatore ha collegato alla inosservanza dell'ordine di rinnovazione della notifica la "cancellazione della causa dal ruolo", con la conseguente estinzione del processo a norma dell'art. 307, comma terzo, c.p.c. Il richiamo all'ultimo comma del citato art. 307 appare pertanto errato, in quanto la cancellazione della causa dal ruolo non abbisogna di alcuna eccezione di parte;
e di questo si è reso conto lo stesso giudice di appello, il quale, anziché decidere la causa,
ha ritenuto di dover nuovamente rinviare la decisione allo scopo di consentire alla parte appellata quelle difese nel merito che riconosceva non essere avvenute per l'inottemperanza all'ordine di rinnovazione impartito alla precedente udienza.
Per tutto quanto esposto, il ricorso va accolto e la sentenza
impugnata va cassata senza rinvio (art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c.), atteso che il processo di appello non avrebbe dovuto proseguire.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del soccombente Ministero, mentre si ritiene equo compensare le spese del grado di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza
impugnata e condanna il Ministero dell'Interno al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità,
che liquida in lire oltre lire 2.000.000 (duemilioni) per onorario di avvocato;
compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2001