Sentenza 6 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 18 74) B BLICA ITALIANA + IN NOME DHL. POPOLO ITALIANO 0 3332 /03 E LA Oggello Composta dagli Il .mi Sigg.zi Magistrati: R.G. N. 12523/01 Dot. Antonio SAGGIO - Presidente Dott. Donato PLENTEDA Consigliere - Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere 7653 Cron. Dott. Stefano BENINI Consigliere Rep+ - Rel. Consigliere Ud. 25/09/2002 DoLL. Onofrio FITTIPALD ha pronunciato la seguente 5 ENTENZA sul ricorso proposto da: BR MO, elettivarente domiciliato in ROMA VIALE CASS ODORO 19, presso l'avvocato LUIGI JANARI, SILVIA BANFL, rappresentato e difeso dall'avvocato giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CA SILVANA, elettivamente domiciliatЛ in ROMA VIA PIETRO COSSA presso 1'avvocato VINCENZO PORCELIT, che la rappresenta 2 di ferde tamente all'avvocato PAOLO TREZZI, giusta delega a margine del 2002 controricorso;
1706 controricorrente 1971 " avverso la sentenza n. 882/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata i] 04/04/00: udita 二月 relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2002 dal Consigliere Dott. Cnofrio FITTIPALDI;
tai to יוֹ P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso presentato dalla signora RE Sil- vana, i Tribunale di Milano, com senter.za del 28/1/98- 16/5/98, dichiarava la separazione Dersonale della stossa dal coniuge AS AM O, assegnando al- la moglie, convivente con la figlia maggiorenne Ombret- tay la cx casa coniugale con gli arredi in essa conte- nuti, e rigettando sia la domanda di concorso al mante- nimento della figlia, proposta dalla moglie, sia le do- mande proposte dal BR. Proponeva appello quest'ultimo, chiedendo, fra l'altro: al 1'addebito della separazione alla moglie;
b) la condanna della medesima al versamento di Un CON- tribuzo mensile al di lui mantenimento nella misura di £ 1.300.000 mensili (o nella maggiore o minore ritenuta l'assegnazione della casa coniugale di giustizia); c) in suo favore. 2 Resisteva la RE, spiegando domande inci- dentali. Ia Corte Appello di Milano, all'esito del- l'espletamento di nuove prove testimoniali richiesto dall'appellante, соп sentenza cel 21/1/2000-4/4/2000, rige tava entrambi gli appelli, ritenendo, fra l'altro: a) l'insussistenza dei presupposti per l'addebito, sot- tolineando, fra gli altri profili, come. anche le ipo- Tesi della mancata assistenza nei confronti del coniuge gravemente malato, e L'abbandono della casa coniugale non possano essere riguardate di pe se stesse, ma an- che in relazione ad esse occorra accertare in concreto - con riferimento a tutte le circostanza del caso spe- cifico ed alla successione temporale degli avvenimenti se La condotta del coniuge ifietta un atteggiamento merc rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con di i l matrimonio, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale, Q non costitui- sca piuttosto - come nella fattispecie concrela por- tata all'esame di essa Corte di Appello una presa d'atto di una non superabile e già maturata situazione di impossibilità della convivenza;
b)'a insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del richiesto as- segno di mantenimento, stanti, da un lato, Le indubbie capacità lavorativa del IO, dottore in economia 3 commercio dotato di esperienza professionale, con collegate possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa, e, dall'altro, le condizioni economiche della RE;
c) la non venuta mero delle condizio- ni che avevano giustificato, da parte del primo giudi- ce, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, e che erano state rappresenta e dalla circostanza della convivenza della stessa con la figlia BR, maggio- renne, ma non economicamente sufficientc. Ricorre per Cassazione il BR sulla basc di un ricorso articolato sulla base di 2 motivi. Resiste, con controricorso, la RE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con motivo di ricorso il BR, dedu- E FALSA APPLICAZIONE D1 NORME DI VIOLAZIONE Cendo DIRITTO ED INSUFFICENTE E CONTRA DITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (art. 360 n. 3 e 5 cp.c. in relazione all'art. 151 C.C+, comma II , lamenta come la Corte di Appello di Milano abbia contraddittoriamente motivato ed erroneamente applicato la norma di cui all'art. 151, commi 1, 2, so tovalutan- do ai fini dell'addebito della separazione - l'av- RE nei Venuto abbandono messa in atto dalla suc confronti, nonché le risultan testimoniali ed istruttoric relative al profile per qui ia medesima 4 aveva già avuto espressioni di volontaria incsservanza dell'obbligo di assistenza materiale e morale, estrin- secazesi con 12 stessa mancata comprensione della ma- lattia del coniuge, © con il progressivo sio distaccc fisico e psicologico. Il motivo non può trova- 么 re al accoglimento, siccome esso si rivela in realtà del tutto inammissibile, in quanto, al di là della for- malo deduzione di un vizio di violazione dell'art. 151 C O e comur.que del vizio di insufficiente e contrad- di toria motivazione, esso ΠΟΡ арраге teso ad altro cho a censurare le valutazioni di merito compiule dalla corte di Appello di Milano in ordine alla da essa non- ravvisata ricorrenza in concreto dei presupposti tat- tuali per 1' "addebi abilità della separazione alla RE, e perciò stesso appare indirizzato a provo- -Care un inammissibile in sede di giudizio di legitti- nità - sindacato su tali conclusion;
di merito tratte, ildal giudice di merito, COLL percorso motivazionale quale si appalesa, di per sé, del tutto immune da vizi logico giuridici e sfugge, pertanto, anche al denuncia- to vizio di rotivazione. A considerazioni пог dissimili di sostanziale inammissibilità si presta anche il TI motivo, con l quale i BR, laелzando invece VIOLAZIONE E 5 FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO ED INSUFFICENTE E CONTRADOITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN DUNTO DECISIVC DELLA CONTROVERSIA (art. 360, П!. 3 e 5 c.p.c. in relä- zione: A all'art. 155 comma 4 C.C.; B) all'art. 156 C.C. comma 1° e 2°., decace, fra l'altro, come: 1) ai fini dell'assegnazione della casa coniugale il criterio preferenziale fissato dal 4° comma dell'art. 55 C.C. già suscettibile di deroga allorché il vantaggio della permanenza dei figli non si riveli proporzionale alla gravosita della soluzione per il coniuge non affidata- rio, lo sia anche a maggior ragione nell'ipotesi ¡quale a dire del Santambrogio-quella ricorrente rel- - la fattispecie portata all'esame della Corte di Appel- lo di figli maggiorenni ed autonomi;
2) ai fini, invc- ce, del riconoscimento dell'assegno di contributo al suc mantenimento, nella fattispecie ricorressero tutti i presupposti per la sua concessione alla luce sia del- la circostanza della malattia, sia della a suc dire -disparità economica sussistente fra lui e la moglie. Ed infatti, va poslo in luce come, da un lato, la censura sollevata dal San- tambrogio, proprio nell'omettere di prendere atto della contrastante specifica valutazione di non autosuffi- cienza economica della figlia maggiorenne convivente con la RE, compiuta dalla Corte di Appello di 6 Milano, firisce con il peccare di pertinenza rispetto ai contenuti ed ali'effettivo percorso motivazionale seguito dalla sentenza, e s: renda pertanto del tutto inammissibile. Nè tali profili di inammissibilità si renderebbero di certo meno rilevanti ove, nella prospettata censura, si dovesse leggere invece un tentativo di rimettere in discussione tali conclusioni di merito tratte sul punto - dalla Corte di Appello di Milano, con percorso ¡di contro aactivazionale del tutto immune di per sé quanto si assume dal ricorrente) da vizi logico-giuri- dici, siccome del tutto in linea, oltretutto, con i principi ripetutamente affermati da questa suprema Cor- to, in crdine alla assegnabilizà della casa coniugale 61 proprietà comune (o anche di proprietà esclusiva dell'altro coniuge) al genitore con il quale convivano figli maggiorenni ancora non autosufficienti economica- Cass. 4727/98/ Cass. menito (per Lutte, vedi: 5857/2002), C perclo stesso ove, nella prospettata -- censura, si dovesse leggere un tentativo di chiamare inammissibilmente questa Corte di legittimità ad un sindacato di merito sulle stesse, del tutto preclusole. Quanto poi, invece, ai profili del motivo рій strettamente attinenti al rancato riconoscimento dell'assegno divorzile,e perciò alle conclusioni tratze 7 dalla Corte di Appelle in ordine alla ritenuta insussi- stenza de relativi presuppost fattuali, va posto in evidenza come, più che mai, al di là delia denunciata violazione dell'ar 155 . o delle prospectate in- sufficienza e contraddittorietà della motivazione, essi profili, ancora una volle, non chiamino questa Suprema Corte ad altro che ad in inammissibile sindacato di me- rito sulle conclusioni di meri o raggi inte sul punto, dalla Corte di Appello, con un percorso motivazionale il quale, ancora una volta, si appoloso di per sé immune da vizi logico giuridici. In conclusione il ricorso proposto dal AM.O non può trovare alcun acco- qlimento e va pertanto rigettato. Ricorrono peraltro giusti mo- tini, in ragione della ratura della controversia, per disporre l'integrale compensazione delie spese di que- ata fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso- Compensa fra le parti le spese di questa fase. Così deciso nella camera di consiglio della se- zione Civile della Suprona Corte di Cassazione del 25 settembre 2002, נד Consigliere estensore Il Presidente My Pun Cancelleria Depositak • 6 MAR. 2003 ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) ILCA SA EP