Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5857
CASS
Sentenza 22 aprile 2002

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In tema di separazione personale tra coniugi, l'art. 155, comma quarto, cod. civ. consente al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, solo se a lui risultino affidati i figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. La nozione di convivenza rilevante agli effetti di cui si tratta comporta, peraltro, la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di ospitalità, con conseguente esclusione del diritto del genitore ospitante all'assegnazione della casa coniugale in assenza di titolo di godimento della stessa, a prescindere dalla mancanza di autosufficienza economica del figlio, idonea, se mai, ad incidere solo sull'obbligo di mantenimento.

Commentari2

  • 1Separazione e divorzio, assegnazione della causa coniugale, presuppostiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007

  • 2Separazione, assegnazione casa familiare, coniuge con reddito inferioreAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 maggio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5857
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5857
Data del deposito : 22 aprile 2002

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