Sentenza 22 aprile 2002
Massime • 1
In tema di separazione personale tra coniugi, l'art. 155, comma quarto, cod. civ. consente al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, solo se a lui risultino affidati i figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. La nozione di convivenza rilevante agli effetti di cui si tratta comporta, peraltro, la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di ospitalità, con conseguente esclusione del diritto del genitore ospitante all'assegnazione della casa coniugale in assenza di titolo di godimento della stessa, a prescindere dalla mancanza di autosufficienza economica del figlio, idonea, se mai, ad incidere solo sull'obbligo di mantenimento.
Commentari • 2
- 1. Separazione e divorzio, assegnazione della causa coniugale, presuppostiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007
- 2. Separazione, assegnazione casa familiare, coniuge con reddito inferioreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5857 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. UGO RIFCCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GH NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BERTOLONI 27, presso l'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO BERGAMASCHI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GA AU;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 03051/00 proposto da:
GA AU, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 9/11, presso l'avvocato MARINA MARINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMANUELA PASETTO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GH NO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 100/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 06/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ciociola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Marino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale;
l'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale;
l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale;
l'assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17.10.1992 LA AL chiedeva al Tribunale di Mantova pronunzia di separazione personale dal marito AR HI a causa dell'intollerabilità della vita coniugale. Costituitosi in giudizio il HI rilevava che la convivenza era cessata perché la moglie aveva deciso unilateralmente di allontanarsi dalla casa coniugale a decorrere dal 1987. Si dichiarava comunque disponibile ad una riconciliazione. Risultata impossibile una riconciliazione dei coniugi veniva espletata la necessaria istruttoria ed al termine il Tribunale adito, con sentenza in data 18.5.1998 pronunziava la separazione personale delle parti, respingendo la domanda di addebito avanzata dal HI, nonché la domanda di assegnazione della casa coniugale dallo stesso proposta;
dichiarava inammissibile la domanda della AL diretta ad ottenere un assegno di mantenimento. Avverso tale sentenza AR HI proponeva appello, fondato su due motivi, attinenti rispettivamente alla reiezione della domanda di addebito ed alla reiezione della domanda di assegnazione della casa coniugale.
Resisteva LA AL che proponeva a sua volta appello incidentale fondato su due motivi, relativi alla reiezione della domanda di concessione di un assegno di mantenimento ed alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Con sentenza in data 6.2.1999 la Corte di appello di Brescia accoglieva il secondo motivo dell'appello principale ed il primo motivo dell'appello incidentale e per l'effetto assegnava al HI la casa coniugale e liquidava in favore della AL un assegno di mantenimento di L. 500.000 al mese.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propone ricorso, fondato su due motivi AR HI.
Resiste con controricorso LA AL che propone anche ricorso incidentale, fondato su due motivi.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di cassazione AR HI lamenta violazione dell'art. 151 comma 2 c.c., in relazione agli artt. 143 e 146 c.c., dell'art. 2702 c.c., e degli artt. 214 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c. Rileva che la Corte territoriale, sulla base della sola dichiarazione del prof. AL, ha ritenuto che la particolare condizione psicologica della AL avesse determinato un deterioramento dell'armonia familiare, idoneo ad escludere ogni nesso di causalità fra l'abbandono del domicilio domestico ed il fallimento del matrimonio, pervenendo così alla reiezione della domanda di addebito.
Assume in particolare il ricorrente che la dichiarazione del prof. AL, che non è una certificazione medica, è stata prodotta dalla AL all'udienza fissata per l'espletamento del suo interrogatorio formale, e che la difesa della stessa non ne ha mai fatto oggetto di richiesta di esame istruttorio, come avrebbe dovuto. Di conseguenza su esso ricorrente non incombeva alcun obbligo specifico di controdedurre mentre al giudice era inibita la valutazione del documento, ai fini del decidere.
La Corte territoriale inoltre non ha considerato che la dichiarazione del prof. AL è un atto di terzo che non ha quindi l'efficacia probatoria della scrittura privata e che pertanto, per il suo disconoscimento in giudizio, non è soggetta alla procedura prevista dagli artt. 214 e 221 c.c., al contrario di quanto dalla Corte di appello di Brescia erroneamente ritenuto nella sua sentenza.
È di tutta evidenza, quindi, che la Corte territoriale ha attribuito al documento in questione un'indebita valenza di prova, considerato che al massimo a tale documento poteva attribuirsi la valenza di un indizio.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 156 c.c. e dell'art. 116 c.c. in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c.,
nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c. Rileva che la Corte di appello ha fondato il diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento da parte della AL sul solo erroneo presupposto della differenza di reddito dei coniugi, senza tenere conto che il marito doveva e deve contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non autosufficienti, e che la moglie ha una rendita di L. 708.000 mensili corrispostale dal fratello ed abita gratuitamente un appartamento del quale il marito è comproprietario. Nella determinazione delle condizioni economiche delle parti la Corte territoriale ha, altresì, omesso di valutare i cospicui cespiti immobiliari dei quali la AL è proprietaria.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la AL lamenta violazione dell'art. 155 e 156 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume che l'ammontare dell'assegno liquidato dalla Corte di appello non è in alcun modo proporzionato alle condizioni economiche del ricorrente.
Rileva che sussistono le condizioni per ottenere il riconoscimento del diritto al mantenimento allorché il richiedente non possieda redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita adeguato a quello goduto in costanza di matrimonio e sempre che sussista una disparità economica fra i coniugi.
Nella specie è evidente che la ricorrente incidentale non è in grado di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e il HI è in grado di corrispondere un assegno che le consenta il raggiungimento dell'indicato risultato. A ciò va aggiunto che il ricorrente dal 1987 gode gratuitamente di un appartamento adibito a studio legale di cui la moglie è comproprietaria al 50% e gestisce in autonomia immobili di proprietà totale o parziale della AL.
La ricorrente incidentale ha quindi diritto ad un assegno di mantenimento di non meno di L.
3.000.000 mensili.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 155 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
Osserva che entrambi i figli, ormai maggiorenni, vivono stabilmente in Milano ove svolgono attività lavorativa ed hanno anche il centro dei loro interessi extralavorativi, ragione per cui non sussiste più alcun motivo che giustifichi l'assegnazione al HI della casa coniugale, di esclusiva proprietà della controricorrente che sarebbe fra l'altro lieta di ospitare in tale appartamento i figli con i quali ha un ottimo rapporto. Il primo motivo del ricorso è inammissibile e va pertanto disatteso.
Invero, al contrario di quanto sostenuto dal HI la Corte territoriale ha fondato la sua decisione non solo sulla dichiarazione del prof. AL prodotta dalla AL all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale, ma anche e soprattutto sulle dichiarazioni rilasciate dalla stessa dalle quali risultava un disagio psicologico della controricorrente, preesistente all'abbandono della casa coniugale, circostanza questa che, in quanto non contestata dal HI, è stata ritenuta dalla Corte di merito sufficiente ad escludere che l'abbandono del domicilio sia stato "volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio".
La riassunta argomentazione posta dalla Corte territoriale a fondamento della sua decisione non è stata espressamente censurata dal ricorrente per cui essendo sufficiente a sostenere l'impugnata sentenza comporta l'inammissibilità del motivo.
A questo punto per necessario ordine logico va esaminato il secondo motivo del ricorso incidentale.
Il motivo è fondato e va, pertanto, accolto.
Invero dalla stessa ricostruzione in fatto effettuata dalla Corte territoriale risulta che entrambi i figli delle parti vivono stabilmente in Milano, ove svolgono attività lavorativa che, in quanto non sufficientemente remunerata, obbliga il HI ad integrare i loro redditi.
Tale circostanza se incide sull'obbligo del mantenimento non giustifica sul piano logico la conclusione cui è pervenuta la Corte che ha ritenuto i figli della coppia "conviventi" con il padre perché non autosufficienti e perché disponevano in Milano di un alloggio particolarmente modesto.
Invero la convivenza prescinde dall'autosufficienza economica e presuppone che il figlio o i figli abbiano stabile dimora presso l'abitazione di uno dei genitori, dalla quale si allontanano saltuariamente e per brevi periodi, mentre non può rientrare nel concetto di convivenza, per i fini che qui rilevano, il saltuario ritorno a casa per i fine settimana, posto che in tal caso deve parlarsi di rapporto di ospitalità.
Erroneamente pertanto la Corte territoriale ha ritenuto di assegnare la casa coniugale di proprietà della AL al HI, tenuto conto del rapporto di convivenza di questi con i figli. L'impugnata sentenza va cassata sul punto e rimessa alla Corte di appello di Brescia, diversa sezione, affinché tenuto conto del punto di diritto su indicato decida a quale dei coniugi debba essere assegnata la casa coniugale.
Considerato che l'assegnazione dell'abitazione coniugale incide sul reddito dei coniugi e che la Corte dovrà procedere, pertanto, ad un riesame dei rapporti economici degli stessi, devono ritenersi assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale.
La Corte di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi dei due ricorsi, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Brescia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 29 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002