Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale dell'ente opera, in caso di trasferimento, con riguardo alla sede precedente e non a quella successiva tutte le volte in cui il trasferimento stesso risulti temporalmente vicino all'istanza di fallimento (e quindi ricompreso in epoca in cui debba considerarsi già manifestata o quantomeno imminente la crisi economica dell'impresa) in quanto, in tal evenienza, il mutamento del centro direttivo dell'impresa, in carenza dei presupposti naturali connessi all'evoluzione delle sue esigenze, si presenta sospetto se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza per territorio. A "fortiori" deve ritenersi del tutto ininfluente sul piano della competenza il trasferimento della sede sociale operato in epoca posteriore alla data di deposito dell'istanza di fallimento (vicenda equiparabile sul piano degli effetti alla proposizione della domanda giudiziale), la quale si pone come evento del tutto impeditivo rispetto alla potenziale rilevanza giuridica dei successivi mutamenti della situazione di fatto relativa all'impresa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di AGRIGENTO, con ordinanza del 20/12/96, nella causa iscritta al n° 1641/96 vertente tra:
FALLIMENTO AGRIMPIANTI Srl;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12/11/98 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Agrigento, con le ulteriori statuizioni di legge. Ritenuto in fatto
- che, con deliberazione del 4 maggio 1995, omologata il 15 maggio 1995, l'assemblea straordinaria della Agrimpianti S.r.l. ( già, CC Impianti S.r.l. ) decise di trasferire la sede sociale da Porto EM ( AG ) a US ( CL ) e di sciogliere la Società, mettendola in liquidazione;
- che, con sentenza n.30 del 24 novembre 1995, il Tribunale di Caltanissetta dichiarò il fallimento della Agrimpianti S.r.l.;
- che, successivamente, con sentenza n.16 del 1 febbraio 1996, il Tribunale di Agrigento dichiarò il fallimento della medesima Società, rilevando, quanto alla propria competenza per territorio, che "il trasferimento della sede sociale, avvenuto nel corso dell'istruttoria prefallimentare e, peraltro, non accompagnato da un effettivo svolgimento dell'attività nella nova sede, non determina il venir meno della competenza del Tribunale presso il quale la procedura si era già instaurata";
- che il Tribunale di Agrigento - venuto successivamente a conoscenza della precedente dichiarazione di fallimento, pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta - con ordinanza del 20 dicembre 1996, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza, ribadendo quanto già osservato nella sentenza dichiarativa di fallimento e sottolineando, per un verso, che il primo ricorso per la dichiarazione di fallimento della Agrimpianti è stato proposto dinanzi al Tribunale di Agrigento il 4 ottobre 1994, in data precedente alla deliberazione di trasferimento della sede legale, e, per l'altro, che questo non è stato accompagnato da un effettivo svolgimento di attività presso la nuova sede, tenuto conto che, con la predetta deliberazione, la Società era stata sciolta e posta in liquidazione;
- che il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di competenza del tribunale di Agrigento.
Considerato in diritto
- che deve essere dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Agrigento, ai sensi dell'art. 9 comma 1 l.fall., a dichiarare e conoscere del fallimento della Agrimpianti S.r.l.. Infatti - posto che costituisce costante orientamento di questa Corte ( cfr., e pluribus e da ultime, sentt.nn. 3652 del 1998 e 8773 del 1997 ), condiviso dal Collegio, quello secondo cui, ai fini della corretta individuazione del tribunale territorialmente competente a conoscere la domanda di fallimento di una società, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale opera, in caso di trasferimento, relativamente alla sede precedente, e non a quella successiva, tutte le volte in cui il trasferimento stesso risulti temporalmente vicino alla istanza di fallimento ( e, quindi, ricompreso in epoca di manifesta, o, quantomeno, imminente crisi economica ), in quanto, in tal caso, il mutamento del centro direttivo della società, in carenza dei presupposti naturali connessi all'evoluzione delle sue esigenze, si presenta sospetto, se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza per territorio;
e secondo cui, a più forte ragione deve ritenersi del tutto ininfluente, sul piano della competenza, il trasferimento della sede sociale operato in epoca posteriore alla data di deposito della istanza di fallimento ( fattispecie processuale equiparabile alla proposizione della domanda giudiziale ), la quale si pone come evento del tutto impeditivo rispetto alla ( potenziale ) rilevanza giuridica dei successivi mutamenti della situazione di fatto relativa all'impresa - in tale prospettiva, appare decisivo il duplice, corretto rilievo, sottolineato nell'ordinanza che ha sollevato il presente conflitto positivo attuale di competenza ed emergente dagli atti di causa, secondo cui il primo ricorso per la dichiarazione di fallimento della Agrimpianti è stato proposto davanti al Tribunale di Agrigento anteriormente al trasferimento della sede nella circoscrizione del Tribunale di Caltanissetta, e secondo cui nella nuova sede non si è svolta alcuna attività di impresa, nemmeno di carattere liquidatorio;
- che alla dichiarazione di competenza del Tribunale di Agrigento consegue la necessità di annullare la succitata sentenza del Tribunale di Caltanissetta;
- che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Agrigento e cassa la sentenza n.30 in data 24 novembre 1995 del Tribunale di Caltanissetta. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 novembre 1998. Depositata in Cancelleria il 10/2/1999.