Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1118
CASS
Sentenza 10 febbraio 1999

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Ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale dell'ente opera, in caso di trasferimento, con riguardo alla sede precedente e non a quella successiva tutte le volte in cui il trasferimento stesso risulti temporalmente vicino all'istanza di fallimento (e quindi ricompreso in epoca in cui debba considerarsi già manifestata o quantomeno imminente la crisi economica dell'impresa) in quanto, in tal evenienza, il mutamento del centro direttivo dell'impresa, in carenza dei presupposti naturali connessi all'evoluzione delle sue esigenze, si presenta sospetto se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza per territorio. A "fortiori" deve ritenersi del tutto ininfluente sul piano della competenza il trasferimento della sede sociale operato in epoca posteriore alla data di deposito dell'istanza di fallimento (vicenda equiparabile sul piano degli effetti alla proposizione della domanda giudiziale), la quale si pone come evento del tutto impeditivo rispetto alla potenziale rilevanza giuridica dei successivi mutamenti della situazione di fatto relativa all'impresa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1999, n. 1118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1118
    Data del deposito : 10 febbraio 1999

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