Sentenza 26 gennaio 2010
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale in composizione collegiale, a seguito della contestazione suppletiva di un'aggravante ad effetto speciale, disponga ai sensi dell'art. 33 septies, comma secondo, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il rinnovo dell'udienza preliminare. (Fattispecie relativa ad un procedimento per il delitto di usura nel corso del quale era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991).
Commentario • 1
- 1. Art. 33-septies c.p.p. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo gradohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2010, n. 5151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5151 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 26/01/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 341
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 29266/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Terni e dall'avv. Fausto Maria Amato, del Foro di Roma, nell'interesse della parte civile TI Anna, nei confronti di:
LO ZI, nato a [...] il [...] e TI RT, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale collegiale di Terni in data 22 aprile 2008;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. GALLO Domenico;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. STABILE Carmine, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Udito il difensore, avv. Lombardo Domenico (per TI RT) che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 22 aprile 2008, il Tribunale di Terni, in composizione collegiale, investito del procedimento penale a carico di LO ZI e TI RT, imputati del reato di usura, rilevato che, a seguito delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi dinanzi al giudice monocratico, il P.M. aveva contestato agli imputati la circostanza aggravante di cui al D.Lgs. n. 152 del 1991, art. 7, e che tale contestazione suppletiva determinava una fattispecie criminosa radicalmente diversa da quella esaminata nell'udienza preliminare, ordinava la trasmissione degli atti al P.M. per il rinnovo dell'udienza preliminare, ex art. 33 sexties c.p.p., comma 2.
Avverso tale provvedimento propongono ricorso sia il P.M. che la parte civile, denunziandone l'abnormità, in quanto determinante una indebita regressione del procedimento penale.
In particolare il P.M. contesta l'applicabilità della norma di cui all'art. 33 sexties c.p.p., comma 2, da parte del giudice collegiale, trattandosi di disposizione, rivolta al giudice monocratico, rivolta ad assicurare all'imputato che ne sia rimasto privo, la garanzia dell'udienza preliminare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo l'insegnamento di questa Corte: "Il giudice monocratico, qualora rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33 septies c.p.p., comma 2, solo qualora ciò risponda alla finalità propria di tale disposizione, che è quella di assicurare la garanzia dell'udienza preliminare all'imputato che ne sia rimasto privo a causa di una erronea valutazione addebitabile allo stesso pubblico ministero, dovendo altrimenti trovare applicazione la regola generale secondo cui l'accertata inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione della competenza al giudice collegiale o a quello monocratico comporta la mera trasmissione degli atti a quello di essi ritenuto competente, con diretta fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., comma 4, richiamato dall'art. 33 septies c.p.p., comma 3." (Cass.
Sez. 6^, Sentenza n. 31758 del 15/06/2006 Cc. (dep. 27/09/2006) Rv. 234864).
Non v'è dubbio, pertanto, che la finalità propria della disposizione di cui all'art. 33 septies c.p.p., comma 2 sia quella di assicurare, all'imputato che ne sia rimasto privo a causa di un error in procedendo, la garanzia dell'udienza preliminare. Nel caso di specie l'udienza preliminare si è regolarmente svolta e la contestazione suppletiva non comporta radicale immutazione del fatto, trattandosi di una circostanza aggravante del medesimo fatto reato. Pertanto deve ritenersi abnorme il provvedimento impugnato avendo determinato una indebita regressione del procedimento penale. Di conseguenza l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Terni per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Terni.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010