Sentenza 29 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell'"autonoma valutazione" giudiziale introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, comporta che la rilevazione dei "gravi indizi di colpevolezza" - da effettuare con valutazione adeguata ancorché non necessitante di una riscrittura autonoma del testo della richiesta del PM - è prioritaria rispetto al vaglio delle "esigenze cautelari", di modo che non è legittimo desumere l'esistenza dei primi dall'apprezzamento delle seconde.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2016, n. 15094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15094 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2016 |
Testo completo
massimerio S 1 5 0 9 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ALDO FIALEDott. - Presidente SENTENZA N. 194/2016 - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO MATTEO SOCCI REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ALDO ACETO N. 49807/2015 Dott. GIOVANNI LIBERATI - Consigliere - Dott. ANTONELLA DI STASI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO nei confronti di: TI IM N. IL 04/07/1966 avverso l'ordinanza n. 1358/2015 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 19/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aldo Policasino: SOCCI;
< Rigetto del ricorso del P.M.)). Udit i difensor Avv.; LOMBARDO GIUSEPPE FORO DI ROMA RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale del riesame di Milano con ordinanza 19 novembre 2015, accoglieva il ricorso di BI AB e annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio del 2 novembre 2015, che aveva applicato al suddetto la custodia cautelare in carcere (art. 81 e 110 cod. pen. e art. 73 del T. U. stup., con recidiva specifica, art. 99, comma 2, n. 1, del cod. pen.).
2. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Erronea applicazione della legge penale e mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, art. 606, comma 1, lettera B ed E del cod. proc. pen. Con l'ordinanza impugnata il tribunale di Milano ha annullato il provvedimento del G.I.P. esclusivamente sotto il profilo della carenza di autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato. Il tribunale ha erroneamente applicato l'art. 292 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015. Non si verte infatti nell'ipotesi di motivazione mancante o apparente del provvedimento del G.I.P., il tribunale ha ritenuto sussistente ed adeguata, anche sotto il profilo dell'autonomia, la valutazione del G.I.P. circa le esigenze cautelari, e l' inadeguatezza di misure meno afflittive;
invece ha ritenuto che l'omessa autonoma valutazione degli indizi sia rilevabile dal "semplice richiamo alle fonti di prova" e dalla circostanza che il giudizio di gravità indiziaria sia stato espresso dal G.I.P. in maniera del tutto apodittica sulla base del richiamo agli atti di indagine. L'iter motivazionale non può essere "atomisticamente suddiviso", costituendo al contrario un insieme di argomentazioni e che solo valutando nel complesso tali statuizioni deve operarsi il giudizio sulla rispondenza a quanto prescritto dall'art. 292 cod. proc. pen. Infatti la Cassazione nell'ipotesi di convalida e applicazione di misura cautelare ha ritenuto che i due provvedimenti, pur distinti, possono essere uniti in un unico atto con la sovrapposizione delle valutazioni per l'una e l'altra statuizione (cassazione 1998 n. 3056, sez 2). Il provvedimento impugnato appare quindi contraddittorio e manifestamente illogico nella parte in cui ritiene l'ordinanza del G.I.P. recante 1 EL TT CE un'autonoma valutazione su tutti gli elementi contenutistici ex art. 292 cod. proc. pen. ad eccezione del giudizio sui gravi indizi di colpevolezza. Non si comprende come il tribunale del riesame abbia ritenuto che il G.I.P. si sia espresso con autonoma valutazione sulla ricorrenza delle esigenze cautelari, mentre non sia pronunciato autonomamente anche sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. L'autonoma valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari (che richiama l'attività assidua e continuativa di spaccio) del G.I.P. deve considerarsi anche autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. L'art. 292, comma 2, lettera C, del cod. proc. pen. non prevede un'autonoma esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi, ma esclusivamente un'autonoma valutazione degli stessi e delle esigenze cautelari. Il concetto di autonoma valutazione è già insito nell'obbligo di motivare. 2. 2. La riforma non introduce requisiti diversi da quelli già preesistenti ante riforma, come individuati dalla Cassazione sull'obbligo di motivazione. Nel caso in giudizio il G.I.P. non effettua la vietata operazione del copia-incolla, e l'assenza di clausole di stile o di espressioni apodittiche è riconosciuta dal tribunale del riesame per le esigenze cautelari, con il ritenuto pericolo di reiterazione dei reati ex art. 274, lettera C, del cod. proc. pen. 2. 3 II G.I.P. ha usato la tecnica della motivazione per relationem, che anche dopo la legge n. 47 del 2015 deve ritenersi ammessa (Cassazione S. U. n. 17 del 2000). Il rinvio fatto dal G.I.P. agli atti di indagine mostra come il giudice abbia conosciuto e valutato il contenuto di tali atti, anche in virtù della ricostruzione fornita dal P.M. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio è infondato e deve respingersi. La questione posta dal ricorso si può sintetizzare nel seguente quesito: se l'autonoma valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari del G.I.P., al momento dell'applicazione della misura cautelare, deve considerarsi anche autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Augst thethe Soa 2 Il motivo di ricorso riguarda la nuova formulazione dell'art. 292 del cod. proc. pen.: "L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio: e) l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato". La norma usa la congiunzione e;
indicando quindi la necessità dell'espressa motivazione sia sulle esigenze cautelari e sia sui gravi indizi di colpevolezza, nonché l'indicazione obbligatoria anch'essa - degli elementi di- fatto da cui sono desunti (sia i gravi indizi e sia le esigenze cautelari). Nel nostro caso sui gravi indizi di colpevolezza il G.I.P. nell'ordinanza del 2 novembre 2015 di applicazione della misura cautelare si limita ad un elenco di atti. Nessuna analisi è stata, quindi, compiuta dal G.I.P. Per il procuratore ricorrente dovrebbe valutarsi l'atto nel suo complesso, senza scindere le singole voci di analisi, e dovrebbe ritenersi ancora valida la motivazione per relationem (anche dopo la riforma della legge n. 47 del 2015), comunque utilizzata dal G.I.P. In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell""autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice l'obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative tramite un'attività ricostruttiva ed esplicativa, che, tuttavia, non implica, con riferimento all'esposizione della parte narrativa del provvedimento, la necessità di una riscrittura originale del testo della richiesta del PM. (Sez. 3, n. 48962 del 01/12/2015 - dep. 11/12/2015, D R, Rv. 265611). In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per "relationem" al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione 3 Anjab Motte- Socc เร dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto. (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015 - dep. 12/01/2016, Tinnirello, Rv. 265645). Invero una valutazione dei gravi indizi di colpevolezza deve comunque sussistere, sia pure con richiamo alle valutazioni del Pm per relationem-, e un semplice elenco di atti senza adeguata considerazione non può ritenersi valutazione autonoma. L'ordinanza impugnata infatti ritiene, con motivazione adeguata, immune da vizi logici o contraddizioni, che necessita "oltre all'indicazione della tipologia dei singoli atti di indagine compiuta (c.n.r., sequestri, individuazione fotografiche, verbali di s.i.t. ecc.) anche l'esposizione, sia pure in sintesi, del contenuto di quegli atti". Per il Procuratore ricorrente l'iter motivazionale non può essere atomisticamente suddiviso;
sul punto deve notarsi che i gravi indizi di colpevolezza sono prioritari alla valutazione delle esigenze cautelari, e non possono certamente essere desunti da queste. Invero senza gravi indizi di colpevolezza non è applicabile nessuna misura. Quindi la valutazione risulta prioritaria e necessaria, sia pure implicita o per relationem;
nel nostro caso come ritenuto dall'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e logica e non contraddittoria, l'autonoma valutazione non sussiste, e non può desumersi dalle esigenze cautelari, operando su piani diversi. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lettera C) del cod. proc. pen. dalla legge n. 47 del 2015 impone al giudice l'obbligo di un vaglio personale e critico sia sui gravi indizi di colpevolezza e sia sulle esigenze cautelari, non potendosi desumere i gravi indizi (valutazione prioritaria e necessaria) dalla valutazione delle esigenze cautelari (valutazione necessaria ma secondaria, solo dopo la verifica dei gravi indizi), senza tuttavia una riscrittura originale del testo del P.M., ma comunque con adeguata valutazione autonoma". 4 Ary that. Soci
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M. Così deciso il 29/1/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente ELo Matteo SOCCI Aldo Fiale Angeblolly bei Aero fale DEPOSITATA IN CANCELLERIAL 4 12 APR 2015 IL CANCELLIERE Munani 5