Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 ) E 3 . E E N N C , O 1 A I 9 P Z 9 I A 1 - R D 01 292 /02 1 T 1 S E I - 1 C G I 2 REPUBBLICA ITALIANA E . R D L U A I 9 D 3 G E IN NOME DEL POL E T E 6 N N E 4 . S . A CORT CASSAZIONE T E T S T Oggetto ( R indice dePace A SEZIONE TERZA CIVILE ૨-Popposizione decreto anginative Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SABATINI Presidente Dott. Francesco R.G.N. 21055/00 TRIFONE Consigliere Cron.3531 Dott. Francesco Consigliere Rep Dott. Giovanni Battista PETTI -Rel. Consigliere Ud. 18/10/01 Dott. Gianfranco MANZO CHIARINI Consigliere Dott. Maria Margherita ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO DI SORANO SCRL, in persona del legale rappresentante sig. Luciano Nucci, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che lo difende unitamente agli avvocati ANDREA GHEZZANI, ANDREA FORMICONI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
OR CE, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, difeso 1787 dall'avvocato SETTIMIO CHELLI, con studio in 58100 -1- GROSSETO VIA ADIGE, 51, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 14/00 del Giudice di pace di PITIGLIANO, emessa e depositata 1'8/02/00; RG.92/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato ANDREA GHEZZANI;
udito l'Avvocato SETTIMIO CHELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso in via inammissibilità, in subordine rigetto del principale ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 30 maggio del 1999, il Caseificio Cooperativo di Sorano a conveniva in giudizio dinanzi al giudice dir.l. pace di GL LL EN, proponendo opposizione al decreto Ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore dell'EN la somma di lire 919.580 oltre accessori, per il conferimento di latte relativo al mese di aprile 1998. L'opponente chiedeva la revoca in viadel decreto ingiuntivo e, riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento danni a titolo di penalità, da determinare nel quantum alla chiusura del bilancio per gli anni 1998 e 1999, con compensazione dei rispettivi crediti. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il giudice di pace, con sentenza dell'8 febbraio 2000 dichiarava la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda riconvenzionale nel frattempo quantificata in lire 3.000.251 per essere competente il Tribunale di Grosseto e, nel merito, respingeva l'opposizione. 3 r Avverso questa Sentenza il Caseificio Cooperativo di Sorano а r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. LL EN resiste controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. stabiliscecomma 2, c.p.c., L'art. 113, pace decide secondo equità le che il giudice di non eccede lire due milioni. cause il cui valore 339, comma 3, c.p.c, dispone A sua volta l'art. che sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità>>. Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto insorto fra le Sezioni semplici, con la sentenza del 14 dicembre 1998, n. 12542 (ma V. pure Cass. S.U. 23 settembre 1998, n. 9493) hanno affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui avverso le sentenze del giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede le lire due milioni valore questo determinabile in base agli artt. 10 e seguenti è ammissibile il solo ricorso cod. proc. civ. abbia il giudice pronunziato sul per cassazione, 4 9 merito della controversia o si sia limitato ad una pronunzia sulla competenza ○ altra questione preliminare di rito di merito о abbia infine pronunziato sul merito e sulla competenza;
la sentenza è, diversamente, appellabile qualora il giudice di pace abbia deciso una controversia di valore superiore alle lire due milioni e ciò anche nell'ipotesi in cui abbia erroneamente pronunziato secondo equità e non secondo diritto>>. Nel caso di specie, con l'unica sentenza il giudice di pace ha pronunziato sia sulla causa principale di opposizione a decreto ingiuntivo sia sulla causa riconvenzionale del valore di lire 3.000.251, dichiarando la propria incompetenza. Nel ricorso poi sono stati svolte doglianze anche in ordine alla domanda riconvenzionale. Da ciò consegue che, avuto riguardo al valore della causa, la sentenza doveva essere impugnata con l'appello e non con il ricorso per cassazione, restando irrilevante, per quanto si è detto, che espressamente richiamato il giudice abbia l'equità. 5 r Per quanto detto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in lire 180.000 - €97,97- per onorari• prisal € 413,17 per spese e in lire ottocentomila rari þri Così deciso in Roma il 18 ottobre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. блешь заважа life Depositata in Cancelleria 11.11.02 IL CANCELLIERE 01 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoll Caspli O 4 L L 7 3 O . ) B E N E , C 1 E A 9 N 9 P O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 S C I I . G L D E U 9 R I 3 A G E D 6 E E 4 T N . . N T T E T S S I R E ( A 6