Sentenza 7 marzo 2013
Massime • 1
L'imputato agli arresti domiciliari per il quale, in luogo della traduzione all'udienza dibattimentale, sia stato autorizzato l'allontanamento dal domicilio per presenziare all'udienza, laddove non compare deve essere considerato assente e non contumace, sicché non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito con estratto della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2013, n. 14388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14388 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 07/03/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. M. S. - rel. Consigliere - N. 848
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 34484/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN ME N. IL 19/09/1980;
avverso l'ordinanza n. 6/2012 TRIBUNALE di MISTRETTA, del 03/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Mistretta con ordinanza del 3 maggio 20012, giudicando sulla istanza proposta da FA EL volta a far dichiarare la non esecutività della sentenza emessa il 2.2.2012 a seguito di giudizio abbreviato con conseguente restituzione nel termine ad impugnare, istanza fondata sul rilievo che nel corso del processo non era stata dichiarata la contumacia dell'imputato e, pertanto, non gli era stato successivamente notificato l'estratto contumaciale dal quale far decorrere i termini della impugnazione, la rigettava.
A sostegno della decisione il tribunale osservava che nel corso del giudizio per cui è causa l'imputato risultava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e che i verbali di udienza evidenziano che il giudice del giudizio abbreviato ha costantemente autorizzato l'imputato detenuto nelle forme dette a presenziare alle udienze libero nella persona. Di qui, ad avviso del Tribunale, la mancanza delle condizioni di legge per la declaratoria di contumacia dell'imputato, il quale, messo nelle condizioni di presenziare liberamente all'udienza, vi ha tacitamente rinunciato.
2. Ricorre avverso detto provvedimento il FA, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 484 e 420 quater c.p.p., sul rilievo che la mancata comparizione dell'imputato all'udienza ancorché autorizzato a tanto in costanza del suo stato di detenuto agli arresti domiciliari, non avrebbe esonerato il giudicante dall'obbligo di dichiararlo contumace come da insegnamento giurisprudenziale.
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia invece il difensore il difetto di motivazione dell'ordinanza in esame perché non considerati "elementi di valenza risolutiva" del giudizio.
2.3.1 Con atto depositato il 20 febbraio 2013 altro difensore di fiducia depositava memoria difensiva articolando tre motivi di ricorso.
Col primo di essi denuncia il difensore, al pari del primo motivo precedente, la violazione di legge data dalla mancata dichiarazione della contumacia dell'imputato, sostanzialmente ribadendo le ragioni come già innanzi svolte con ulteriori indicazioni giurisprudenziali.
2.3.2 Col secondo motivo di ricorso deduce la difesa ricorrente la violazione dell'art. 585 c.p.p., n. 2, lett. d), dappoiché non esecutiva la sentenza per cui è causa in quanto non notificato l'estratto contumaciale della sentenza stessa.
2.3.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia, infine, il difensore la nullità di ogni dichiarazione di esecutività della sentenza di condanna del ricorrente perché pendente il termine ad impugnare.
3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che l'art. 420 quinquies c.p.p., comma 1, ha carattere di norma speciale rispetto a quella di cui al precedente art. 420 quater c.p.p., e, conseguentemente, prevale su quest'ultima allorché l'imputato detenuto abbia rinunciato ad essere presente all'udienza, accettando il giudizio in sua assenza. In casi siffatti, essendo la sua mancata comparizione dovuta ad una precisa determinazione volitiva dettata da una libera scelta, non può parlarsi di contumacia ma di "assenza", come peraltro fatto palese dal testo e dalla rubrica del citato art. 420 quinquies c.p.p. che menzionano appunto tale termine, "assenza" equiparata alla effettiva presenza in udienza ai fini della efficacia della lettura del dispositivo quale mezzo di conoscenza della sentenza: ne consegue che, nella ipotesi data, non sussiste alcun obbligo di notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza come previsto per la sentenza contumaciale (Cass., sent. n. 34979/2003; Cass., Sez. 1^, 07/07/2010, n. 33510; Cass., Sez. 1^, 12/05/2006, n. 24573). La regola appena illustrata trova necessariamente applicazione anche nel caso in esame dappoiché, pur in assenza di una rinuncia esplicita a presenziare all'udienza, in costanza comunque di una autorizzazione giudiziale in tal senso in favore del detenuto posto agli arresti domiciliari, la sua mancata partecipazione deve necessariamente intendersi come manifestazione di volontà implicita di non avvalersi dell'autorizzazione datagli e di non partecipare all'udienza. In tal senso si è già espressa questa Corte, Sez. 5^, 18/02/1992, Rodigari, affermando il seguente principio di diritto: "l'imputato agli arresti domiciliari per il quale, in luogo della traduzione all'udienza dibattimentale, sia stato autorizzato l'allontanamento dal domicilio per presenziare all'udienza, se non si presenta all'udienza deve essere considerato assente e non contumace, e quindi non ha diritto alla notificazione dell'estratto contumaciale, previsto dall'art. 500 c.p.p. del 1930, o dell'avviso di deposito con estratto della sentenza, previsto dall'art. 548 nuovo c.p.p., u.c.". A tanto oppone la difesa ricorrente il richiamo a principi giurisprudenziali del tutto eccentrici rispetto alla fattispecie in esame.
Alla stregua di quanto sopra precisato va quindi condivisa la statuizione in ordine alla esecutività della sentenza per cui è causa (nulla ha argomentato il ricorrente di specifico in ordine alla restituzione in termini) e per l'effetto rigettato il ricorso con le conseguenze di legge in applicazione dell'art. 616 c.p.p.. 5. In forza delle esposte considerazioni il ricorso deve essere pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013