Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2004, n. 48135
CASS
Sentenza 21 settembre 2004

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L'ammissione del collaboratore di giustizia al programma di protezione non comporta in modo automatico l'effetto della copertura delle spese di assistenza legale a carico dello Stato, atteso che l'art. 13 della legge n. 82 del 1991 subordina tale copertura, al pari di tutte le altre misure di assistenza economica, alla condizione che il soggetto non possa direttamente provvedervi. Ne consegue che la liquidazione delle spese di assistenza legale è subordinata all'accertamento che il magistrato deve effettuare - attraverso l'acquisizione del provvedimento di ammissione al programma di protezione - circa l'avvenuta verifica dell'impossibilità dell'interessato a far fronte agli oneri di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2004, n. 48135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48135
    Data del deposito : 21 settembre 2004

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