Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
L'ammissione del collaboratore di giustizia al programma di protezione non comporta in modo automatico l'effetto della copertura delle spese di assistenza legale a carico dello Stato, atteso che l'art. 13 della legge n. 82 del 1991 subordina tale copertura, al pari di tutte le altre misure di assistenza economica, alla condizione che il soggetto non possa direttamente provvedervi. Ne consegue che la liquidazione delle spese di assistenza legale è subordinata all'accertamento che il magistrato deve effettuare - attraverso l'acquisizione del provvedimento di ammissione al programma di protezione - circa l'avvenuta verifica dell'impossibilità dell'interessato a far fronte agli oneri di difesa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2004, n. 48135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48135 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 21/09/2004
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1514
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 031890/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) GALLETTI LEDA (avvocato);
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 12/07/2003 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Elisabetta Cesqui, il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. OSSERVA
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Presidente della Corte di Assise di Appello della stessa città ha, in data 12/7/2003, rigettato l'opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi riconosciuti all'avv. Leda Galletti, per la difesa prestata in favore di RE IU, ammesso al programma di protezione, quale collaboratore di giustizia. Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, rilevando che la liquidazione dei compensi al difensore è stata effettuata e, poi, ratificata dal giudice dell'opposizione, in assenza della prova specifica che l'RE usufruiva tra le possibili misure di assistenza economica, comprese nel suo programma di protezione, anche di quella relativa all'assistenza legale;
contestando che sia idonea a giustificare il rigetto dell'opposizione la sola considerazione dell'assistenza legale come conseguenza necessitata dell'ammissione del collaboratore al programma di protezione.
Il ricorso è fondato e dal suo accoglimento deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Presidente della Corte di Appello di Palermo per nuovo esame sull'opposizione. L'art. 13, comma 6 della Legge 15/3/1991 n. 82, nel testo, attualmente in vigore,
formulato dall'art. 6 della Legge 13/2/2001 n. 45, indica espressamente l'assistenza legale tra le misure di assistenza economica che possono essere comprese nello speciale programma di protezione, il quale, ricorrendone le condizioni, è formulato dalla Commissione Centrale, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, secondo criteri che tengano conto delle situazioni concretamente prospettate.
Sulla base di tale premessa, il Collegio ritiene di escludere che l'ammissione al programma di protezione produca sempre, e in modo automatico, gli effetti della copertura delle spese di assistenza legale a carico dello Stato.
Ciò, per la ragione che l'attuale formulazione dell'art. 13, comma 6, della citata Legge n. 82/1991 subordina la copertura delle spese di assistenza legale, al pari di tutte le altre misure di assistenza economica, alla condizione che a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, con la conseguenza che il magistrato, competente ai sensi dell'art. 115 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115, non può procedere alla liquidazione di dette spese se previamente non abbia accertato, per mezzo dell'acquisizione del provvedimento di ammissione al programma di protezione (eventualmente solo nella parte relativa a questo specifico aspetto), essere avvenuta la verifica della impossibilità dell'interessato di far fronte direttamente all'onorario e alle spese spettanti al difensore.
Il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato, avendo il decidente limitato la verifica delle condizioni legittimanti la liquidazione dei compensi in favore dell'avv. Galletti al generico richiamo del dato, qualificato come pacifico, che l'RE era sottoposto a programma di protezione con le misure di assistenza economica previste dall'art. 6 della L. 45/2001, in tal modo omettendo la imprescindibile e specifica verifica che, nel provvedimento di ammissione al programma di protezione, sia stata certificata l'impossibilità dell'interessato di provvedere direttamente alle spese di assistenza legale.
Al giudice di rinvio spetterà il compito di ovviare alla rilevata omissione, effettuando la specifica verifica di cui sopra, all'esito della quale sarà in grado di valutare, cognita causa, la legittimità o meno del provvedimento di liquidazione dei compensi emesso in favore del difensore di RE IU e, in tal modo, di decidere correttamente sull'opposizione proposta ex art. 84 e 115 DPR. n. 115/2002 dal P.G.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente della Corte di Appello di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004