Sentenza 28 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2003, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
ee 68914 1 247 / 03 ASI DEL D.P.R. 26/4/1986 ATERIA 131 TAB. ALL. B - N. 5DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA 0.1L POPOLO ITA TRIBUTARIA PREMA DI CASSAZIONE LA CORTE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio Finocchiaro Presidente R.G.N.4536/00 Dott. Stefano Monaci Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere Cron. 2708 Dott. Antonio Merone Consigliere Rep. Dott. Francesco Ruggiero Ud. 4-6-02 Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: CORTE SUPA DI CSSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE 68914 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio del Registro di Brescia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliano;
- ricorrente
contro
EL GE, residente a [...], via Umberto I n.39; intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Lombardia-Milano n.16/21/99 del 12-2-99. 2429 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/6/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo sig.GE EL impugnava l'avviso di I l liquidazione dell'Ufficio del Registro di Brescia, con cui venivano negati i benefici della L. n.408/49. La Commissione Tributaria di primo grado di Brescia, con sentenza n.2185/05/91, accoglieva il ricorso. Il gravame dell'Ufficio era rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Lombardia-Milano, con sentenza n. 16/21/99 del 12-2-99, nella quale si rilevava che l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero dell'imposta di registro in misura ordinaria era stata esercitata ben oltre il termine di tre anni dalla data di mancata presentazione della denuncia di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.6 D.L. n. 1150/67 convertito con modificazioni nella L. n.26/68, per cui tale azione si era prescritta. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero delle Finanze (e superfluamente anche l'Ufficio del Registro, peraltro privo di soggettività esterna 2 e, quindi, di legittimazione) con ricorso notificato il 24-2-2000. Il contribuente non svolgeva attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e va accolto. L'Amministrazione Finanziaria svolge due doglianze. Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 D.L. 11-12-67 n. 1150, convertito n. 26, rilevando che nell'impugnatanella L. 7-2-68 decisione si era partiti dall'erroneo presupposto che il termine annuale per la presentazione della denunzia di ultimazione dei lavori non avrebbe carattere di perentorietà. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 29-4-81, in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c., e l'omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., rilevando che nella sentenza impugnata era stato considerato come termine ultimo per la presentazione di detta dichiarazione il 31-12-82, fissato dalla L. n.1150/67 e successive proroghe. Il tema da delibare è il seguente : se abbia natura ordinatoria o perentoria il termine di un anno dalla ultimazione dei lavori, termine entro il quale contribuenti ammessi al beneficio in via provvisoria 3 devono presentare al competente Ufficio del Registro denuncia, corredata da documentazione, da cui la risulti l'adempimento degli obblighi previsti per la n. 1150/67 conv.conferma delle agevolazioni (art. 6 D.L. nella L. n. 26/68) e se una volta riconosciuta la natura decadenziale del termine annuale - l'azione di recupero dell'imposta di registro in misura ordinaria sia sempre esperibile, essendo ormai il contribuente definitivamente decaduto dal beneficio. In quanto pienamente condiviso, si ritiene di conformarsi ad un orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Civ. n.11239/93, n.3772/94, n.10253/99; Cass. Sez. Trib. n.7516/2000, n.7533/2000). La decisione impugnata è impostata su una ricostruzione parziale del quadro normativo. L'art. 6 D.L. n.1150/67 stabilisce che i contribuenti, ammessi a fruire in via provvisoria della agevolazioni in oggetto "debbono presentare all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, una denuncia, corredata dalla relativa documentazione, dalla quale risulti che sono stati adempiuti gli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni" (co.1°), tenendo fermo l'obbligo di denuncia per "i contribuenti i quali siano incorsi nella decadenza dalle obbligazioni tributarie 11 4 nell'anno dalla decadenza medesima (co 2°). Ne consegue che la questione da risolvere attiene solamente alla possibilità della dimostrazione dell'avveramento della condizione apposta alla spettanza del beneficio fiscale (ultimazione dei lavori), in assenza di denuncia, dopo lo spirare del termine annuale. E la tesi dell'Ufficio si fonda proprio sulla affermazione della perentorietà del termine della denuncia. Quindi, la soluzione del quesito è consequenziale alla espressa previsione della decadenza. Infatti, ai sensi dell'art.6 D.L. n.1150/67, convertito nella L. agevolazioni n.24/68,la fruizione delle tributarie, concesse nel settore edilizio dalla L. n.408/49 e succ. mod., è subordinata alla presentazione, nel termine fissato a pena di decadenza dalla norma, di apposita denuncia corredata dalla documentazione dell'adempimento degli obblighi imposti per la conferma del beneficio : attività qust'ultima che non costituisce per il contribuente una mera facoltà, ma si atteggia come comportamento obbligatorio posto a suo carico quindi, un vero e proprio onere al fine di - rendere possibile la verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per la conferma del beneficio. Nella fattispecie, è pacifico ed incontroverso l'inadempimento di tale onere. 5 Alla delineata violazione di legge consegue la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti dei co.1° c.p.c., la fatti, ai sensi dell'art.384 il controversia può essere decisa nel merito con rigetto della domanda introduttiva del contribuente. La considerazione del concreto svolgersi della vicenda processuale giustifica l'equa compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. диеConfess he spex dell' integrabin Così deciso in Roma il 4-6-2002, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco Ruggiero Dott. AlfY Finocchiaro шин DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 2.8 GEN. 2003. Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 6