Sentenza 12 maggio 2001
Massime • 1
In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, il tenore testuale dell'art. 22 del D.L. n. 663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980) unitamente con il collocamento della disposizione nell'ambito di una normativa riguardante il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e con la previsione del relativo onere finanziario specificamente indicato con riferimento allo stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1980 inducono ad escludere che la riduzione delle aliquote contributive ivi prevista possa essere riferita a contributi diversi da quelli relativi all'assicurazione contro le malattie espressamente indicati dall'art. 22 medesimo. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la riduzione in oggetto potesse essere estesa anche alla contribuzione per la CIG e alle relative addizionali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6629 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ARFER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F.LLI RUSPOLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBANESE MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL NEVO CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA, di ROMA del 5/08/1998, rep. 66934;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 77/98 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 03/02/98 R.G.N. 663/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato ALBANESE;
udito l'Avvocato PONTURO per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Alessandria depositato l'8 marzo 1995, la società ARFER a r.l. conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed esponeva che, esercitando essa l'attività di messa in opera di impianti specifici quali la realizzazione di linee ferroviarie, aveva richiesto all'INPS la variazione del proprio inquadramento dalla qualificazione di impresa "edile ed affini" a quella di "impresa manifatturiera ed estrattiva", e ciò in relazione alla previsione della legge 29 febbraio 1980 n. 33 che, ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali, aveva stabilito che l'espressione "imprese manifatturiere ed estrattive" (di cui all'art. 1 del D.L. 7 febbraio 1977 n. 102) doveva intendersi comprensiva delle "imprese impiantistiche del settore metalmeccanico"; che l'INPS, nel riconoscere l'inquadramento richiesto, aveva però limitato l'applicazione del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, rifiutando la restituzione delle differenze contributive attinenti alla cassa integrazione guadagni (CIG) ed alle addizionali ivi comprese (IVS e DS) derivanti dal diverso inquadramento. La ricorrente chiedeva pertanto la condanna dell'INPS al pagamento, per questo titolo, della somma di Lire 323.203.521.
Costituitosi l'Istituto convenuto che resisteva alla pretesa attrice, il Pretore pronunciava sentenza con la quale rigettava la domanda.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza depositata il 3 febbraio 1998, ha rigettato l'appello della società ARFER confermando la decisione pretorile.
Osserva il giudice di secondo grado, in relazione all'unica questione controversa concernente gli effetti da ricollegare alla variazione di inquadramento operata ai sensi della legge 29 febbraio 1980 n. 33, che l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 22 di tale legge (di conversione del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663) deve far ritenere che l'inquadramento delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico nell'ambito delle imprese manifatturiere ed estrattive, prevista esclusivamente ai fini dell'agevolazione della fiscalizzazione degli, oneri sociali, non ha portata generale poiché la norma, inserita in una legge che disciplina il finanziamento del servizio sanitario nazionale, contiene un esplicito riferimento alla "contribuzione per l'assicurazione contro le malattie" mentre l'intera legge non contiene alcun riferimento ai contributi per la cassa integrazione guadagni (previsti dall'art. 12 della legge 20 maggio 1975 n. 164) che sono distinti da quelli per l'assicurazione contro le malattie ed hanno una loro autonoma disciplina.
La società ARFER chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo.
L'INPS ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - La società ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia - lamenta l'erroneità dell'interpretazione data dal giudice di merito al detto art. 22, sostenendo che il riferimento alla "contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie" non può far ritenere limitato ai soli contributi di malattia le riduzioni delle aliquote contributive per le imprese in questione, ma deve intendersi riguardare il generico obbligo contributivo facente carico sulle imprese in favore degli enti gestori delle assicurazioni obbligatorie. Osserva che se la norma del citato art. 22 è stata emessa, come in essa precisato, "in attesa del riordino organico di tutta la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali", e quindi di una normativa organica riguardante tutta questa materia, doveva ritenersi che il legislatore, con la medesima norma, volesse sicuramente e razionalmente riferirsi a tutti i tipi di contributi, compresi quelli a titolo di CIG e di addizionali IVS e DS, dovuti dai datori di lavoro agli enti assicuratori senza limitarne l'applicazione ai soli contributi di malattia. La ricorrente riferisce altresì che altre sedi INPS, una volta riconosciuta la variazione d'inquadramento, avevano integralmente rimborsato l'azienda per i maggiori contributi versati;
e lamenta pure che il Tribunale non abbia motivato analiticamente e razionalmente la propria scelta interpretativa.
2 - Il ricorso non è fondato.
La norma dell'art. 22 del D.L. 30 dicembre 1979 N. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33 - sulla cui interpretazione qui si discute - così (per la parte che qui interessa) dispone: "In attesa del riordino organico di tutta la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 e fino al 31 dicembre 1980, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese" ivi indicate mediante richiamo a specifiche normative di legge, e tra le quali è compresa - come è incontroverso - la società ricorrente, "sono ridotte di quattro punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale femminile" (primo comma). Atteso che la questione posta dal ricorrente nel presente giudizio è limitata a verificare se la riduzione delle aliquote contributive prevista dalla norma ora riportata possa essere riferita anche ai contributi per la Cassa integrazione guadagni e alle relative addizionali, ritiene il Collegio che tale assunto deve essere sicuramente disatteso per la decisiva ragione che esso trova ostacolo insuperabile anzitutto nella univoca e testuale lettera della legge, e perché, in tal senso depone anche un'interpretazione sistematica della norma.
3 - Giova al riguardo ricordare, come pure costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che, stante il primato dell'interpretazione letterale sugli altri criteri ermeneutici, il cui impiego assume carattere sussidiario a causa della loro funzione ausiliaria e secondaria - riflettendo l'ordine con cui i diversi criteri interpretativi sono disciplinati dall'art. 12 delle preleggi una gerarchia di valori non alterabile l'indagine per la corretta interpretazione di una disposizione legislativa deve essere condotta in via primaria sul significato lessicale che, se chiaro ed univoco, non consente l'utilizzazione di altre vie di ricerca. È infatti fondamentale canone di ermeneutica, sancito dal citato art. 12, che la norma di legge deve, innanzitutto e principalmente, essere interpretata dal punto di vista letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse":
e soltanto sussidiariamente, sempre cioè che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico, al fine di individuare la precisa "intenzione del legislatore" evincendola comunque dal singolo testo oggetto di esame (v. Cass. 16 ottobre 1975 n. 3359; 7 aprile 1983 n. 2454). Sicché "quando dalla parola della legge appare chiara la volontà del legislatore, non è consentito al giudice, nell'interpretare la norma, sostituire a quella volontà altra contraria e diversa, sol perché la ritenga meglio rispondente alla proposta finalità della legge stessa" (Cass. 11 gennaio 1983 n. 190).
4 - In base a tanto va ritenuto che l'univoco e preciso riferimento testuale contenuto nella norma (art. 22 cit.) alla "contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie", unitamente al collocamento normativo della disposizione nel contesto di una legge (n. 33 del 1980) riguardante il finanziamento del Servizio sanitario nazionale - che disciplina appunto, tra l'altro, le indennità e le prestazioni di malattia (art. 1) regolamentando sotto vari profili il settore della assistenza sanitaria e delle malattie - ed alla previsione del relativo onere finanziario specificamente indicato (in lire 2.038 miliardi) con riferimento allo stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1980 (art. 3), deve sicuramente far escludere che la detta riduzione delle aliquote contributive possa essere riferita, nella volontà del legislatore, a contributi diversi da quelli identificabili con la contribuzione per l'assicurazione contro le malattie, oggetto specifico della previsione di legge.
E quindi l'assunto di parte ricorrente secondo cui sarebbe invece consentito estendere l'anzidetta riduzione anche alla contribuzione per la Cassa integrazione guadagni, che è oggetto di diversa e specifica disciplina (v. art. 12 legge 20 maggio 1975 n. 164), non trova alcun conforto nella citata norma dell'art. 22 (legge n. 33/1980), neppure sussistendo alcun elemento che consenta e giustifichi una interpretazione estensiva e, tanto meno, analogica della stessa, nel senso preteso dalla parte suddetta. Non ha pregio, poi, la censura di vizio di motivazione, pure svolta nel motivo, che appare, invero riferita non già ad una statuizione su fatti, ma ad una questione di diritto, quale è quella riguardante l'interpretazione della norma di legge in esame, e non è quindi riconducibile alla previsione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. art. 384 secondo comma c.p.c.).
5 - Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. La soccombente società ricorrente deve rimborsare le spese del presente giudizio all'I.N.P.S., il cui difensore, munito di procura, ha partecipato alla odierna udienza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare all'INPS le spese del presente giudizio. liquidate in Lire 20.000 oltre a Lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorario. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2001