Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPU04149 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 14558/9 Dott. Fernando LUPI Consigliere 15405/98 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron.8837 Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere Ud. 10/01/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso l'Avvocatura e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, rappresentato ANTONIETTA, giusta delega in FONZO FABIO, CORETTI atti;
- ricorrente
contro
DR NA;
2001 intimata e sul 2° ricorso n° 15405/98 proposto da: 72 -1- DR NA nella qualità di titolare dell'omonima già denominata I MASTERS DI ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROMA DR NA" CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BELLI BRUNO, che 1A rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONARDI PIETRO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 1341/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 24/06/98 R.G.N. 1784/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento -2- del ricorso incidentale. -3- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Brescia, depositato il 18 luglio 1995, la signora AN SE, nella qualità di titolare della ditta "I masters di SE AN", proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale lo stesso Pretore l'aveva condannata al pagamento di lire 17.896.694 in favore dell'INPS. Eccepiva la nullità del decreto, non essendo possibile individuare le ragioni della pretesa;
in subordine, deduceva che, ove il decreto si fosse riferito ad un verbale dell'Ispettorato del Lavoro di Brescia, con il quale si contestava il mancato versamento di contributi per asseriti rapporti di lavoro subordinato con le signore AU NI e TT LO, tali rapporti in realtà non sussistevano, essendosi trattato di saltuaria collaborazione di natura autonoma. Con altro ricorso, depositato il 19 ottobre 1995, la signora AN SE proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale il direttore della sede INPS di Brescia le aveva ingiunto di pagare la somma di lire 2.987.000 a titolo di sanzione amministrativa. Eccepiva la nullità dell'ordinanza e, nel merito, richiamava le considerazioni svolte nell'opposizione a decreto ingiuntivo. Espletata istruttoria testimoniale e riunite le cause, con sentenza n. 1074/97 il Pretore accoglieva le opposizioni, revocando il decreto ingiuntivo e dichiarando l'illegittimità della ordinanza ingiunzione. L'appello dell'INPS, cui resisteva la signora SE, veniva rigettato dal Tribunale di Brescia con sentenza del 21 maggio/24 giugno 1998. Il Tribunale escludeva la natura subordinata dei rapporti di lavoro e 3 riteneva, altresì, che la clausola di riserva di ripetizione, apposta alla domanda di condono previdenziale presentata dalla signora SE nelle more del giudizio di primo grado, legittimasse la stessa ad ottenere l'accertamento negativo della pretesa contributiva dell'INPS. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto nazionale della previdenza sociale. La signora SE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, cui replica, con controricorso, l'INPS. Motivi della decisione Ricorso principale e ricorso incidentale condizionato vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo del ricorso principale l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione delle norme sul condono previdenziale, in particolare dell'art. 3 del d.l. n. 166/96 e successive modifiche, non chè vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Sostiene, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite n. 4918 del 1998, la nullità della clausola condizionale risolutiva apposta al condono previdenziale e la conseguente irretrattabilità dello stesso. Rileva, di conseguenza, che il giudice del merito non poteva entrare nel merito della questione. Con il ricorso incidentale condizionato la difesa della signora SE denuncia omessa pronuncia, da parte del Tribunale, sulle eccezioni di nullità del decreto ingiuntivo e della ordinanza ingiunzione, eccezioni rigettate dal Pretore ma riproposte in appello. Il ricorso principale è infondato. Ai sensi dell'art. 81, comma nove, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Alla luce di tale disposizione, espressamente retroattiva e, come tale, applicabile ai giudizi in corso, il primo motivo del ricorso INPS va rigettato, restando superata dallo jus superveniens la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass., S.U., 15 maggio 1998 n. 4918) che aveva invece ritenuto che l'accoglimento della domanda di condono comporti il venir meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e che sia priva di ogni effetto la riserva di accertamento negativo del debito eventualmente apposta dall'interessato alla citata domanda (v. Cass., 18 agosto 1999 n. 8698). Il rigetto del ricorso principale esonera dall'esame del ricorso incidentale condizionato. Il contrasto di giurisprudenza sulla validità delle clausole di ripetizione apposte alle domande di condono previdenziale, composto con la sentenza n. 4918/98 delle Sezioni Unite, ed il sopravvenire di una disposizione legislativa chiaramente innovativa, nonché espressamente retroattiva, giustificano la compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità. I in parte qua. 5
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2001. Шотно витреши Il Presidente Il cons. estensore Job Scheming Shilla བ IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 22 MAR 2001ru IL CANCELLIERE 3 3 0 5 1 . . A S T N I S R D A A 3 , ' T 7 , L O - L L A 8 E L S - E 1 O D P B 1 I S I S I D E N N E G G A S G T O I S E A A O L D P O E A T M , I T L I O L A R R E I D T S D D E I T G O E N R E S E